Art. 36. La conferenza nazionale delle/dei giovani comuniste/i 1. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i secondo quanto previsto dal regolamento per la conferenza approvato dal coordinamento nazionale. 2. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti. 3. La conferenza nazionale approva il regolamento nazionale dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i. Tale puo' essere modificato dal Coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i con voto favorevole della maggioranza dei componenti. 4. Per lo svolgimento delle conferenze, ordinarie e straordinarie, delle/dei giovani comuniste/i si applicano per quanto compatibili le norme di cui al titolo V dello statuto.