Art. 14 Domande di modifica temporanea - Art. 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 18 del regolamento (UE) n. 33/2019 e art. 11 del regolamento (UE) n. 34/2019 1. Conformemente all'art. 18, del regolamento (UE) n. 33/2019, per la presentazione e l'esame delle domande di modifiche temporanee di cui all'art. 11, comma 4, si applicano le seguenti disposizioni procedurali semplificate, connesse al carattere eccezionale e contingente delle modifiche in questione: a) la domanda e' presentata al Ministero: i) dal richiedente, tramite la regione, o ii) dalla regione, nell'interesse dei produttori interessati, in caso di DOP e IGP per le quali, conformemente alla deroga di cui all'art. 71, paragrafo 3, del regolamento CE n. 607/2009, ai fini della registrazione delle denominazioni preesistenti, sono stati considerati quali soggetti richiedenti le regioni e nei casi in cui sia assente il richiedente di cui all'art. 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) la domanda e' corredata dalla seguente documentazione: i) descrizione sintetica delle modifiche ai pertinenti articoli del disciplinare e dei motivi che la giustificano; ii) documentazione atta a dimostrare le particolari condizioni ed eventi verificatisi di cui all'art. 11, comma 4; iii) pubblicazione nel BUR dell'avviso di presentazione della domanda stessa; iv) parere favorevole della regione; c) a seguito di esito favorevole dell'esame della domanda, il Ministero adotta il decreto di approvazione della modifica temporanea. 2. Per quanto concerne i tempi di applicazione, con riferimento al territorio nazionale e comunitario, della modifica approvata con il decreto di cui al comma 1, lettera c), nonche' per le procedure relative al successivo invio della domanda alla Commissione UE ed alla connessa pubblicizzazione in ambito comunitario e nazionale, sono applicabili le disposizioni generali previste per le modifiche ordinarie di cui all'art. 13.