Art. 42
Disposizioni finanziarie
1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al ((31
dicembre 2022)), e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al ((31 dicembre 2023)) e ai tre successivi.
((1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31
dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento».
1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2022:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;
b) al 31 dicembre 2023:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma
1-bis;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata non applicando il comma 1;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.))
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo,
determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6
milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e
33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni
di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040
milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno
2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per
l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di
cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati
nell'allegato B al presente decreto;
b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, gia' nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;
d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1
milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori
entrate ((e delle minori spese)) derivanti dal comma 1 del presente
articolo;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.