Art. 37. Gli organismi dirigenti 1. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i e' costituita dalle/dagli iscritte/i alla medesima federazione del Prc-Se. All'assemblea spetta il compito di direzione politica in ambito locale delle/dei giovani comuniste/i. 2. L'assemblea federale con un numero di iscritte/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma, puo' eleggere un coordinamento federale con compiti esecutivi e di direzione politica, il quale opera su mandato dell'assemblea e risponde ad essa. 3. L'assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i ha il compito di coordinare regionalmente l'attivita' della organizzazione giovanile, la sua promozione, rafforzamento e sviluppo, partecipa all'organizzazione delle attivita' di formazione, determina una piattaforma politica regionale. Dirige l'attivita' sui territori ove non siano istituiti i livelli federali, finalizzandola al radicamento locale. 4. L'assemblea regionale puo' eleggere un coordinamento regionale, rappresentativo di tutte le federazioni costituite, il quale opera su mandato dell'assemblea e risponde ad essa. La costituzione dei coordinamenti regionali e' disciplinata dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma. 5. Il Coordinamento nazionale coordina e dirige la politica e le attivita' dell'organizzazione. 6. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la meta' piu' uno delle/dei sue/suoi componenti, i rimanenti avranno l'obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il Comitato politico nazionale ha il diritto di individuare, di concerto con le/i componenti rimanenti del coordinamento nazionale stesso, una/o compagna/o delle/dei giovani comuniste/i a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. 7. La frequenza delle riunioni delle assemblee e dei coordinamenti a tutti i livelli e' disciplinata dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma.