Art. 38. 
                       Gli organismi esecutivi 
 
    1. Organi esecutivi  delle/dei  giovani  comuniste/i  sono:  le/i
portavoce  federali,  le/i  referenti  e  portavoce  regionali,  le/i
portavoce nazionali e il comitato esecutivo nazionale. 
    2. Le/I giovani comuniste/i si riconoscono  nel  principio  della
co-rappresentanza. La funzione di portavoce e referente puo', a tutti
i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di  genere
diverso. La/Il portavoce fa parte di diritto dell'organismo dirigente
corrispondente del partito ed  invitata/o  permanente  nell'organismo
esecutivo corrispondente del  partito,  qualora  siano  due  lo  sono
entrambi. 
    3.   L'assemblea   federale   delle/degli   iscritte/i    o    il
coordinamento, se costituito, eleggono la/il  portavoce  con  compiti
esecutivi  nei  riguardi  degli  indirizzi  approvati  dall'assemblea
federale. La/Il portavoce convoca l'assemblea e/o il coordinamento  e
ne presiede e organizza i lavori. 
    4. La/Il referente regionale e' eletta/o dall'assemblea regionale
delle/degli iscritte/i nelle regioni  in  cui  vi  siano  almeno  due
federazioni costituite. E' invitata/o permanente al Comitato politico
regionale. Compiti della/del referente sono la cura dei rapporti  con
il  Prc-Se,  la  convocazione  delle  assemblee   delle/dei   giovani
comuniste/i, il coordinamento tra  le  federazioni  della  regione  e
l'organizzazione collettiva dei lavori. 
    5.  Nelle  regioni  con  numero  di  iscritte/i  alle/ai  giovani
comuniste/i pari o superiore a quello stabilito  dal  regolamento  di
cui all'art. 32, quarto comma, l'assemblea delle/degli  iscritte/i  o
il coordinamento, se costituito, eleggono una/uno  o  due  portavoce.
La/Il portavoce ha compiti esecutivi  nei  riguardi  degli  indirizzi
approvati  dall'assemblea  regionale   dal   coordinamento;   convoca
l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori. 
    6. Il coordinamento nazionale elegge al suo interno una/uno o due
portavoce. La/Il portavoce nazionale delle/dei giovani comuniste/i fa
parte di diritto anche della Direzione nazionale, qualora siano  due,
ne fanno parte entrambi. 
    7. Il coordinamento  nazionale  elegge  al  proprio  interno,  su
proposta  delle/dei  rispettivi  portavoce,  un  comitato   esecutivo
presieduto e coordinato  dalle/dai  portavoce  stesse/i.  L'esecutivo
collegialmente decide, ove eletto, in merito alle funzioni attribuite
alla/al portavoce in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra
gli stessi. Negli altri casi prevale la decisione della/del portavoce
anziana/o determinata/o secondo i criteri previsti dal regolamento di
cui all'art. 75. 
    8.  Ad  ognuna/o  delle/dei  componenti  del  comitato  esecutivo
nazionale  vengono  affidati  incarichi  specifici  tra  i  quali  la
responsabilita' del radicamento dell'organizzazione  per  macro  aree
territoriali. 
    9. Le/I giovani comuniste/i ad ogni  livello  possono  costituire
gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 46. 
    10. Le/I giovani comuniste/i possono dotarsi ad ogni  livello  di
una/un cassiera/e di maggiore  eta'  che  gestisca  le  risorse  loro
assegnate dalla/dal tesoriera/e di pari livello e  di  quelle  frutto
dell'autofinanziamento realizzato. La/Il cassiera/e e' eletta/o dalla
corrispondente assemblea o al proprio interno dal coordinamento,  ove
costituito. La/Il cassiera/e nazionale e' eletta/o dal  coordinamento
nazionale. Alla/Al  tesoriera/e  di  pari  livello,  le/i  cassiere/i
rendono  il  loro  conto  annualmente  ed  ogni   qualvolta   cessino
dall'incarico,  informandone  per   conoscenza   l'assemblea   o   il
coordinamento corrispondente secondo quanto prevede il regolamento di
cui all'art. 32, quarto comma.