Art. 23 - bis
Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234
1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di importo superiore a 70.000
euro,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La previsione
di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il
cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo
restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del
settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, e' riferito esclusivamente ai
lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 43-bis,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.- 43. Omissis
43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i benefici
previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto
di affidamento dei lavori e' indicato che i lavori edili
sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. La previsione di cui al periodo precedente si
applica con riferimento alle opere il cui importo risulti
complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando
che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del
settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali e datoriali comparativa-mente piu'
rappresentative a livello nazionale, e' riferito
esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato
X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto
collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei
lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in
relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare,
ove previsto, il visto di conformita', ai sensi
dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, verificano anche che il contratto collettivo
applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori
e riportato nelle fatture emesse in relazione
all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la
verifica dell'indicazione del contratto collettivo
applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle
fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e
gli enti coinvolti provvedono alle previste attivita' di
verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Omissis.».