Art. 23 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
in attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  22  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  26  giugno  2019,  n.  103,  e
successive   modificazioni,   con    riferimento    alle    strutture
riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali  di  livello
non  generale  relativi  a  dette  strutture  si  verifica   con   la
conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi  incarichi,  ai
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato il decreto  ministeriale  3  settembre  2015,  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  3. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni  dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. Il presente  decreto  e'  sottoposto  al  controllo  secondo  la
normativa. 
 
    Roma, 31 maggio 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 
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finanze, n. 1172