Art. 42 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La deduzione della quota del 12  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  ((31
dicembre  2022)),  e'  differita,  in  quote  costanti,  al   periodo
d'imposta in corso al ((31 dicembre 2023)) e ai tre successivi. 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022 per il 53 per cento  del  suo  ammontare  e  al  31
dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento». 
  1-ter. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il  periodo
d'imposta in corso: 
    a) al 31 dicembre 2022: 
      1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che
si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; 
      2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis; 
    b) al 31 dicembre 2023: 
      1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che
si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma
1-bis; 
      2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1; 
    c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi: 
      1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che
si sarebbe determinata non applicando il comma 1; 
      2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1; 
    d) al 31 dicembre 2027  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.)) 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e  dal  comma  1  del  presente  articolo,
determinati in 7.769,53 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  2.240,6
milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031  e
33 milioni di euro per l'anno 2032,  che  aumentano,  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, a  7.794,53  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730  milioni
di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040
milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280  milioni  di  euro  per
l'anno  2031  e  33  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,   mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle Missioni  e  dei  Programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato B al presente decreto; 
    b) quanto a  250  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.106,  gia'   nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle  entrate  che,  a  tal  fine,   provvede   ad   effettuare   il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    c) quanto a 1.968,5 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  515,5
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29; 
    d) quanto a 1.040,2 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  199,1
milioni di euro per l'anno 2027,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate ((e delle minori spese)) derivanti dal comma 1  del  presente
articolo; 
    e) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.