((Art. 42 - bis
Disposizioni finali
1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima
trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle
fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la
riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel
settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal
presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171,
e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate,
rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a
seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus
sociale».))