Art. 45 
 
           Misure per l'attivita' di emergenza all'estero 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  l),  per  la
partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di  protezione
civile", (( istituito )),  nell'ambito  del  meccanismo  unionale  di
protezione civile, dall'articolo 11 della decisione  n.  1313/2013/UE
del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,  e'
autorizzato, nel rispetto del comma 1 (( del presente articolo  ))  e
nel limite delle risorse  disponibili  nel  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui  all'articolo  44,  allo  scopo  finalizzate  con  i
provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi,
attrezzature  ed  esperti  qualificati,  specificamente   formati   e
registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso
di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale nel caso di interventi  in  Paesi
terzi.»; 
  2. Nell'ambito del meccanismo unionale  di  protezione  civile,  e'
autorizzata  la  partecipazione  del  Servizio  nazionale  a  rescEU,
istituito  dall'articolo  12  della  decisione  n.  1313/2013/UE.  In
relazione a ciascun intervento  in  Paesi  terzi  la  sussistenza  di
motivi di rifiuto all'impiego e' verificata dal Dipartimento  per  la
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Al fine di  consentire  l'anticipazione  delle  spese
connesse all'impiego delle risorse rescEU, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri il  Fondo  per  la  partecipazione  a  RescEU,  con  uno
stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al
precedente  periodo  confluiscono   le   risorse   rimborsate   dalla
Commissione europea per gli interventi  di  cui  al  presente  comma,
secondo le procedure di cui alla (( legge 16 aprile 1987, n. 183 )). 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.