Art. 38. Gli organismi esecutivi 1. Organi esecutivi delle/dei giovani comuniste/i sono: le/i portavoce federali, le/i referenti e portavoce regionali, le/i portavoce nazionali e il comitato esecutivo nazionale. 2. Le/I giovani comuniste/i si riconoscono nel principio della co-rappresentanza. La funzione di portavoce e referente puo', a tutti i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere diverso. La/Il portavoce fa parte di diritto dell'organismo dirigente corrispondente del partito ed invitata/o permanente nell'organismo esecutivo corrispondente del partito, qualora siano due lo sono entrambi. 3. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono la/il portavoce con compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall'assemblea federale. La/Il portavoce convoca l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori. 4. La/Il referente regionale e' eletta/o dall'assemblea regionale delle/degli iscritte/i nelle regioni in cui vi siano almeno due federazioni costituite. E' invitata/o permanente al Comitato politico regionale. Compiti della/del referente sono la cura dei rapporti con il Prc-Se, la convocazione delle assemblee delle/dei giovani comuniste/i, il coordinamento tra le federazioni della regione e l'organizzazione collettiva dei lavori. 5. Nelle regioni con numero di iscritte/i alle/ai giovani comuniste/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma, l'assemblea delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono una/uno o due portavoce. La/Il portavoce ha compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall'assemblea regionale dal coordinamento; convoca l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori. 6. Il coordinamento nazionale elegge al suo interno una/uno o due portavoce. La/Il portavoce nazionale delle/dei giovani comuniste/i fa parte di diritto anche della Direzione nazionale, qualora siano due, ne fanno parte entrambi. 7. Il coordinamento nazionale elegge al proprio interno, su proposta delle/dei rispettivi portavoce, un comitato esecutivo presieduto e coordinato dalle/dai portavoce stesse/i. L'esecutivo collegialmente decide, ove eletto, in merito alle funzioni attribuite alla/al portavoce in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi. Negli altri casi prevale la decisione della/del portavoce anziana/o determinata/o secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 75. 8. Ad ognuna/o delle/dei componenti del comitato esecutivo nazionale vengono affidati incarichi specifici tra i quali la responsabilita' del radicamento dell'organizzazione per macro aree territoriali. 9. Le/I giovani comuniste/i ad ogni livello possono costituire gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 46. 10. Le/I giovani comuniste/i possono dotarsi ad ogni livello di una/un cassiera/e di maggiore eta' che gestisca le risorse loro assegnate dalla/dal tesoriera/e di pari livello e di quelle frutto dell'autofinanziamento realizzato. La/Il cassiera/e e' eletta/o dalla corrispondente assemblea o al proprio interno dal coordinamento, ove costituito. La/Il cassiera/e nazionale e' eletta/o dal coordinamento nazionale. Alla/Al tesoriera/e di pari livello, le/i cassiere/i rendono il loro conto annualmente ed ogni qualvolta cessino dall'incarico, informandone per conoscenza l'assemblea o il coordinamento corrispondente secondo quanto prevede il regolamento di cui all'art. 32, quarto comma.