Art. 39 
 
         Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico 
 
  1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al  fine  di
assicurare l'immediata operativita' della  misura,  il  consiglio  di
gestione del Fondo  opera  anche  nelle  more  dell'attuazione  delle
disposizioni di cui al secondo periodo.». 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma 3-bis,  del
          citato decreto-legge 6 novembre 2021,  n. 152,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: 
              «Art. 2  (Garanzie  per  i  finanziamenti  nel  settore
          turistico). - Omissis. 
              3-bis. Nell'attivita' di rilascio delle garanzie di cui
          al comma 1 il consiglio di gestione  del  Fondo  adotta  un
          modello  di   valutazione   del   rischio   adeguato   alle
          specificita'    economico-finanziarie     delle     imprese
          turistiche.  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  la
          composizione  del  consiglio  di  gestione  del  Fondo   e'
          integrata con un membro designato dal Ministero del turismo
          e con  un  rappresentante  delle  organizzazioni  nazionali
          maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. 
              Omissis.».