Art. 47 
 
         Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina 
 
  1.  In  attuazione  della  raccomandazione  n.   2022/C166/01   del
Consiglio dell'Unione europea, del 19  aprile  2022,  «relativa  alla
conversione delle banconote  in  hryvnia  nella  valuta  degli  Stati
membri   ospitanti   a   beneficio   degli    sfollati    provenienti
dall'Ucraina», gli  sfollati  provenienti  dall'Ucraina,  individuati
sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facolta'  di
ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di  seguito
«banconote  ucraine»,  con  banconote  denominate   in   euro,   alle
condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle  banche  aventi
sede e succursali in Italia, di seguito «banche  italiane»,  elencate
al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia. 
  2. Sono ammessi al cambio  delle  banconote  ucraine  gli  sfollati
appartenenti alle categorie di cui all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  89  del  15  aprile
2022,  in  possesso  di  un  permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea rilasciato dal questore del luogo in  cui  la  persona  e'
domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto.  In  caso
di minori sfollati non accompagnati  la  richiesta  di  cambio  delle
banconote ucraine puo' essere presentata per il  tramite  del  tutore
legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge  7
aprile 2017, n. 47.  La  conversione  delle  banconote  ucraine  puo'
essere  altresi'  richiesta  dalle  persone  che  hanno  ottenuto  il
riconoscimento  della  protezione  internazionale  ai  sensi  del  ((
decreto legislativo 28 gennaio )) 2008, n. 25 e dell'articolo  3  del
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28  marzo
2022. 
  3. Le banche che intendono partecipare  allo  schema  nazionale  di
cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca  d'Italia
le filiali in  cui  e'  possibile  effettuare  il  cambio.  La  Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito  internet  e  mantiene  aggiornato
l'elenco delle banche aderenti,  gli  indirizzi  delle  loro  filiali
abilitate e gli indirizzi  delle  filiali  territoriali  della  Banca
d'Italia. 
  4. Il cambio e' soggetto alle seguenti condizioni: 
    a) le banche aderenti procedono all'operazione di  cambio  previa
esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per
protezione  temporanea  di  cui   al   comma   2.   L'identificazione
dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata  verifica  della
clientela di cui al Titolo II del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231; 
    b) il limite massimo di cambio e' di 10.000 hryvnia  per  ciascun
avente diritto. Il  cambio  puo'  essere  effettuato  anche  in  piu'
operazioni purche' entro il predetto limite. Il taglio  minimo  delle
banconote ucraine accettabili per il cambio e' 100 hryvnia; 
    c) non e' consentita l'applicazione di commissioni  di  cambio  e
non e' necessaria l'apertura di un conto; 
    d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti  di
valuta  ucraina,  definito  dalla  Banca  Nazionale  di  Ucraina,  e'
comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet.
Eventuali variazioni, da rilevarsi solo  con  frequenza  settimanale,
sono comunicate con le medesime modalita' il venerdi' entro le ore 15
CEST e hanno validita' per  le  operazioni  di  cambio  effettuate  a
partire dal lunedi' della settimana successiva; 
    e) le banche aderenti procedono al controllo di  autenticita'  ed
idoneita' delle banconote ucraine oggetto del cambio. 
  5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di  cui  al
comma  4,  lettera  b),  le  banche  aderenti  si   avvalgono   della
piattaforma informatica  EDAHEX  messa  a  disposizione  dalla  Banca
Centrale Europea per il controllo di tale limite  e,  successivamente
all'esito  positivo  di  tale  controllo,  inseriscono  sulla  stessa
piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente
alla loro effettuazione. Le modalita' di accesso a  tale  piattaforma
sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia.
In caso di indisponibilita' della  piattaforma,  le  banche  aderenti
segnalano immediatamente il disservizio  alla  Banca  d'Italia  e  si
astengono dall'effettuare le operazioni  di  cambio  delle  banconote
ucraine fino al ripristino della normale operativita'. 
  6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi  e
modi da  essa  indicati,  informazioni  sulle  operazioni  di  cambio
effettuate. 
  7. Alle  condizioni  stabilite  dalla  Banca  d'Italia,  le  banche
aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine  oggetto
delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui
si riferiscono e il relativo  tasso  di  cambio.  La  Banca  d'Italia
accredita  l'importo  in  euro  in  favore  delle   banche   aderenti
utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore  al  momento  delle
operazioni. 
  8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di  Ucraina  un
accordo che regola l'acquisto  da  parte  della  Banca  Nazionale  di
Ucraina delle banconote ucraine acquisite  dalla  Banca  d'Italia  in
attuazione dello schema  nazionale  di  cambio.  L'accordo  contiene,
quali elementi essenziali, le modalita' con cui e' fissato  il  tasso
di cambio delle  operazioni  rientranti  nello  schema  nazionale  di
cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di  cambio.
Le modalita' per il rimpatrio delle banconote ucraine  sono  definite
in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla ((
stipulazione )) dell'accordo di cui al presente comma. 
  9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da  parte  dello  Stato
dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per  le  operazioni  di
cui ai commi 4, 7 e 8. Essa da' conto al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque
ogni tre mesi, dei costi sostenuti  indicati  al  primo  periodo.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione  del
conto entro trenta  giorni  e  al  rimborso  in  favore  della  Banca
d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto. 
  10. E' prestata la garanzia  dello  Stato  in  favore  della  Banca
d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca  Nazionale
di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui  al  comma
8. La garanzia ha per  oggetto  l'importo  in  euro  delle  banconote
ucraine acquisite dalle  banche  aderenti  e  dalla  Banca  d'Italia,
determinato secondo le modalita' di  cui  ai  commi  4,  7  e  8.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede  al  pagamento  entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da  parte  della  Banca
d'Italia.  La  garanzia  e'  irrevocabile,  a  prima   richiesta   ed
incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia  e
delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti
della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprieta'
delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia. 
  11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla  data
di attivazione  di  cui  al  comma  12.  In  caso  di  raggiungimento
dell'ammontare  massimo  complessivo  delle  operazioni   di   cambio
stabilito nell'accordo di cui al comma  8  ((  prima  della  predetta
scadenza, )) la Banca  d'Italia  comunica  alle  banche  aderenti  la
cessazione dello schema. Alla scadenza  dei  sei  mesi  il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' disporre la proroga  dello  schema
in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' altresi' disporre  la
riapertura dello schema  in  caso  di  raggiungimento  dell'ammontare
massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che  la  Banca
d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con
la  Banca  Nazionale  di  Ucraina  riguardo   all'ammontare   massimo
complessivo. 
  12. Le operazioni di cambio delle banconote  ucraine  hanno  inizio
entro  quindici  giorni  dalla  data   della   ((   stipulazione   ))
dell'accordo di cui al comma 8 tra  la  Banca  d'Italia  e  la  Banca
Nazionale di Ucraina. La data di avvio delle operazioni e' comunicata
dalla  Banca  d'Italia  mediante  pubblicazione  sul   proprio   sito
Internet. 
  13. Gli oneri a carico della finanza  pubblica  sono  quantificati,
per l'anno 2022, in euro 500.000 per il  rimborso  dello  Stato  alla
Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai  commi
4, 7 e 8 ed in euro  120.000.000  per  l'eventuale  escussione  della
garanzia dello Stato di cui al comma 10. E' istituito nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia (( e delle finanze )) un fondo
a copertura della garanzia concessa ai sensi del  comma  10  con  una
dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per  la  gestione  del
fondo  e'  autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale. Le risorse del Fondo  non  piu'  necessarie  alle
finalita' di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del  bilancio
dello Stato. 
  14. Per l'anno 2022 e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o  piu'  prestiti
finanziari  a  beneficio  del   Governo   dell'Ucraina   di   importo
complessivo non superiore a 200 milioni di euro,  quale  sostegno  al
bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del  predetto  Fondo
sono impignorabili. 
  15. L'azione di  sostegno  al  bilancio  generale  dello  Stato  ((
ucraino, di cui al comma 14, )) ha  come  finalita'  il  supporto  al
funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina
ed e' definita nel rispetto di criteri coerenti con  il  mantenimento
della stabilita' macroeconomica e dei principi di trasparenza. 
  16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato (( ucraino, di cui
al comma 14, )) puo' realizzarsi anche in regime  di  cofinanziamento
parallelo  di  iniziative  promosse  dalle  istituzioni   finanziarie
multilaterali  internazionali  o  europee.   ((   Il   Ministero   ))
dell'economia e delle finanze puo' affidare l'erogazione  e  gestione
dei prestiti,  nell'ambito  delle  disponibilita'  di  cui  al  Fondo
previsto dal comma  14,  alla  societa'  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., secondo le modalita' previste con apposita  convenzione.  Per
la gestione degli interventi di cui al presente comma e'  autorizzata
l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale
dello Stato intestato al Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
sul quale la Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'  autorizzata  ad
effettuare operazioni di  prelevamento  e  versamento  di  liquidita'
secondo quanto disposto  dalla  suddetta  convenzione.  Il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  volta  in  volta  autorizza  la
concessione dei prestiti. 
  17. Con uno o  piu'  accordi  di  finanziamento  stipulati  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il  tramite  della
Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  secondo  le  modalita'  stabilite
nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono
definiti: 
    a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza
con gli standard applicabili all'Ucraina secondo  la  classificazione
dei Paesi per livelli di reddito definita e  aggiornata  dalla  Banca
Mondiale; 
    b) le modalita' di erogazione, monitoraggio e reportistica; 
    c) le modalita'  di  restituzione  dei  prestiti,  nonche'  degli
eventuali interessi. 
  18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale  e  quota  interessi,
derivanti dalle  operazioni  di  prestito  di  cui  al  comma  14  ed
effettuati secondo le modalita' di cui  al  comma  17,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  19. La relazione al Parlamento di cui  all'articolo  12,  comma  4,
della legge 11 agosto 2014,  n.  125,  riporta  elementi  informativi
sullo stato di attuazione del presente articolo. 
  20. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma  16,
e' autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di  50  mila
euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla  concessione
e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14. 
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  320.550.000
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.