Art. 39
Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
assicurare l'immediata operativita' della misura, il consiglio di
gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle
disposizioni di cui al secondo periodo.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3-bis, del
citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
«Art. 2 (Garanzie per i finanziamenti nel settore
turistico). - Omissis.
3-bis. Nell'attivita' di rilascio delle garanzie di cui
al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un
modello di valutazione del rischio adeguato alle
specificita' economico-finanziarie delle imprese
turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la
composizione del consiglio di gestione del Fondo e'
integrata con un membro designato dal Ministero del turismo
e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.
Omissis.».