((Art. 42 - bis 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Al fine di tutelare la concorrenza e di  assicurare  la  massima
trasparenza delle voci di  costo  sostenute  dai  consumatori,  nelle
fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei  mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la
riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema  nel
settore del gas e il bonus  sociale  elettrico  e  gas  previste  dal
presente decreto,  dal  decreto-legge  27  settembre  2021,  n.  130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n.  171,
e  dalla  legge  30  dicembre   2021,   n.   234,   sono   riportate,
rispettivamente,  le  seguenti  diciture:  «Importi  rideterminati  a
seguito  di  intervento  del  Governo  e  del  Parlamento»  e  «Bonus
sociale».))