Art. 14
Domande di modifica temporanea - Art. 105 del regolamento (UE) n.
1308/2013, art. 18 del regolamento (UE) n. 33/2019 e art. 11 del
regolamento (UE) n. 34/2019
1. Conformemente all'art. 18, del regolamento (UE) n. 33/2019, per
la presentazione e l'esame delle domande di modifiche temporanee di
cui all'art. 11, comma 4, si applicano le seguenti disposizioni
procedurali semplificate, connesse al carattere eccezionale e
contingente delle modifiche in questione:
a) la domanda e' presentata al Ministero:
i) dal richiedente, tramite la regione, o
ii) dalla regione, nell'interesse dei produttori interessati,
in caso di DOP e IGP per le quali, conformemente alla deroga di cui
all'art. 71, paragrafo 3, del regolamento CE n. 607/2009, ai fini
della registrazione delle denominazioni preesistenti, sono stati
considerati quali soggetti richiedenti le regioni e nei casi in cui
sia assente il richiedente di cui all'art. 95 del regolamento (UE) n.
1308/2013;
b) la domanda e' corredata dalla seguente documentazione:
i) descrizione sintetica delle modifiche ai pertinenti articoli
del disciplinare e dei motivi che la giustificano;
ii) documentazione atta a dimostrare le particolari condizioni
ed eventi verificatisi di cui all'art. 11, comma 4;
iii) pubblicazione nel BUR dell'avviso di presentazione della
domanda stessa;
iv) parere favorevole della regione;
c) a seguito di esito favorevole dell'esame della domanda, il
Ministero adotta il decreto di approvazione della modifica
temporanea.
2. Per quanto concerne i tempi di applicazione, con riferimento al
territorio nazionale e comunitario, della modifica approvata con il
decreto di cui al comma 1, lettera c), nonche' per le procedure
relative al successivo invio della domanda alla Commissione UE ed
alla connessa pubblicizzazione in ambito comunitario e nazionale,
sono applicabili le disposizioni generali previste per le modifiche
ordinarie di cui all'art. 13.