Art. 38
Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator
1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale
M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono
destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea
progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale
di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui
all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021,
e' destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate
dalle agenzie di viaggio e (( dai )) tour operator ai sensi
dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2021, n. 233, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O.:
«Art. 1 (Contributi a fondo perduto e credito d'imposta
per le imprese turistiche). - Omissis.
13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui
al comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni
di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre
periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i
due periodi d'imposta.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
«Art. 4 (Credito d'imposta per la digitalizzazione di
agenzie di viaggio e tour operator) - 1. Per l'attuazione
della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour
Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di
viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11,
79.12, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito
d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi
sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per
investimenti e attivita' di sviluppo digitale come previste
dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo
complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa
complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60
milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione,
l'intervento rispetta il principio di «non arrecare danno
significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al
sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili
indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno
successivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta
e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva
cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita' di
due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via
telematica, sono definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta e'
usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel
rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e
delle deroghe previste per il periodo di applicazione del
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di
cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione
europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive
comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo
provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le modalita' applicative
del presente articolo, anche ai fini del rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».