Art. 39. Scioglimento delle articolazioni territoriali delle/dei giovani comuniste/i 1. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattivita', o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, puo' sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non puo' assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, cosi' come specificato dall'organismo che lo nomina.