Art. 23 - bis 
 
               Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, 
                della legge 30 dicembre 2021, n. 234 
 
  1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «di importo  superiore  a  70.000
euro,» sono soppresse; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  previsione
di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il
cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000  euro,  fermo
restando che l'obbligo di applicazione dei contratti  collettivi  del
settore  edile,  nazionali   e   territoriali,   sottoscritti   dalle
organizzazioni   sindacali   e   datoriali   comparativamente    piu'
rappresentative a livello nazionale, e'  riferito  esclusivamente  ai
lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  43-bis,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1.- 43. Omissis 
                43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato  X  al
          decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  i  benefici
          previsti  dagli  articoli  119,  119-ter,  120  e  121  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  nonche'
          quelli   previsti   dall'articolo   16,   comma   2,    del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2013,   n.   90,
          dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27  dicembre
          2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto
          di affidamento dei lavori e' indicato che  i  lavori  edili
          sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti
          collettivi del settore  edile,  nazionale  e  territoriali,
          stipulati  dalle   associazioni   datoriali   e   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
          2015, n. 81. La previsione di cui al periodo precedente  si
          applica con riferimento alle opere il cui  importo  risulti
          complessivamente superiore a 70.000  euro,  fermo  restando
          che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi  del
          settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle
          organizzazioni sindacali e datoriali comparativa-mente piu'
          rappresentative   a   livello   nazionale,   e'    riferito
          esclusivamente ai lavori edili come definiti  dall'allegato
          X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto
          collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei
          lavori, deve  essere  riportato  nelle  fatture  emesse  in
          relazione all'esecuzione dei lavori.  I  soggetti  indicati
          all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b),  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale  dei
          centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per  rilasciare,
          ove  previsto,  il   visto   di   conformita',   ai   sensi
          dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241  del
          1997,  verificano  anche  che   il   contratto   collettivo
          applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei  lavori
          e   riportato   nelle   fatture   emesse    in    relazione
          all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per  la
          verifica   dell'indicazione   del   contratto    collettivo
          applicato negli atti di  affidamento  dei  lavori  e  nelle
          fatture,  puo'  avvalersi  dell'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e
          gli enti coinvolti provvedono alle  previste  attivita'  di
          verifica con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
                Omissis.».