Art. 23 
 
                       Contributo di vigilanza 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese sociali sono tenute a
versare il contributo per le spese relative al sistema  di  vigilanza
disciplinato dal  presente  decreto.  Resta  fermo,  per  le  imprese
sociali costituite in forma di cooperativa e per le societa' di mutuo
soccorso, quanto previsto dalle disposizioni in materia di contributo
dovuto dagli enti cooperativi per l'attivita' di vigilanza. 
  2. La misura  del  contributo  e'  determinata  tenendo  conto  del
fatturato  relativo  all'anno  precedente  il  sorgere  dell'obbligo,
secondo quanto indicato nella sottostante tabella: 
 
     ===========================================================
     |   Fascia    | Importo (euro)  |        Fatturato        |
     +=============+=================+=========================+
     |a)           |           150,00|  Fino a euro 50.000,00  |
     +-------------+-----------------+-------------------------+
     |             |                 |Da euro 50.000,01 a euro |
     |b)           |           300,00|       250.000,00        |
     +-------------+-----------------+-------------------------+
     |             |                 |Da euro 250.000,01 a euro|
     |c)           |           600,00|       500.000,00        |
     +-------------+-----------------+-------------------------+
     |             |                 |  Da euro 500.000,01 a   |
     |d)           |         1.250,00|      1.000.000,00       |
     +-------------+-----------------+-------------------------+
     |             |                 | Da euro 1.000.000,01 in |
     |e)           |         2.500,00|           su            |
     +-------------+-----------------+-------------------------+
 
  3. Con cadenza biennale l'ammontare  del  contributo  di  cui  alla
tabella del comma 2 puo' essere aggiornato con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. 
  4. Le imprese sociali aderenti alle asociazioni di cui all'art.  5,
commi 2 e 3 corrispondono il contributo a queste ultime,  secondo  le
modalita' dalle stesse stabilite. 
  5. I contributi a carico delle imprese sociali che  non  aderiscono
ad alcuna associazione  sono  di  pertinenza  del  Ministero  e  sono
riscossi esclusivamente per il tramite  dell'Agenzia  delle  entrate.
Tali contributi sono destinati alla copertura  delle  spese  connesse
con i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie,  nonche'  alla
formazione di personale qualificato per l'esecuzione dei controlli  e
delle ispezioni, e sono trasferiti annualmente all'Ispettorato e alle
associazioni sottoscrittrici delle convenzioni di  cui  all'art.  10,
comma 6,  in  base  ai  controlli  e  alle  ispezioni  di  rispettiva
competenza. 
  6. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuate le
modalita' di riscossione dei contributi di cui al comma 5. 
  7. In sede di prima applicazione, il contributo  e'  versato  dalle
imprese  sociali  entro novanta  giorni   dalla   pubblicazione   del
provvedimento di cui al comma precedente. Successivamente, le imprese
sociali versano il contributo entro trenta  giorni  dall'approvazione
del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente  a  quello  in
cui il contributo e' dovuto. Gli enti che acquisiscono  la  qualifica
di  impresa  sociale  versano  il  contributo  entro novanta   giorni
dall'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese. 
  8.  L'omesso  pagamento,  totale   o   parziale,   del   contributo
costituisce irregolarita' sanzionabile  ai  sensi  dell'art.  15  del
decreto legislativo n. 112 del 2017. 
  9. Il mancato versamento del contributo all'associazione non  esime
quest'ultima dall'obbligo di effettuare il controllo. 
  10. Al fine di garantire l'effettivita' e l'efficacia  del  sistema
di  vigilanza  di  cui  al  presente  decreto,  ove  l'ammontare  dei
contributi  riscossi  non  risulti  sufficiente  in   rapporto   alle
attivita' da porre in essere,  lo  stesso  puo'  essere  incrementato
attraverso la destinazione di una quota delle risorse di cui all'art.
96 del decreto legislativo n. 117 del 2017,  per  effetto  di  quanto
disposto dall'art. 93, comma 2 del decreto medesimo.