Art. 36. 
        La conferenza nazionale delle/dei giovani comuniste/i 
 
    1.  A  livello  nazionale,  ogni  tre  anni  viene  convocata  la
conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base
federale tra le/i giovani comuniste/i  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento per la conferenza approvato dal coordinamento nazionale. 
    2. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne
determina il numero delle/i componenti. 
    3. La  conferenza  nazionale  approva  il  regolamento  nazionale
dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i. Tale  puo'  essere
modificato dal Coordinamento nazionale delle/dei giovani  comuniste/i
con voto favorevole della maggioranza dei componenti. 
    4.   Per   lo   svolgimento   delle   conferenze,   ordinarie   e
straordinarie, delle/dei giovani comuniste/i si applicano per  quanto
compatibili le norme di cui al titolo V dello statuto.