((Art. 23 bis 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021,
                               n. 234 
 
  1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «di  importo  superiore  a  70.000
euro,» sono soppresse; 
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La previsione di
cui al periodo precedente si applica con riferimento  alle  opere  il
cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000  euro,  fermo
restando che l'obbligo di applicazione dei contratti  collettivi  del
settore  edile,  nazionali   e   territoriali,   sottoscritti   dalle
organizzazioni   sindacali   e   datoriali   comparativamente    piu'
rappresentative a livello nazionale, e'  riferito  esclusivamente  ai
lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81».))