Art. 23 Contributo di vigilanza 1. Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese sociali sono tenute a versare il contributo per le spese relative al sistema di vigilanza disciplinato dal presente decreto. Resta fermo, per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa e per le societa' di mutuo soccorso, quanto previsto dalle disposizioni in materia di contributo dovuto dagli enti cooperativi per l'attivita' di vigilanza. 2. La misura del contributo e' determinata tenendo conto del fatturato relativo all'anno precedente il sorgere dell'obbligo, secondo quanto indicato nella sottostante tabella: =========================================================== | Fascia | Importo (euro) | Fatturato | +=============+=================+=========================+ |a) | 150,00| Fino a euro 50.000,00 | +-------------+-----------------+-------------------------+ | | |Da euro 50.000,01 a euro | |b) | 300,00| 250.000,00 | +-------------+-----------------+-------------------------+ | | |Da euro 250.000,01 a euro| |c) | 600,00| 500.000,00 | +-------------+-----------------+-------------------------+ | | | Da euro 500.000,01 a | |d) | 1.250,00| 1.000.000,00 | +-------------+-----------------+-------------------------+ | | | Da euro 1.000.000,01 in | |e) | 2.500,00| su | +-------------+-----------------+-------------------------+ 3. Con cadenza biennale l'ammontare del contributo di cui alla tabella del comma 2 puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. Le imprese sociali aderenti alle asociazioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3 corrispondono il contributo a queste ultime, secondo le modalita' dalle stesse stabilite. 5. I contributi a carico delle imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione sono di pertinenza del Ministero e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate. Tali contributi sono destinati alla copertura delle spese connesse con i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie, nonche' alla formazione di personale qualificato per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, e sono trasferiti annualmente all'Ispettorato e alle associazioni sottoscrittrici delle convenzioni di cui all'art. 10, comma 6, in base ai controlli e alle ispezioni di rispettiva competenza. 6. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' di riscossione dei contributi di cui al comma 5. 7. In sede di prima applicazione, il contributo e' versato dalle imprese sociali entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma precedente. Successivamente, le imprese sociali versano il contributo entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello in cui il contributo e' dovuto. Gli enti che acquisiscono la qualifica di impresa sociale versano il contributo entro novanta giorni dall'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese. 8. L'omesso pagamento, totale o parziale, del contributo costituisce irregolarita' sanzionabile ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017. 9. Il mancato versamento del contributo all'associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare il controllo. 10. Al fine di garantire l'effettivita' e l'efficacia del sistema di vigilanza di cui al presente decreto, ove l'ammontare dei contributi riscossi non risulti sufficiente in rapporto alle attivita' da porre in essere, lo stesso puo' essere incrementato attraverso la destinazione di una quota delle risorse di cui all'art. 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017, per effetto di quanto disposto dall'art. 93, comma 2 del decreto medesimo.