Art. 23
Revisione dei prezzi
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in relazione alle
domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle
risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa alle istanze di compensazione
presentate secondo le modalita' di cui al citato comma 8,
un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in
favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies
ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
All'esito dell'attivita' istruttoria di cui al periodo precedente, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo'
disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a
titolo di anticipazione, che e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106.
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, e' incrementato di 200 milioni di euro per
l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo
29;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
120 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e
l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel
senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si
applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali,
anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8
per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel
secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1
si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i
contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a),
del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate
in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal 1°(gradi) gennaio 2021 fino
al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui
al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui
al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura
e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del
procedimento accerta con proprio provvedimento il credito
della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133,
comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto
delle procedure contabili della spesa, nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla
copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza
dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del
presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per
l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita'
di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di
costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini
dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione consistono unicamente nelle
analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno
di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori
ove la stazione appaltante non ne disponga.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 25 (Incremento del Fondo per l'adeguamento dei
prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi
dei materiali nei contratti pubblici). - 1. Per
fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni per l'anno
2022.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in relazione
ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili procede alla determinazione con proprio
decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della
metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi
dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in
diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2
si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i
contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a),
del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate
in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
4. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal 1°(gradi) gennaio 2022 fino
al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui
al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni
in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla
stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta
data; il responsabile del procedimento accerta con proprio
provvedimento il credito della stazione appaltante e
procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133,
comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo
1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto
delle procedure contabili della spesa, nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione
dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo
codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli
stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri
si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150
milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa,
con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le
modalita' previste dall'articolo 1-septies, comma 8,
secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in
euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020, n. 76 convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche). - 1. Al fine di garantire la regolare e
tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori
fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze
motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per
temporanee insufficienti disponibilita' finanziarie
annuali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche. Il Fondo non puo' finanziare nuove opere e
l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato a esclusione
del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una
accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui
al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni
successivi, con la legge di bilancio e' iscritto sul Fondo
un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori
risorse stanziate nella prima delle annualita' del
bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la
realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il
rifinanziamento di quelle gia' previste a legislazione
vigente. Il Fondo e' altresi' alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in
conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non
piu' necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali
anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per
residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di
quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con la legge di bilancio successiva alla
eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui
passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di
accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del
cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per
l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo
non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la
regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le modalita' operative di accesso
e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle
risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su
richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da
parte delle amministrazioni finanziatrici
dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario
dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi
di flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa
contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida
prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilita'
annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di
cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto
a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a
1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a
1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
7-bis. Al fine di accelerare le procedure per
l'attuazione degli investimenti pubblici e per
l'affidamento di appalti e concessioni, e' istituito un
fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate
all'aggiornamento professionale del responsabile unico del
procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari
a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
«Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - 1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine
di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' al fine
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria
globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in
relazione alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a
presentare le offerte sia effettuato successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di
gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi
previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo
periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando
quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della
medesima lettera a); (132)
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga
all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo
dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque
per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo
periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque
per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di
detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma
7.
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, definisce la metodologia di
rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di
costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per
le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il
30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla
determinazione con proprio decreto, sulla base delle
elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di
statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi relative a
ciascun semestre.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) e'
determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2,
secondo periodo, e nelle quantita' accertate dal direttore
dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo
esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore
dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale
effettiva maggiore onerosita' subita dall'esecutore, e da
quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi
compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o
con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei
materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a
quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi' che
l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei
termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore
onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad una
variazione percentuale inferiore a quella riportata nel
decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la
compensazione e' riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore variazione e per la sola parte eccedente il
cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta
eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore
onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore
a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione
e' riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione
riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo
periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e
in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori
contabilizzati nell'anno solare di presentazione
dell'offerta.
6. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta
ed e' al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.
7. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione annuale di spesa. Possono altresi' essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base
delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudica-tori per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione
nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei
limiti della residua spesa autorizzata.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente
articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101,
alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento
della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si
provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse
annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo
di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo
7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce,
altresi', le modalita' di accesso al fondo per le finalita'
di cui al presente comma.
9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione
di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali
relativi a interventi di spesa in conto capitale, con
esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento
(UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate al Fondo di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle
compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere
pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di
cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni
intervento, nelle more della determinazione dei prezzari
regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le
stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori,
possono, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le
risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del
medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle
rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di
cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gia'
aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di
detti accordi secondo le modalita' previste dai commi da 2
a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei
prezzari regionali aggiornati secondo le modalita' di cui
al comma 12 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more
dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni
appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi
quadro secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6 del
citato articolo 54 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre
le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini
dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli
esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili su base
semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo,
fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta
dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.
12. Al fine di assicurare l'omogeneita' della
formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida
per la determinazione di detti prezzari.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i
giustificativi da allegare alle istanze di compensazione
consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei
materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non
ne disponga».
13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».