Art. 48 - bis 
 
    (( Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di 
             congelamento a seguito della crisi ucraina 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Nel caso in cui per le attivita' di custodia  di  cui  ai
commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a
navi o ad aeromobili, come definiti dagli  articoli  136  e  743  del
codice della navigazione, nonche' a imbarcazioni o a navi da diporto,
come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di
cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  i  predetti  beni
che, per effetto di misure di  congelamento  adottate  ai  sensi  del
presente decreto, non risultano piu' iscritti presso  alcun  registro
pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente  iscritti
a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente,  nelle  matricole  o
nei registri di  cui  agli  articoli  146  e  756  del  codice  della
navigazione o  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'  da
diporto previsto dall'articolo  15  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  luglio  2005,  n.  171.  Ai  fini   della   predetta
iscrizione, non e' richiesta  alcuna  documentazione  tecnica  ed  e'
sufficiente, in luogo del titolo di proprieta', la presentazione  del
provvedimento che dispone la misura  di  congelamento  e,  fino  alla
restituzione all'avente diritto con conseguente  cancellazione  dalle
matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali,  i  predetti  beni
sono  esenti  da  qualsiasi  tassa,  diritto   o   tariffa   connessi
all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di  congelamento  e'
sospeso il  termine  di  appuramento  di  cui  all'articolo  217  del
regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28  luglio
2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale,
con titolo di priorita',  delle  strutture  portuali  e  aeroportuali
statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione  a
titolo   gratuito.   I   contratti   concernenti   il    mantenimento
dell'operativita' e della sicurezza di  bordo  dei  beni  di  cui  al
presente   comma,   compresi   quelli    relativi    alla    gestione
amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del
mezzo,  sono  sottoposti  alla  stessa  disciplina  normativa,  anche
fiscale,  applicata  al  momento  dell'adozione   della   misura   di
congelamento.  Le  decisioni  riguardanti  l'attivita'  di  custodia,
manutenzione e gestione dei  beni  di  cui  al  presente  comma  sono
adottate  dall'Agenzia  del  demanio,  d'intesa  con   le   strutture
territoriali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, compreso l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile,  in
ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della
tipologia dei beni oggetto di congelamento. 
    7-ter. Durante la vigenza della misura e fino  alla  restituzione
delle risorse economiche congelate all'avente diritto, e' sospeso  il
versamento di imposte, tasse e tributi  dovuti,  il  cui  presupposto
impositivo consista nella titolarita' del diritto di proprieta' o nel
possesso  delle  stesse.  In  caso  di  cessazione  della  misura  di
congelamento,  contestualmente  alla   restituzione   delle   risorse
economiche   all'avente   diritto,   l'Agenzia    del    demanio    o
l'amministratore ne da' comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  e
agli altri enti competenti, che provvedono  alla  liquidazione  delle
imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il  periodo
di durata della predetta misura e fino alla  restituzione  all'avente
diritto». 
  2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «I membri  del
Comitato durano in carica tre anni e possono  essere  confermati  una
sola volta»; 
    b) il settimo e l'ottavo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:
«La partecipazione alle riunioni del Comitato non  da'  diritto  alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. Ai  partecipanti  alle  riunioni  del
Comitato spettano gli eventuali  rimborsi  di  spese  previsti  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente». 
    b) il settimo e l'ottavo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:
«La partecipazione alle riunioni del Comitato non  da'  diritto  alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. Ai  partecipanti  alle  riunioni  del
Comitato spettano gli eventuali  rimborsi  di  spese  previsti  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente». 
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter,  comma  2,
del  decreto-legge  21   marzo   2022,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' incrementata  di
6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  Fondo  di  parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))