Art. 40 
 
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione
  di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici» 
 
  1. Ai fini della realizzazione degli  investimenti  in  materia  di
«Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui
alla (( misura M1C3, investimento  ))  4.3  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, il Ministro  del  turismo  puo'  avvalersi  del
Commissario Straordinario del Governo di cui  all'articolo  1,  comma
421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo  alla  stipula
degli accordi con  i  soggetti  attuatori  e  alla  conseguente  fase
attuativa del programma. 
  2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  in
relazione alla  disciplina  delle  celebrazioni  del  Giubileo  della
Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del  Commissario
straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 420, dopo le  parole  «funzionali  all'evento»,  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  per  la   realizzazione   degli
interventi  di  cui  alla  Misura  M1C3-Investimento  4.3  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a
500 milioni in favore del predetto investimento,»; 
    b) al comma 421, dopo le  parole  «nella  citta'  di  Roma»  sono
inserite le seguenti: «e l'attuazione degli interventi relativi  alla
Misura di cui al comma 420»; 
    c) al comma 422, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura  di
cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo,
il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla  stipula  di
specifici accordi con i soggetti attuatori.»; 
    d) al comma 426, dopo le parole «al comma 427» sono  inserite  le
seguenti: «, tenendo conto, in  relazione  agli  interventi  relativi
alla Misura di cui al  comma  420,  dell'obbligo  di  rispettare  gli
obiettivi intermedi  e  gli  obiettivi  finali  stabiliti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza»; 
    e) al comma 427, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«In relazione agli interventi relativi alla Misura di  cui  al  comma
420, la societa' "Giubileo  2025"  agisce  in  qualita'  di  stazione
appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti
individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.»; 
    f) al comma 434, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
gli  interventi  relativi  alla  Misura  di  cui  al  comma  420,  la
composizione della Cabina di coordinamento e' integrata dal  Ministro
del turismo.»; 
    g) al comma 438, dopo le parole «o agli enti locali  interessati»
sono inserite le  seguenti:  «nonche'  ai  soggetti  attuatori  degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,»; 
     h) al comma 441, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli  interventi  relativi  alla  Misura  di  cui  al  comma  420,  il
Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi  intermedi  e
degli obiettivi finali stabiliti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio
delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108.». 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  420,  421,
          422, 426, 427, 434, 438  e  441,  della  legge  30 dicembre
          2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2022-2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310  del
          31 dicembre 2021, S.O.: 
              «Omissis. 
              420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo  della
          Chiesa cattolica per il 2025, per la  pianificazione  e  la
          realizzazione delle opere  e  degli  interventi  funzionali
          all'evento e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   un   apposito
          capitolo con una dotazione  di  285  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno  2025  e  di
          140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato  di
          previsione  e'  altresi'   istituito,   per   le   medesime
          celebrazioni,  un  apposito  capitolo  per  assicurare   il
          coordinamento operativo e le spese relativi  a  servizi  da
          rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e  2024,
          di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di  10  milioni  di
          euro per l'anno 2026. 
              421. Al fine di assicurare  gli  interventi  funzionali
          alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per
          il  2025  nella  citta'  di  Roma  e   l'attuazione   degli
          interventi relativi alla Misura di  cui  al  comma 420,  e'
          nominato, con decreto del Presidente della  Repubblica,  un
          Commissario straordinario. Il  Commissario  resta  incarica
          fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno  o
          piu' subcommissari. Per gli oneri correlati  alla  gestione
          commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 
              422. Il Commissario straordinario di cui  al  comma 421
          predispone, sulla base degli indirizzi e del piano  di  cui
          all'articolo 1, comma 645, della  legge  30 dicembre  2020,
          n. 178,  e  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di
          programma  dettagliato  degli  interventi   connessi   alle
          celebrazioni del Giubileo della  Chiesa  cattolica  per  il
          2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              Omissis. 
              426. Il   Commissario   straordinario    coordina    la
          realizzazione  di  interventi  ricompresi   nel   programma
          dettagliato  di  cui  al  comma 422,  nonche'   di   quelli
          funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
          della  Chiesa  cattolica  per  il  2025  avvalendosi  della
          societa' di cui al comma 427. 
              427. Al fine di assicurare la realizzazione dei  lavori
          e delle opere  indicati  nel  programma  dettagliato  degli
          interventi,  nonche'  la  realizzazione  degli   interventi
          funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
          della Chiesa cattolica  per  il  2025,  e'  costituita  una
          societa'    interamente    controllata    dal     Ministero
          dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 »,
          che agisce anche in qualita' di  soggetto  attuatore  e  di
          stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e
          l'approvvigionamento  dei  beni  e  dei  servizi  utili  ad
          assicurare l'accoglienza e la funzionalita'  del  Giubileo.
          Alla  societa'  «Giubileo  2025»  non   si   applicano   le
          disposizioni previste dal testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e  dall'articolo 23-bis
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22 dicembre  2011,  n. 214. Le
          societa'  direttamente  o  indirettamente  partecipate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze  possono  acquisire
          partecipazioni  nella  societa'  «Giubileo   2025»,   anche
          mediante aumenti di  capitale,  ai  sensi  della  normativa
          vigente. 
              Omissis. 
              434. La  Cabina   di   coordinamento   e'   un   organo
          collegiale, presieduto dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di  Stato
          alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   all'uopo
          delegato, ed e' composto dal Commissario straordinario, dal
          Sindaco del comune di Roma Capitale, dal  Presidente  della
          regione  Lazio,  da  uno  dei  soggetti  di  vertice  della
          societa' «Giubileo 2025», dal prefetto di  Roma,  dal  Capo
          del Dipartimento della protezione  civile,  dal  presidente
          del Consiglio dei lavori pubblici e  da  un  rappresentante
          della Santa Sede. 
              Omissis. 
              438. Qualora il mancato rispetto degli impegni  di  cui
          al comma 437 sia  ascrivibile  alle  regioni  o  agli  enti
          locali  interessati,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del   Commissario   straordinario,
          assegna al soggetto attuatore interessato  un  termine  per
          provvedere non  superiore  a  trenta  giorni.  In  caso  di
          perdurante  inerzia,  su  proposta   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento,
          il  Consiglio  dei  ministri  individua  l'amministrazione,
          l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa  nomina
          uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via
          sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti
          necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti,
          anche avvalendosi di societa'  di  cui  all'articolo 2  del
          testo unico di cui al decreto legislativo  19 agosto  2016,
          n. 175,  o  di   altre   amministrazioni   specificatamente
          indicate. 
              Omissis. 
              441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui  al
          comma 429, le funzioni di rendicontazione degli  interventi
          previsti dal programma dettagliato sono di competenza della
          societa' «Giubileo 2025» che riferisce semestralmente  alla
          Cabina di coordinamento sulla propria attivita'  e  segnala
          eventuali  anomalie  e  scostamenti  rispetto  ai   termini
          fissati   nel   cronoprogramma   di   realizzazione   degli
          interventi   di   cui   al   comma 423,   anche   ai   fini
          dell'aggiornamento  del  piano  previsto   dall'articolo 1,
          comma 645, della citata legge n. 178 del 2020. 
              Omissis.». 
            -  Si   riporta   di   il   testo   dell'articolo 8   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e  snellimento  delle  procedure)  pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   31 maggio   2021,    n. 129,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 181  del
          30 luglio 2021, S.O.: 
              «Art. 8  (Coordinamento   della   fase   attuativa)   -
          1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR,  e  comunque  fino  al  31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il  punto
          di contatto con  il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  per
          l'espletamento degli adempimenti previsti  dal  Regolamento
          (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione  alla
          Commissione europea delle richieste di pagamento  ai  sensi
          dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento.  La
          stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
          per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione  fisica  e
          procedurale degli investimenti  e  delle  riforme,  nonche'
          l'avanzamento dei relativi milestone e  target,  attraverso
          le specifiche funzionalita' del sistema informatico di  cui
          all'articolo 1, comma 1043, della legge  30 dicembre  2020,
          n. 178. 
              3. La  medesima  struttura   vigila   affinche'   siano
          adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con  le
          regole e gli obiettivi del PNRR ed emana  linee  guida  per
          assicurare la correttezza delle procedure di  attuazione  e
          rendicontazione,  la  regolarita'   della   spesa   ed   il
          conseguimento dei  milestone  e  target  e  di  ogni  altro
          adempimento previsto dalla normativa  europea  e  nazionale
          applicabile al PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di  supporto
          nella definizione, attuazione, monitoraggio  e  valutazione
          di programmi e progetti cofinanziati ovvero  finanziati  da
          fondi  nazionali,   europei   e   internazionali,   nonche'
          attivita' di supporto all'attuazione di politiche pubbliche
          per lo  sviluppo,  anche  in  relazione  alle  esigenze  di
          programmazione e attuazione del PNRR. 
              4. La  struttura  di  cui  al  comma 1   vigila   sulla
          regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
          iniziative necessarie a prevenire, correggere e  sanzionare
          le irregolarita' e gli  indebiti  utilizzi  delle  risorse.
          Adotta le iniziative necessarie a  prevenire  le  frodi,  i
          conflitti di interesse ed  evitare  il  rischio  di  doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
          protocolli     d'intesa     di     cui     al      comma 13
          dell'articolo 7. Essa e'  inoltre  responsabile  dell'avvio
          delle procedure di recupero e  restituzione  delle  risorse
          indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o  doppio
          finanziamento pubblico. 
              5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in
          sede  prospettica,  degli  obiettivi   e   dei   traguardi,
          intermedi e finali del PNRR, i  bandi,  gli  avvisi  e  gli
          altri strumenti  previsti  per  la  selezione  dei  singoli
          progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono  clausole
          di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di  mancato
          raggiungimento,  nei  tempi  assegnati,   degli   obiettivi
          previsti,  e  di  riassegnazione  delle  somme,  fino  alla
          concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
          bandi, per lo scorrimento della  graduatorie  formatesi  in
          seguito alla presentazione delle relative  domande  ammesse
          al contributo, compatibilmente con i  vincoli  assunti  con
          l'Unione europea. 
              6. Per   l'attuazione   del   presente   articolo    e'
          autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
          euro  17.577.000  per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
          2026. Ai   relativi   oneri   si    provvede    ai    sensi
          dell'articolo 16.».