Art. 40
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione
di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»
1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di
«Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui
alla (( misura M1C3, investimento )) 4.3 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, il Ministro del turismo puo' avvalersi del
Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma
421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula
degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase
attuativa del programma.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in
relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario
straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, dopo le parole «funzionali all'evento», sono
inserite le seguenti: «, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a
500 milioni in favore del predetto investimento,»;
b) al comma 421, dopo le parole «nella citta' di Roma» sono
inserite le seguenti: «e l'attuazione degli interventi relativi alla
Misura di cui al comma 420»;
c) al comma 422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di
cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo,
il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla stipula di
specifici accordi con i soggetti attuatori.»;
d) al comma 426, dopo le parole «al comma 427» sono inserite le
seguenti: «, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi
alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli
obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza»;
e) al comma 427, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma
420, la societa' "Giubileo 2025" agisce in qualita' di stazione
appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti
individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
f) al comma 434, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la
composizione della Cabina di coordinamento e' integrata dal Ministro
del turismo.»;
g) al comma 438, dopo le parole «o agli enti locali interessati»
sono inserite le seguenti: «nonche' ai soggetti attuatori degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,»;
h) al comma 441, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il
Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e
degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio
delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 420, 421,
422, 426, 427, 434, 438 e 441, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del
31 dicembre 2021, S.O.:
«Omissis.
420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la
realizzazione delle opere e degli interventi funzionali
all'evento e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per
l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di
140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di
previsione e' altresi' istituito, per le medesime
celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il
coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da
rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,
di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2026.
421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per
il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, e'
nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, un
Commissario straordinario. Il Commissario resta incarica
fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno o
piu' subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione
commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421
predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui
all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di
programma dettagliato degli interventi connessi alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il
2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Omissis.
426. Il Commissario straordinario coordina la
realizzazione di interventi ricompresi nel programma
dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli
funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della
societa' di cui al comma 427.
427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori
e delle opere indicati nel programma dettagliato degli
interventi, nonche' la realizzazione degli interventi
funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una
societa' interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 »,
che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di
stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e
l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo.
Alla societa' «Giubileo 2025» non si applicano le
disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le
societa' direttamente o indirettamente partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire
partecipazioni nella societa' «Giubileo 2025», anche
mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa
vigente.
Omissis.
434. La Cabina di coordinamento e' un organo
collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo
delegato, ed e' composto dal Commissario straordinario, dal
Sindaco del comune di Roma Capitale, dal Presidente della
regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della
societa' «Giubileo 2025», dal prefetto di Roma, dal Capo
del Dipartimento della protezione civile, dal presidente
del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante
della Santa Sede.
Omissis.
438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui
al comma 437 sia ascrivibile alle regioni o agli enti
locali interessati, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Commissario straordinario,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine per
provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento,
il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione,
l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina
uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via
sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti
necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, o di altre amministrazioni specificatamente
indicate.
Omissis.
441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al
comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi
previsti dal programma dettagliato sono di competenza della
societa' «Giubileo 2025» che riferisce semestralmente alla
Cabina di coordinamento sulla propria attivita' e segnala
eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini
fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli
interventi di cui al comma 423, anche ai fini
dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1,
comma 645, della citata legge n. 178 del 2020.
Omissis.».
- Si riporta di il testo dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
30 luglio 2021, S.O.:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa) -
1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto
di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per
l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento
(UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla
Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La
stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche'
l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso
le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento dei milestone e target e di ogni altro
adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale
applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di supporto
nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione
di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da
fondi nazionali, europei e internazionali, nonche'
attivita' di supporto all'attuazione di politiche pubbliche
per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di
programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13
dell'articolo 7. Essa e' inoltre responsabile dell'avvio
delle procedure di recupero e restituzione delle risorse
indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio
finanziamento pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in
sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
6. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 16.».