Art. 38 
 
       Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator 
 
  1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea  progettuale
M1C3, sub investimento  4.2.2  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono
destinate  ad  incrementare  la  dotazione  finanziaria  della  linea
progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale
di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni  di  euro,  di  cui
all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021,
e' destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate
dalle agenzie  di  viaggio  e  ((  dai  ))  tour  operator  ai  sensi
dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 1,  comma 13,  del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose) pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6 novembre
          2021, n. 265, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          29 dicembre  2021,  n. 233,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O.: 
              «Art. 1 (Contributi a fondo perduto e credito d'imposta
          per le imprese turistiche). - Omissis. 
              13. Per il finanziamento del credito di imposta di  cui
          al comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100  milioni
          di euro per l'anno  2022. Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 79,  comma 3,  del  decreto-legge
          14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla
          legge    13 ottobre     2020,     n. 126. Conseguentemente,
          all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge
          14 agosto  2020,  n. 104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i  tre
          periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti:  «per  i
          due periodi d'imposta. 
              Omissis.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4   del   citato
          decreto-legge  6 novembre  2021,  n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: 
              «Art. 4 (Credito d'imposta per la  digitalizzazione  di
          agenzie di viaggio e tour operator) -  1. Per  l'attuazione
          della linea progettuale «Digitalizzazione  Agenzie  e  Tour
          Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza,  alle  agenzie  di
          viaggi e ai tour operator con  codice  ATECO  79.1,  79.11,
          79.12, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito
          d'imposta,  nella  misura  del  50  per  cento  dei   costi
          sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  e   fino   al   31 dicembre   2024   per
          investimenti e attivita' di sviluppo digitale come previste
          dall'articolo 9,  commi  2  e  2-bis,   del   decreto-legge
          31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio  2014,  n. 106,  fino  all'importo  massimo
          complessivo cumulato di 25.000 euro, nel  limite  di  spesa
          complessivo di 18 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  60
          milioni di euro per l'anno  2025. In  fase  di  attuazione,
          l'intervento rispetta il principio di «non  arrecare  danno
          significativo  all'ambiente»  (DNSH),  con  riferimento  al
          sistema  di  tassonomia  delle   attivita'   ecosostenibili
          indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852. 
              2. Il credito d'imposta e' utilizzabile  esclusivamente
          in compensazione, ai  sensi  dell'articolo 17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  a  decorrere  dall'anno
          successivo a  quello  in  cui  gli  interventi  sono  stati
          realizzati,  senza   applicazione   dei   limiti   di   cui
          all'articolo 34, comma 1,  della  legge  23 dicembre  2000,
          n. 388, e di  cui  all'articolo 1,  comma 53,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello  F24  deve
          essere  presentato   esclusivamente   tramite   i   servizi
          telematici offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il
          rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta
          e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di  successiva
          cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita'  di
          due ulteriori cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di
          banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, di societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui  all'articolo 64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al  decreto
          legislativo  7 settembre  2005,  n. 209,   ferma   restando
          l'applicazione    dell'articolo 122-bis,    comma 4,    del
          decreto-legge   n. 34    del    2020,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n. 77  del  2020,  per   ogni
          cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
          successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi  in
          violazione del  terzo  periodo  sono  nulli.  Le  modalita'
          attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla
          tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in  via
          telematica, sono definite con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate.  Il  credito   d'imposta   e'
          usufruito dal cessionario con le stesse  modalita'  con  le
          quali sarebbe stato utilizzato  dal  soggetto  cedente.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          ai fini delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
          produzione ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109,  comma 5,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              3. L'incentivo di cui al presente articolo  spetta  nel
          rispetto della vigente normativa sugli aiuti  di  Stato  di
          cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e
          delle deroghe previste per il periodo di  applicazione  del
          Quadro temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19,  di
          cui alla comunicazione  C  (2020)  1863  della  Commissione
          europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle  successive
          comunicazioni della Commissione. Il Ministero  del  turismo
          provvede  agli  adempimenti  degli  obblighi  inerenti   al
          Registro  nazionale   degli   aiuti   di   Stato   di   cui
          all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              4. Con decreto del Ministero del turismo,  di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono individuate le modalita' applicative
          del presente articolo,  anche  ai  fini  del  rispetto  del
          limite di spesa di cui al comma 1. 
              5. Agli oneri derivanti  dal  comma 1,  si  provvede  a
          valere sul Fondo di rotazione  per  l'attuazione  del  Next
          Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo 1,  comma 1037,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le  modalita'
          di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».