Art. 39 Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico 1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'immediata operativita' della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3-bis, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: «Art. 2 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico). - Omissis. 3-bis. Nell'attivita' di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificita' economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo e' integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Omissis.».