Art. 37. 
                       Gli organismi dirigenti 
 
    1.   L'assemblea   federale   delle/degli   iscritte/i    giovani
comuniste/i  e'  costituita  dalle/dagli  iscritte/i  alla   medesima
federazione del Prc-Se. All'assemblea spetta il compito di  direzione
politica in ambito locale delle/dei giovani comuniste/i. 
    2. L'assemblea federale  con  un  numero  di  iscritte/i  pari  o
superiore a quello stabilito dal  regolamento  di  cui  all'art.  32,
quarto comma, puo' eleggere un  coordinamento  federale  con  compiti
esecutivi  e  di  direzione  politica,  il  quale  opera  su  mandato
dell'assemblea e risponde ad essa. 
    3.   L'assemblea   regionale   delle/degli   iscritte/i   giovani
comuniste/i ha il compito  di  coordinare  regionalmente  l'attivita'
della organizzazione giovanile, la sua  promozione,  rafforzamento  e
sviluppo, partecipa all'organizzazione delle attivita' di formazione,
determina una piattaforma politica regionale. Dirige l'attivita'  sui
territori ove non siano istituiti i livelli federali,  finalizzandola
al radicamento locale. 
    4.  L'assemblea  regionale   puo'   eleggere   un   coordinamento
regionale, rappresentativo di tutte  le  federazioni  costituite,  il
quale  opera  su  mandato  dell'assemblea  e  risponde  ad  essa.  La
costituzione  dei  coordinamenti  regionali   e'   disciplinata   dal
regolamento di cui all'art. 32, quarto comma. 
    5. Il Coordinamento nazionale coordina e dirige la politica e  le
attivita' dell'organizzazione. 
    6. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse  la  meta'
piu' uno delle/dei sue/suoi componenti, i rimanenti avranno l'obbligo
di convocare entro tre mesi una conferenza  nazionale  straordinaria.
Passato questo termine, il Comitato politico nazionale ha il  diritto
di  individuare,  di  concerto  con  le/i  componenti  rimanenti  del
coordinamento nazionale stesso, una/o  compagna/o  delle/dei  giovani
comuniste/i a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una
conferenza nazionale straordinaria. 
    7.  La  frequenza  delle   riunioni   delle   assemblee   e   dei
coordinamenti a tutti i livelli e' disciplinata  dal  regolamento  di
cui all'art. 32, quarto comma.