Art. 42 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La deduzione della quota del 12  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2022, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: «31 dicembre 2026» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2022 per il 53 per cento  del  suo  ammontare  e  al  31
dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento». 
  1-ter. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il  periodo
d'imposta in corso: 
  a) al 31 dicembre 2022: 
  1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che  si
sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4  e  9,  del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; 
  2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis; 
  b) al 31 dicembre 2023: 
  1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che  si
sarebbe determinata non applicando le disposizioni di  cui  al  comma
1-bis; 
  2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1; 
  c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi: 
  1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che  si
sarebbe determinata non applicando il comma 1; 
  2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1; 
  d) al 31  dicembre  2027  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e  dal  comma  1  del  presente  articolo,
determinati in 7.769,53 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  2.240,6
milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031  e
33 milioni di euro per l'anno 2032,  che  aumentano,  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, a  7.794,53  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730  milioni
di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040
milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280  milioni  di  euro  per
l'anno  2031  e  33  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,   mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle Missioni  e  dei  Programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato B al presente decreto; 
    b) quanto a  250  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.106,  gia'   nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle  entrate  che,  a  tal  fine,   provvede   ad   effettuare   il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    c) quanto a 1.968,5 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  515,5
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29; 
    d) quanto a 1.040,2 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  199,1
milioni di euro per l'anno 2027,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate e delle minori spese  derivanti  dal  comma  1  del  presente
articolo; 
    e) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  132  «Misure
          urgenti  in  materia  fallimentare,  civile  e  processuale
          civile    e    di    organizzazione     e     funzionamento
          dell'amministrazione giudiziaria»: 
              «Art. 16 (Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
          crediti  enti  creditizi  e   finanziari   e   imprese   di
          assicurazione). - 1.  Al  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche all'articolo 106: il comma 3  e'  sostituito  dal
          seguente: "3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
          e le perdite su crediti  verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo e  le  perdite  realizzate  mediante
          cessione a titolo  oneroso  sono  deducibili  integralmente
          nell'esercizio in cui sono rilevate in  bilancio.  Ai  fini
          del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse  da
          quelle realizzate mediante cessione  a  titolo  oneroso  si
          assumono  al  netto   delle   rivalutazioni   dei   crediti
          risultanti in bilancio"; 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  dal
          periodo di imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2014. 
              3.  In  via  transitoria,  per  il  primo  periodo   di
          applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1
          diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso  sono  deducibili  nei  limiti  del  75  del   loro
          ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo  le  modalita'
          stabilite al comma 4. 
              4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
          perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte  in  bilancio
          fino all'esercizio in corso  al  31  dicembre  2014  e  non
          ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo  106  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          nel testo in vigore anteriormente  alle  modifiche  operate
          dal comma 1 sono deducibili per il 5  per  cento  del  loro
          ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al
          31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2018,  per  il  12  per  cento  nel
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019  e  fino  al
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il  5
          per cento nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2025. 
              5.   Ai   fini   della   determinazione    dell'acconto
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  dovuto  per  il
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i  due
          periodi d'imposta  successivi  non  si  tiene  conto  delle
          modifiche operate dai commi da 1 a 4. 
              6. Al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'articolo 6, comma  1,  la  lettera  c-bis)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                "c-bis) rettifiche e  riprese  di  valore  nette  per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo."; 
                b) all'articolo 7, comma  1,  la  lettera  b-bis)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                "b-bis) le perdite, le svalutazioni e le  riprese  di
          valore nette per deterioramento dei crediti,  limitatamente
          a  quelle  riconducibili  a  crediti   nei   confronti   di
          assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.". 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6 si  applicano  dal
          periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
              8.  In  via  transitoria,  per  il  primo  periodo   di
          applicazione le rettifiche, le perdite, le  svalutazioni  e
          le  riprese  di  valore  nette  di  cui  al  comma  6  sono
          deducibili nei limiti del 75 per cento del loro  ammontare.
          L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al
          comma 9. 
              9. L'eccedenza di cui al comma 8 e  le  rettifiche,  le
          perdite, le svalutazioni e le riprese di  valore  nette  di
          cui al comma 6 iscritte in bilancio dal  periodo  d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai  sensi
          della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo  6  e  della
          lettera b-bis) del comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo  in  vigore
          anteriormente alle  modifiche  operate  dal  comma  6  sono
          deducibili per il  5  per  cento  del  loro  ammontare  nel
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
          cento nel periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2017,
          per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al  31
          dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
          corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 
              10.   Ai   fini   della   determinazione   dell'acconto
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  dovuto
          per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per
          i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
          modifiche operate dai commi da 6 a 9. 
              11. Le maggiori entrate derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutate in 137 milioni di euro  per  il
          2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di
          euro per il 2018, in 130 milioni di euro per  il  2020,  in
          451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per
          il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni
          di euro per il 2024 e  in  189  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dal  2025,  confluiscono  nel   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,  n.
          190. 
              12. All'articolo 1, comma 200 della legge  23  dicembre
          2014, n. 190, le parole "con decreto" sono sostituite dalle
          seguenti "con uno o piu' decreti".». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1056,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          Omissis. 
              1056.  La  deduzione  della  quota  del  10  per  cento
          dell'ammontare dei componenti negativi, prevista,  ai  fini
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive,  rispettivamente  dai
          commi 4 e 9 dell'articolo 16 del  decreto-legge  27  giugno
          2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in  corso  al
          31 dicembre 2018, e'  differita  al  periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2022 per  il  53  per  cento  del  suo
          ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari
          al 47 per cento. 
              Omissis.». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  16  a
          27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.106,  recante
          misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  per  le
          imprese, il lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
          territoriali: 
              «Art. 1 (Contributo a fondo perduto). - Omissis. 
              16.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  economici
          maggiormente    colpiti    dall'emergenza    epidemiologica
          "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
          favore  di  tutti  i  soggetti   che   svolgono   attivita'
          d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
          agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti  nel
          territorio dello Stato. 
              17. Il contributo a fondo perduto di cui  al  comma  16
          non spetta, in ogni caso, ai soggetti la  cui  partita  IVA
          risulti non attiva alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto-legge,  agli   enti   pubblici   di   cui
          all'articolo 74, nonche' ai soggetti  di  cui  all'articolo
          162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              18.  Il  contributo  di  cui   al   comma   16   spetta
          esclusivamente ai soggetti titolari di reddito  agrario  di
          cui all'articolo 32 del citato Testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  nonche'  ai  soggetti  con  ricavi  di   cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi  di
          cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte
          sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel  secondo
          periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore
          del presente decreto. 
              19. Il contributo a fondo perduto di cui  al  comma  16
          spetta  a  condizione  che  vi  sia  un  peggioramento  del
          risultato  economico  d'esercizio   relativo   al   periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto  a  quello
          relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
          in misura pari o superiore alla  percentuale  definita  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              20. L'ammontare del contributo a fondo perduto  di  cui
          al comma 16 e' determinato applicando  la  percentuale  che
          verra' definita con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  alla  differenza  del  risultato  economico
          d'esercizio relativo al periodo d'imposta in  corso  al  31
          dicembre  2020  rispetto  a  quello  relativo  al   periodo
          d'imposta in corso  al  31  dicembre  2019,  al  netto  dei
          contributi  a  fondo  perduto  eventualmente   riconosciuti
          dall'Agenzia delle entrate ai sensi  dell'articolo  25  del
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1,
          1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
          dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
          dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  e
          del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13. 
              21. Per tutti i soggetti, l'importo del  contributo  di
          cui   al   comma   16   non   puo'   essere   superiore   a
          centocinquantamila euro. 
              22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre  alla
          formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
          non rileva altresi'  ai  fini  del  rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  non  concorre  alla
          formazione del valore della produzione  netta,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.  A  scelta
          irrevocabile  del  contribuente,  il  contributo  a   fondo
          perduto e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma  di
          credito  d'imposta,   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando  il  modello
          F24  esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici   resi
          disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di  cui  al
          periodo precedente,  non  si  applicano  i  limiti  di  cui
          all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244. 
              23. Al fine di ottenere il contributo a  fondo  perduto
          di cui al comma  16,  i  soggetti  interessati  presentano,
          esclusivamente in via  telematica,  un'istanza  all'Agenzia
          delle  entrate  con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
          requisiti definiti dai commi da 16  a  20.  L'istanza  puo'
          essere presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,
          anche da un intermediario di cui all'articolo 3,  comma  3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322,  delegato  al  servizio   del   cassetto   fiscale
          dell'Agenzia   delle   entrate.   L'istanza   deve   essere
          presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni  dalla
          data  di  avvio   della   procedura   telematica   per   la
          presentazione della stessa. Le modalita'  di  effettuazione
          dell'istanza, il suo contenuto informativo,  i  termini  di
          presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario
          all'attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo
          sono definiti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate.  Con   il   medesimo   provvedimento   sono
          individuati gli specifici  campi  delle  dichiarazioni  dei
          redditi relative  ai  periodi  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati
          gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai
          commi 19 e 20. 
              24. L'istanza per il riconoscimento del  contributo  di
          cui  al  comma  16  puo'  essere  trasmessa  solo   se   la
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  in
          corso al  31  dicembre  2020  e'  presentata  entro  il  10
          settembre 2021. 
              25. Per le finalita' di cui ai commi  da  16  a  24  e'
          destinata una somma  pari  a  4.000  milioni  di  euro.  Ai
          predetti oneri si fa fronte per un  importo  pari  a  3.150
          milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma
          12, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  gia'  nella
          disponibilita' della contabilita' speciale  1778  intestata
          all'Agenzia delle entrate, e per  un  importo  pari  a  850
          milioni di euro ai sensi dell'articolo 77. 
              25-bis. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24  e'
          destinata, in aggiunta a  quanto  previsto  dal  comma  25,
          un'ulteriore somma di 452,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
              26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16  a  24
          si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
          all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge  22
          marzo 2021, n. 41. 
              27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16 a
          26  del  presente  articolo  e'   subordinata,   ai   sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
              «1.-199. Omissis. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.».