Art. 39. 
            Scioglimento delle articolazioni territoriali 
                    delle/dei giovani comuniste/i 
 
    1. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato  rispetto
delle regole democratiche, di  comprovata  inattivita',  o  di  grave
pregiudizio  all'immagine  esterna  del  partito,  il   coordinamento
nazionale, a maggioranza assoluta dei  suoi  membri,  con  il  parere
favorevole del collegio nazionale  di  garanzia,  puo'  sciogliere  i
coordinamenti  regionali  e  federali,   convocarne   le   conferenze
straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e,
allo scopo, il coordinamento nazionale  individua  una/un  compagna/o
con i compiti  di  commissaria/o  straordinaria/o.  Questi  non  puo'
assumere iniziative che vadano oltre i  contenuti  del  suo  mandato,
cosi' come specificato dall'organismo che lo nomina.