Art. 44 
 
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti  la
  protezione  temporanea  di  cui  al  decreto  del  Presidente   del
  Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022. 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore  delle  persone  richiedenti  protezione  temporanea  di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento  della  protezione
civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nei  limiti
temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  28
febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste
dal comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a: 
    a)  incrementare  le  disponibilita'  delle  ulteriori  forme  di
accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per un massimo di ulteriori 15.000
unita'; 
    b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  n.  21  del
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,  per
un massimo di ulteriori 20.000 unita'; 
    c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno  2022,  il
contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma  1,  lettera  c),
del decreto-legge n. 21  del  2022,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 51  del  2022,  per  l'accesso  alle  prestazioni  del
Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di  ulteriori  20.000
unita'. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  e'  autorizzato  a  disporre,  con  ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n.  21
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del  2022,
l'estensione dell'applicazione delle misure di cui  all'articolo  31,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del  2022,
come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la  rimodulazione
tra le stesse, anche oltre le unita' ivi indicate, sulla  base  delle
effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento  delle
predette unita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n.  21  del
2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi  restando  i  termini
temporali di applicazione delle misure medesime. 
  3. Per far fronte  alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  in
conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le  risorse  di
cui all'articolo 5-quater, comma 1,  del  decreto-legge  25  febbraio
2022, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022. 
  4. Allo scopo  di  rafforzare,  in  via  temporanea,  l'offerta  di
servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero
di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo  2022,  da
definire sia in termini percentuali che  assoluti  in  considerazione
dell'impatto sulla gestione  dei  servizi  sociali,  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
e' autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno
2022, un contributo forfetario una  tantum  in  favore  dei  predetti
comuni, anche per il tramite dei  Commissari  delegati  nominati  con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  872
del 4 marzo 2022 e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
interessati. Alla definizione dei criteri e modalita' di riparto  del
contributo di cui al primo  periodo  si  provvede  con  ordinanze  di
protezione civile adottate  in  attuazione  della  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022. 
  5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel  limite
complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere
sulle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali,   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari  a  301.699.000  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo  7  aprile  2003,  n.  85   (Attuazione   della
          direttiva  2001/55/CE  relativa  alla   concessione   della
          protezione temporanea in  caso  di  afflusso  massiccio  di
          sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario): 
                «Art. 4 (Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma  1,
          stabilisce: 
                  a)  la  data   di   decorrenza   della   protezione
          temporanea; 
                  b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione
          temporanea; 
                  c) la disponibilita'  ricettiva  per  l'accoglienza
          degli sfollati; 
                  d) le procedure, con le relative agevolazioni,  per
          il rilascio agli sfollati  individuati  dalla  lettera  b),
          degli  eventuali  visti  per  l'ingresso   nel   territorio
          nazionale; 
                  e) le  procedure  per  il  rilascio  agli  sfollati
          individuati dalla lettera b),  del  permesso  di  soggiorno
          esteso allo  studio  e  al  lavoro,  quelle  relative  alla
          disciplina degli  eventuali  ricongiungimenti  familiari  e
          alla registrazione dei dati personali degli  sfollati.  Del
          numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene  conto
          nell'adozione del  decreto  di  programmazione  annuale  ai
          sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo
          unico; 
                  f)  il  punto  di   contatto   nazionale   per   la
          cooperazione amministrativa  con  gli  altri  Stati  membri
          dell'Unione   europea   ai   fini   dell'attuazione   della
          protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al
          presente decreto; 
                  g)  le  misure  assistenziali,  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  anche  mediante  il
          coinvolgimento delle associazioni ed enti di  volontariato,
          comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza  sociale,  per
          le cure  mediche,  per  il  sostentamento  e  l'accesso  al
          sistema educativo per i minori alla pari  con  i  cittadini
          italiani,   nonche'   per   l'accesso    alla    formazione
          professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
          assistenziali sono stabilite per le  categorie  di  persone
          con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati  e
          le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
          forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; 
                  h) gli interventi, anche con la  collaborazione  di
          associazioni    od    organizzazioni    internazionali    o
          intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario; 
                  i) gli altri interventi necessari per  l'attuazione
          della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi  al
          trasferimento della persona  protetta  temporaneamente  fra
          Stati   membri   e   quelli   inerenti   la    cooperazione
          amministrativa di cui alla lettera f); 
                  l)  le  procedure   da   attuarsi   nel   caso   di
          presentazione di una domanda  di  asilo  da  parte  di  una
          persona temporaneamente protetta. 
                2. Nei  confronti  dei  minori  non  accompagnati  si
          applicano  le  norme  di  cui  all'articolo  33  del  testo
          unico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 (Misure
          di  protezione  temporanea  per  le   persone   provenienti
          dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso): 
                «Art.  1  (Data  di   decorrenza   della   protezione
          temporanea e categorie di sfollati beneficiari).  -  1.  La
          protezione temporanea di cui alla decisione  di  esecuzione
          (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022,  che  accerta
          l'esistenza  di   un   afflusso   massiccio   di   sfollati
          dall'Ucraina, ha la durata di un anno  a  decorrere  dal  4
          marzo 2022. 
                2. La protezione temporanea di  cui  al  comma  1  si
          applica  in  favore  delle  persone   che   sono   sfollate
          dall'Ucraina a partire dal  24  febbraio  2022  incluso,  a
          seguito dell'invasione militare delle  forze  armate  russe
          che  ha  avuto  inizio  in  tale  data,  appartenenti  alle
          seguenti categorie: 
                  a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del
          24 febbraio 2022; 
                  b) apolidi  e  cittadini  di  paesi  terzi  diversi
          dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale
          o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima  del
          24 febbraio 2022; 
                  c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e
          b). 
                3.  La  protezione  temporanea  di  cui  al  presente
          articolo si applica anche agli apolidi e cittadini di paesi
          terzi  diversi  dall'Ucraina  che  possono  dimostrare  che
          soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio  2022  sulla
          base  di  un  permesso  di  soggiorno   permanente   valido
          rilasciato conformemente  al  diritto  ucraino  e  che  non
          possono  ritornare  in  condizioni  sicure  e  stabili  nel
          proprio paese o regione di origine. 
                4. Ai fini del comma 2, lettera  c),  si  considerano
          familiari, purche' soggiornanti in  Ucraina  prima  del  24
          febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido
          rilasciato conformemente al diritto ucraino e  in  possesso
          di  documentazione   attestante   il   vincolo   familiare,
          preventivamente validata, ove possibile,  dalla  competente
          rappresentanza  consolare  straniera,   anche   in   deroga
          all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445: 
                  a) il coniuge di una persona di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), o il partner  non  legato  da  vincoli  di
          matrimonio   che   abbia   una   relazione   stabile    con
          l'interessato; 
                  b) i figli o le figlie minorenni non sposati di una
          persona di cui al comma 2, lettere a) e b), o del  coniuge,
          indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o
          adottati; 
                  c) i parenti corrispondenti alle categorie  di  cui
          alle lettere c) e d) dell'art. 29,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di seguito «TUI», conviventi  e  appartenenti  allo  stesso
          nucleo familiare nel periodo in cui si sono  verificate  le
          circostanze  connesse  all'afflusso  massiccio  di  persone
          sfollate e che erano totalmente  o  parzialmente,  in  tale
          periodo, dipendenti da una  persona  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b). 
                5. I ricongiungimenti dei familiari di cui  al  comma
          2, lettera c), sono disposti solo nei confronti  di  coloro
          che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati
          membri dell'Unione europea.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   31,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante
          misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari della crisi ucraina: 
                «Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza
          e  accoglienza  a  seguito  della  crisi  ucraina).  -   1.
          Nell'ambito    delle    misure    assistenziali    previste
          dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n.  85,  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
          del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10  marzo  2022,  e  nel
          limite delle risorse previste al comma 4,  e'  autorizzato,
          nel  rispetto   del   principio   di   accoglienza   e   di
          programmazione degli ingressi, a: 
                  a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,
          diverse da quelle previste nell'ambito delle  strutture  di
          accoglienza di  cui  agli  articoli  9  e  11  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare  mediante  i
          Comuni, gli enti del Terzo settore, i  Centri  di  servizio
          per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
          registro di cui all' articolo  42  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  gli  enti  religiosi
          civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
          di servizi e costi con le citate strutture di  accoglienza,
          per  un  massimo  di  15.000  unita'.   Le   attivita'   di
          accoglienza diffusa  di  cui  alla  presente  lettera  sono
          realizzate, nei limiti delle  risorse  stanziate  per  tale
          finalita' ai sensi del presente articolo e  fermo  restando
          il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
          di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  dal  Dipartimento  della
          protezione  civile,  dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni  e  delle
          province autonome e dall'Associazione nazionale dei  comuni
          italiani con soggetti  che  dimostrino,  oltre  agli  altri
          requisiti previsti, l'insussistenza in  capo  alle  persone
          fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in  nome
          o per conto di soggetti giuridici, nonche'  dei  componenti
          degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
          sentenze definitive di condanna  o  di  applicazione  della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura penale per  delitti  non  colposi  o  di  decreti
          penali di condanna divenuti irrevocabili  per  delitti  non
          colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
          reati, tentati  o  consumati,  previsti  dall'articolo  80,
          comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
          della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro  II,  titolo
          XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
          575, 582, nelle forme aggravate di  cui  all'articolo  583,
          583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  613-bis   del
          codice penale, nonche' delle cause di divieto,  sospensione
          o decadenza di cui all'articolo 67 del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
                  b) definire ulteriori forme  di  sostentamento  per
          l'assistenza  delle  persone  titolari   della   protezione
          temporanea che abbiano trovato autonoma  sistemazione,  per
          la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
          nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per  un
          massimo di 60.000 unita'; 
                  c) riconoscere, nel limite di 152 milioni  di  euro
          per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento
          e di Bolzano, in relazione al numero delle persone  accolte
          sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
          contributo forfetario per l'accesso  alle  prestazioni  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  misura  da   definirsi
          d'intesa con il Ministro della salute e con  la  Conferenza
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, per i  richiedenti  e  titolari  della  protezione
          temporanea per un massimo di 100.000 unita'. 
                2. Con le ordinanze di protezione civile adottate  in
          attuazione della deliberazione del Consiglio  dei  ministri
          28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo  2022,  si  provvede
          alla   disciplina   delle   diverse   forme   di   supporto
          all'accoglienza di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e  di
          sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma  1,
          tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia  delle
          persone assistite che svolgeranno attivita'  lavorative  in
          attuazione   di    quanto    previsto    dall'articolo    7
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile del 4 marzo 2022, n. 872. 
                3. Nei limiti temporali di cui al comma 1,  anche  al
          fine di incrementare le capacita' delle  strutture  di  cui
          agli articoli 9 e 11 del decreto  legislativo  n.  142  del
          2015, le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno,  relative  all'attivazione,   alla
          locazione e alla gestione dei centri di  accoglienza,  sono
          incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022. 
                4. Per l'attuazione delle misure di cui al  comma  1,
          nel limite complessivo di 348 milioni di  euro  per  l'anno
          2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo  per  le
          emergenze nazionali, di  cui  all'articolo  44  del  codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente  incrementate
          per l'anno 2022. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          355.533.750 euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 38.». 
                - Si riporta il  testo  dell'articolo  5-quater,  del
          decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022,  n.  28,  recante
          disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina: 
                «Art. 5-quater (Accoglienza dei profughi  provenienti
          dall'Ucraina).  -  1.  Per  far  fronte  alle   eccezionali
          esigenze  di   accoglienza   dei   cittadini   ucraini   in
          conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le
          risorse iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'interno relative  all'attivazione,  alla  locazione  e
          alla gestione dei centri di trattenimento e di  accoglienza
          sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022. 
                2. Le risorse di cui al comma 1  sono  utilizzate  in
          via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per
          l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui all'articolo
          17, comma 1, del decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.
          142, provenienti dall'Ucraina. 
                3. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1  e'
          autorizzata l'attivazione  di  ulteriori  3.000  posti  nel
          Sistema di accoglienza e integrazione, di cui  all'articolo
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39. Ai fini dell'attuazione del presente comma  e'
          destinata quota parte del Fondo nazionale per le  politiche
          e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo  1-septies  del
          citato decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di  euro
          37.702.260  per  l'anno  2022  e  di  euro  44.971.650  per
          ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
                4. All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto-legge  8
          ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole  da:  «richiedenti
          asilo» fino a: «medesimi richiedenti» sono sostituite dalle
          seguenti:   «profughi   provenienti   dall'Afghanistan    e
          dall'Ucraina  in  conseguenza  delle  crisi   politiche   e
          militari in atto, al fine di consentire per i medesimi». 
                5. All'articolo 7 del decreto-legge 8  ottobre  2021,
          n.  139,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2021, n. 205, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di
          cui al comma  1,  si  provvede,  fatte  salve  sopraggiunte
          esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle  strutture
          di cui agli articoli 9 e  11  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei
          posti disponibili». 
                6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre
          2021, n. 234, le parole da: «dei richiedenti asilo» fino a:
          «Afghanistan»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dei
          richiedenti asilo e  delle  persone  in  fuga  dalle  crisi
          politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina». 
                7. I cittadini ucraini di  cui  al  comma  1  possono
          essere  accolti,  a  decorrere  dall'inizio  del  conflitto
          bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9  e  11  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  nonche'  nel
          Sistema di accoglienza e integrazione, di cui  all'articolo
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, anche se non in  possesso  della  qualita'  di
          richiedente protezione internazionale o degli altri  titoli
          di accesso previsti dalla normativa vigente. 
                8. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma
          767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
          Al fine  di  provvedere  al  soddisfacimento  di  eventuali
          ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al  comma  1,
          per l'anno 2022 sono  autorizzate  variazioni  compensative
          tra gli stanziamenti  dei  capitoli  di  bilancio  iscritti
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per
          lo sviluppo della coesione sociale, garanzia  dei  diritti,
          rapporti  con  le  confessioni  religiose"  della  missione
          "Immigrazione, accoglienza  e  garanzia  dei  diritti",  da
          adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196. 
                9. Agli oneri derivanti dal comma  1,  pari  ad  euro
          54.162.000  per   l'anno   2022,   si   provvede   mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  «Fondo  per  le
          emergenze nazionali».».