Art. 23 
 
                        Revisione dei prezzi 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni  materiali  da  costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  in  relazione  alle
domande di accesso al Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi  di  cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento  delle
risorse  del  medesimo  Fondo  e   nelle   more   dello   svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa  alle  istanze  di  compensazione
presentate  secondo  le  modalita'  di  cui  al   citato   comma   8,
un'anticipazione pari al  50  per  cento  dell'importo  richiesto  in
favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies
ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17.
All'esito dell'attivita' istruttoria di cui al periodo precedente, il
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  puo'
disporre la ripetizione totale  o  parziale  dell'importo  erogato  a
titolo di anticipazione, che  e'  versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnato al  Fondo  di  cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106. 
  2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei  prezzi  di
alcuni materiali da costruzione: 
    a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, e' incrementato di 200 milioni  di  euro  per
l'anno  2022  interamente  destinati  alle   compensazioni   di   cui
all'articolo 29, comma 1, lettera b)  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo
29; 
    b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
120 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
  3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106,  l'articolo  29  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  e
l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel
senso che le  disposizioni  ivi  contenute  per  gli  appaltatori  si
applicano, alle medesime condizioni, anche  ai  contraenti  generali,
anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1-septies,  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.73,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in  materia  di
          revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
          - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
          alcuni  materiali  da  costruzione  verificatisi  nell'anno
          2021, per i contratti in corso di esecuzione alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
          31  marzo  2022,  con  proprio   decreto,   le   variazioni
          percentuali, in aumento o in diminuzione,  superiori  all'8
          per cento, verificatesi rispettivamente  nel  primo  e  nel
          secondo semestre dell'anno 2021,  dei  singoli  prezzi  dei
          materiali da costruzione piu' significativi. 
                2. Per i materiali da costruzione di cui al  comma  1
          si procede a compensazioni, in aumento  o  in  diminuzione,
          nei limiti di cui ai  commi  3,  4,  5  e  6  del  presente
          articolo, anche in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          133, commi 4, 5,  6  e  6-bis,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i
          contratti regolati dal codice dei  contratti  pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
          alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1,  lettera  a),
          del   medesimo   codice,   determinate   al   netto   delle
          compensazioni eventualmente gia' riconosciute  o  liquidate
          in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
          medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 
                3. La compensazione e'  determinata  applicando  alle
          quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero
          annotate sotto la responsabilita' del direttore dei  lavori
          nel libretto delle misure, dal 1°(gradi) gennaio 2021  fino
          al  31  dicembre  2021  le  variazioni  in  aumento  o   in
          diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui
          al  comma  1  con  riferimento  alla   data   dell'offerta,
          eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
          2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
          piu' anni. 
                4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
          l'appaltatore presenta alla stazione  appaltante  l'istanza
          di  compensazione  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti  di  cui
          al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la  procedura
          e'  avviata  d'ufficio  dalla  stazione  appaltante,  entro
          quindici giorni dalla predetta data;  il  responsabile  del
          procedimento accerta con proprio provvedimento  il  credito
          della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. 
                5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
          anni  precedenti  al  2021,  restano  ferme  le  variazioni
          rilevate dai decreti adottati ai sensi  dell'articolo  133,
          comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                6.  Ciascuna  stazione   appaltante   provvede   alle
          compensazioni nei limiti del 50  per  cento  delle  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli  impegni  contrattuali  gia'   assunti,   nonche'   le
          eventuali ulteriori somme  a  disposizione  della  stazione
          appaltante   per   lo   stesso   intervento   e   stanziate
          annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le  somme
          derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia  prevista
          una diversa destinazione sulla base  delle  norme  vigenti,
          nonche' le somme disponibili relative ad  altri  interventi
          ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
          per i quali siano stati eseguiti  i  relativi  collaudi  ed
          emanati i certificati di regolare esecuzione  nel  rispetto
          delle procedure contabili della  spesa,  nei  limiti  della
          residua spesa autorizzata disponibile alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del  codice
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  ad
          esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,  comma  4,
          del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice  di
          cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  ad
          esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164,  comma  5,
          del  medesimo  codice,  per  i  lavori  realizzati   ovvero
          affidati dagli  stessi,  in  caso  di  insufficienza  delle
          risorse di cui al  comma  6  del  presente  articolo,  alla
          copertura degli oneri si provvede,  fino  alla  concorrenza
          dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
          massimo di spesa, con le modalita' di cui al  comma  8  del
          presente articolo. 
                8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'   sostenibili   e'   istituito   un   Fondo   per
          l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100  milioni
          di euro per l'anno 2021. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo  la  parita'
          di accesso per  le  piccole,  medie  e  grandi  imprese  di
          costruzione, nonche' la proporzionalita',  per  gli  aventi
          diritto,   nell'assegnazione   delle   risorse.   Ai   fini
          dell'accesso al Fondo, i giustificativi  da  allegare  alle
          istanze  di  compensazione  consistono   unicamente   nelle
          analisi sull'incidenza dei materiali  presenti  all'interno
          di lavorazioni complesse, da  richiedere  agli  appaltatori
          ove la stazione appaltante non ne disponga. 
                9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   25,   del
          decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 (Misure  urgenti  per  il
          contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
          il rilancio delle politiche industriali): 
                «Art. 25 (Incremento del Fondo per l'adeguamento  dei
          prezzi e disposizioni in materia di  revisione  dei  prezzi
          dei  materiali  nei   contratti   pubblici).   -   1.   Per
          fronteggiare,  nel  primo  semestre  dell'anno  2022,   gli
          aumenti eccezionali  dei  prezzi  di  alcuni  materiali  da
          costruzione, la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di  150  milioni  per  l'anno
          2022. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1,  in  relazione
          ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili  procede  alla   determinazione   con   proprio
          decreto,   sulla   base   delle   elaborazioni   effettuate
          dall'Istituto nazionale di statistica in  attuazione  della
          metodologia  definita  dal  medesimo  Istituto   ai   sensi
          dell'articolo 29, comma 2,  del  decreto-legge  27  gennaio
          2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento  o  in
          diminuzione, superiori all'8 per  cento,  verificatesi  nel
          primo semestre  dell'anno  2022,  dei  singoli  prezzi  dei
          materiali da costruzione piu' significativi. 
                3. Per i materiali da costruzione di cui al  comma  2
          si procede a compensazioni, in aumento  o  in  diminuzione,
          nei limiti di cui ai  commi  4,  5,  6  e  7  del  presente
          articolo, anche in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          133, commi 4, 5,  6  e  6-bis,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
          decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i
          contratti regolati dal codice dei  contratti  pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
          alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1,  lettera  a),
          del   medesimo   codice,   determinate   al   netto   delle
          compensazioni eventualmente gia' riconosciute  o  liquidate
          in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del
          medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 
                4. La compensazione e'  determinata  applicando  alle
          quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero
          annotate sotto la responsabilita' del direttore dei  lavori
          nel libretto delle misure, dal 1°(gradi) gennaio 2022  fino
          al  30  giugno  2022,  le  variazioni  in  aumento   o   in
          diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui
          al  comma  2  con  riferimento  alla   data   dell'offerta,
          eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
          2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
          piu' anni. 
                5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
          l'appaltatore presenta alla stazione  appaltante  l'istanza
          di  compensazione  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del decreto di cui al comma 2. Per  le  variazioni
          in diminuzione, la procedura  e'  avviata  d'ufficio  dalla
          stazione appaltante, entro quindici giorni  dalla  predetta
          data; il responsabile del procedimento accerta con  proprio
          provvedimento  il  credito  della  stazione  appaltante   e
          procede a eventuali recuperi. 
                6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
          anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le  variazioni
          rilevate dai decreti adottati ai sensi  dell'articolo  133,
          comma 6, del codice di cui al decreto  legislativo  n.  163
          del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter,  del  codice  di
          cui al decreto legislativo n. 50 del 2016  e  dell'articolo
          1-septies, comma 1,  del  decreto-legge  n.  73  del  2021,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. 
                7.  Ciascuna  stazione   appaltante   provvede   alle
          compensazioni nei limiti del 50  per  cento  delle  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli  impegni  contrattuali  gia'   assunti,   nonche'   le
          eventuali ulteriori somme  a  disposizione  della  stazione
          appaltante   per   lo   stesso   intervento   e   stanziate
          annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le  somme
          derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia  prevista
          una diversa destinazione sulla base  delle  norme  vigenti,
          nonche' le somme disponibili relative ad  altri  interventi
          ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
          per i quali siano stati eseguiti  i  relativi  collaudi  ed
          emanati i certificati di regolare esecuzione  nel  rispetto
          delle procedure contabili della  spesa,  nei  limiti  della
          residua spesa autorizzata disponibile alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
                8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del  codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,   ad
          esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,  comma  4,
          del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice  di
          cui al decreto legislativo n. 50 del  2016,  ad  esclusione
          dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo
          codice, per  i  lavori  realizzati  ovvero  affidati  dagli
          stessi, in caso di insufficienza delle risorse  di  cui  al
          comma 7 del presente articolo, alla copertura  degli  oneri
          si provvede, fino  alla  concorrenza  dell'importo  di  150
          milioni di euro, che costituisce limite massimo  di  spesa,
          con le risorse del Fondo di cui al comma  1  e  secondo  le
          modalita'  previste  dall'articolo  1-septies,   comma   8,
          secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del  2021,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. 
                9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati  in
          euro 150 milioni per l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020,  n.  76  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale): 
                «Art.  7  (Fondo  per  la  prosecuzione  delle  opere
          pubbliche). -  1.  Al  fine  di  garantire  la  regolare  e
          tempestiva   prosecuzione   dei   lavori    diretti    alla
          realizzazione delle  opere  pubbliche  di  importo  pari  o
          superiore alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016 n.  50,  nei  casi  di  maggiori
          fabbisogni  finanziari  dovuti  a   sopravvenute   esigenze
          motivate nel rispetto della normativa vigente,  ovvero  per
          temporanee   insufficienti    disponibilita'    finanziarie
          annuali,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
          dall'anno 2020, il Fondo per la  prosecuzione  delle  opere
          pubbliche. Il Fondo  non  puo'  finanziare  nuove  opere  e
          l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato  a  esclusione
          del caso in cui la carenza  delle  risorse  derivi  da  una
          accelerazione della realizzazione delle opere  rispetto  al
          cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. 
                2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo  di  cui
          al comma 1 ammonta a 30  milioni  di  euro.  Per  gli  anni
          successivi, con la legge di bilancio e' iscritto sul  Fondo
          un importo corrispondente al 5  per  cento  delle  maggiori
          risorse  stanziate  nella  prima   delle   annualita'   del
          bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la
          realizzazione da parte  delle  Amministrazioni  centrali  e
          territoriali di nuove  opere  e  infrastrutture  o  per  il
          rifinanziamento di  quelle  gia'  previste  a  legislazione
          vigente. Il Fondo e' altresi' alimentato: 
                  a) dalle risorse disponibili in bilancio  anche  in
          conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e  non
          piu' necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo; 
                  b)  dalle   somme   corrispondenti   ad   eventuali
          anticipazioni  del  Fondo  alla  stazione  appaltante   per
          residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo  di
          quota parte delle somme  da  iscrivere  sul  Fondo  di  cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n.  196,  con  la  legge  di   bilancio   successiva   alla
          eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti  residui
          passivi. 
                3. Le stazioni appaltanti possono fare  richiesta  di
          accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento  del
          cronoprogramma   finanziario   dell'opera,   risulti,   per
          l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario  aggiuntivo
          non prevedibile rispetto alle risorse  disponibili  per  la
          regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori. 
                4. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le modalita' operative di accesso
          e utilizzo del Fondo e  i  criteri  di  assegnazione  delle
          risorse. 
                5. Con decreti del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, da  adottare  con  cadenza  trimestrale,  su
          richiesta delle stazioni  appaltanti,  previa  verifica  da
          parte       delle       amministrazioni       finanziatrici
          dell'aggiornamento    del    cronoprogramma     finanziario
          dell'opera e dell'impossibilita' di attivare  i  meccanismi
          di flessibilita'  di  bilancio  ai  sensi  della  normativa
          contabile vigente, sono assegnate le risorse per la  rapida
          prosecuzione dell'opera, nei  limiti  delle  disponibilita'
          annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di
          cui al comma 4. 
                6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni
          di   euro   per   l'anno   2020,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2020-2022, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando: quanto a 17 milioni di  euro  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto
          a  0,7  milioni  di  euro  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali;  quanto  a
          1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a
          1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al  Ministero
          dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e
          per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento
          relativo al Ministero della salute. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio anche nel conto dei residui. 
                7-bis.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure   per
          l'attuazione   degli   investimenti    pubblici    e    per
          l'affidamento di appalti e  concessioni,  e'  istituito  un
          fondo  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, con dotazione pari  a  1  milione  di  euro  per
          l'anno 2020 e a 2 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate
          all'aggiornamento professionale del responsabile unico  del
          procedimento (RUP)  di  cui  all'articolo  31  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis,  pari
          a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni  di  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   29,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico): 
                «Art.  29  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          contratti pubblici). - 1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine
          di incentivare gli investimenti pubblici, nonche'  al  fine
          di far fronte alle ricadute economiche negative  a  seguito
          delle  misure  di  contenimento  dell'emergenza   sanitaria
          globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in
          relazione  alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti
          pubblici, i cui  bandi  o  avvisi  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente   siano   pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione
          di bandi o  di  avvisi,  qualora  l'invio  degli  inviti  a
          presentare le offerte sia effettuato  successivamente  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                  a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti  di
          gara iniziali,  delle  clausole  di  revisione  dei  prezzi
          previste dall'articolo 106,  comma  1,  lettera  a),  primo
          periodo, del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fermo  restando
          quanto previsto dal  secondo  e  dal  terzo  periodo  della
          medesima lettera a); (132) 
                  b) per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga
          all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo,  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo
          dei singoli materiali  da  costruzione,  in  aumento  o  in
          diminuzione,  sono  valutate  dalla   stazione   appaltante
          soltanto se tali variazioni risultano superiori  al  cinque
          per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno   di
          presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto
          previsto dal decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili di  cui  al  comma  2,  secondo
          periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento
          o in diminuzione, per la percentuale  eccedente  il  cinque
          per cento e comunque in misura pari  all'80  per  cento  di
          detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui  al  comma
          7. 
                2. L'Istituto nazionale di statistica, entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e  della
          mobilita'  sostenibili,   definisce   la   metodologia   di
          rilevazione delle variazioni dei prezzi  dei  materiali  di
          costruzione di cui alla lettera b) del comma 1,  anche  per
          le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e  il
          30  settembre  di  ciascun   anno,   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili  procede  alla
          determinazione  con  proprio  decreto,  sulla  base   delle
          elaborazioni   effettuate   dall'Istituto   nazionale    di
          statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi
          dei materiali da costruzione piu' significativi relative  a
          ciascun semestre. 
                3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b)  e'
          determinata applicando la  percentuale  di  variazione  che
          eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli  materiali
          da costruzione impiegati nelle  lavorazioni  contabilizzate
          nei dodici mesi precedenti al decreto di cui  al  comma  2,
          secondo periodo, e nelle quantita' accertate dal  direttore
          dei lavori. 
                4. A pena di decadenza, l'appaltatore  presenta  alla
          stazione appaltante l'istanza di  compensazione,  ai  sensi
          del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni  dalla  data
          di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana del decreto di cui al  comma  2,  secondo  periodo
          esclusivamente per  i  lavori  eseguiti  nel  rispetto  dei
          termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il  direttore
          dei lavori della stazione appaltante  verifica  l'eventuale
          effettiva maggiore onerosita' subita dall'esecutore,  e  da
          quest'ultimo  provata  con  adeguata  documentazione,   ivi
          compresa la dichiarazione di fornitori  o  subcontraenti  o
          con altri idonei mezzi di prova relativi  alle  variazioni,
          per i materiali da costruzione, del prezzo  elementare  dei
          materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto  a
          quello documentato dallo stesso con riferimento al  momento
          dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi' che
          l'esecuzione dei  lavori  sia  avvenuta  nel  rispetto  dei
          termini indicati nel cronoprogramma.  Laddove  la  maggiore
          onerosita'  provata  dall'esecutore  sia  relativa  ad  una
          variazione percentuale inferiore  a  quella  riportata  nel
          decreto  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,   la
          compensazione e' riconosciuta limitatamente  alla  predetta
          inferiore variazione e  per  la  sola  parte  eccedente  il
          cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta
          eccedenza. Ove  sia  provata  dall'esecutore  una  maggiore
          onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore
          a quella riportata nel predetto decreto,  la  compensazione
          e' riconosciuta nel limite  massimo  pari  alla  variazione
          riportata nel decreto di cui al  citato  comma  2,  secondo
          periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento  e
          in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. 
                5.  Sono  esclusi  dalla   compensazione   i   lavori
          contabilizzati   nell'anno    solare    di    presentazione
          dell'offerta. 
                6. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta
          ed   e'   al   netto    delle    eventuali    compensazioni
          precedentemente accordate. 
                7. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), si
          possono utilizzare le somme appositamente  accantonate  per
          imprevisti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, nel  quadro  economico  di  ogni  intervento,  in
          misura  non  inferiore   all'1   per   cento   del   totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni contrattuali gia'  assunti,  nonche'  le  eventuali
          ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
          per  lo  stesso  intervento  nei  limiti   della   relativa
          autorizzazione annuale di spesa.  Possono  altresi'  essere
          utilizzate le somme derivanti da  ribassi  d'asta,  qualora
          non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base
          delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili  relative
          ad altri interventi ultimati  di  competenza  dei  soggetti
          aggiudica-tori per i quali siano stati eseguiti i  relativi
          collaudi ed emanati i certificati  di  regolare  esecuzione
          nel rispetto delle  procedure  contabili  della  spesa  nei
          limiti della residua spesa autorizzata. 
                8. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre   2026,   in   caso   di
          insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del  presente
          articolo e limitatamente alle opere  pubbliche  finanziate,
          in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse   previste   dal
          regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 10 febbraio 2021,  e  dal  regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12
          febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021,  n.  101,
          alla copertura degli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento
          della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1,  si
          provvede,  nel  limite  del  50  per  cento  delle  risorse
          annualmente disponibili e che costituiscono limite  massimo
          di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui
          all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,
          n.  76,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          settembre 2020, n. 120. Il decreto  previsto  dall'articolo
          7, comma 4, del decreto-legge n. 76  del  2020  stabilisce,
          altresi', le modalita' di accesso al fondo per le finalita'
          di cui al presente comma. 
                9.  Le  risorse  finanziarie  resesi  disponibili   a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito  dell'adozione
          di  provvedimenti  di  revoca  dei  finanziamenti   statali
          relativi a interventi  di  spesa  in  conto  capitale,  con
          esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento
          (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
          febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento
          (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
          23 dicembre 2020, al Piano nazionale per  gli  investimenti
          complementari  al  PNRR,  di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021,  n.  101,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnate  al   Fondo   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. 
                10. Il Fondo di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto-legge n. 76 del 2020 e' incrementato di 40  milioni
          di euro per l'anno  2022  e  di  20  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2023-2024, interamente  destinati  alle
          compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per  le  opere
          pubbliche  indicate  al  comma  8.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse  di
          cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo  34-ter,
          comma 5, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  iscritto
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
                11. Nei  limiti  delle  risorse  stanziate  per  ogni
          intervento, nelle more della  determinazione  dei  prezzari
          regionali secondo le linee guida di cui  al  comma  12,  le
          stazioni appaltanti, per i  contratti  relativi  a  lavori,
          possono,  ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni  ai  sensi
          dell'articolo 23, comma  16,  del  decreto  legislativo  18
          aprile  2016,  n.  50,  incrementare  ovvero   ridurre   le
          risultanze dei prezzari regionali di cui  al  comma  7  del
          medesimo  articolo  23,  in  ragione  degli   esiti   delle
          rilevazioni, effettuate dal Ministero delle  infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili su base semestrale  ai  sensi
          del comma 2 del presente articolo. 
                11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di
          cui all'articolo 54 del codice dei contratti  pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  gia'
          aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   le
          stazioni appaltanti possono, ai fini  della  esecuzione  di
          detti accordi secondo le modalita' previste dai commi da  2
          a 6 del medesimo articolo 54 e  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze  dei
          prezzari regionali aggiornati secondo le modalita'  di  cui
          al comma  12  del  presente  articolo,  fermo  restando  il
          ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
          aggiudicataria    dell'accordo    quadro.    Nelle     more
          dell'aggiornamento  dei  prezzari  regionali,  le  stazioni
          appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli  accordi
          quadro secondo le modalita' di cui ai commi da 2  a  6  del
          citato   articolo   54   e   nei   limiti   delle   risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti dall'accordo quadro, incrementare  ovvero  ridurre
          le risultanze dei prezzari  regionali  utilizzati  ai  fini
          dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in  ragione  degli
          esiti delle  rilevazioni  effettuate  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  su   base
          semestrale ai sensi del  comma  2  del  presente  articolo,
          fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta
          dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. 
                12.  Al  fine  di  assicurare   l'omogeneita'   della
          formazione  e  dell'aggiornamento  dei  prezzari   di   cui
          all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
          2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita' sostenibili, adottato, entro il 30  aprile  2022,
          previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
          dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  nonche'   previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, sono approvate  apposite  linee  guida
          per la determinazione di detti prezzari. 
                13. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106,  e'  inserito,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai  fini  dell'accesso  al  Fondo,   i
          giustificativi da allegare alle  istanze  di  compensazione
          consistono  unicamente  nelle  analisi  sull'incidenza  dei
          materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da
          richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante  non
          ne disponga». 
                13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120, le  parole:  "31  dicembre
          2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».