Art. 35. L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i 1. L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i si struttura di norma sui livelli organizzativi del partito cosi' come definiti dal competente Piano organizzativo regionale, salvo forme di sperimentazione proprie sempre definite nel medesimo Piano e previa consultazione da parte della Direzione nazionale del comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i. 2. A livello di federazione l'assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima e' l'istanza di base delle/dei giovani comuniste/i. 3. Nelle regioni puo' essere costituita un'assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i appartenenti alla medesima regione. 4. Viene istituita l'assemblea nazionale di cui fanno parte tutti e tutte gli iscritti alle/ai giovani comuniste/i. Tale organismo viene convocato almeno una volta l'anno ed ha funzioni consultive e di impulso politico.