Art. 35. 
     L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i 
 
    1. L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i  si
struttura di norma sui livelli organizzativi del partito  cosi'  come
definiti dal competente Piano organizzativo regionale, salvo forme di
sperimentazione proprie sempre definite nel medesimo Piano  e  previa
consultazione  da  parte  della  Direzione  nazionale  del   comitato
esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i. 
    2.  A  livello  di  federazione  l'assemblea  delle/dei   giovani
comuniste/i iscritte/i nella federazione  medesima  e'  l'istanza  di
base delle/dei giovani comuniste/i. 
    3. Nelle regioni puo' essere  costituita  un'assemblea  regionale
delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i appartenenti alla medesima
regione. 
    4. Viene istituita l'assemblea nazionale di cui fanno parte tutti
e tutte gli iscritti  alle/ai  giovani  comuniste/i.  Tale  organismo
viene convocato almeno una volta l'anno ed ha funzioni  consultive  e
di impulso politico.