Art. 45 
 
           Misure per l'attivita' di emergenza all'estero 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  l),  per  la
partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di  protezione
civile", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione
civile,  dall'articolo  11  della  decisione  n.   1313/2013/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,   e'
autorizzato, nel rispetto del comma 1 del  presente  articolo  e  nel
limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di
cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature  ed
esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel  Sistema
comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza  (CECIS),
su richiesta del Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»; 
  2. Nell'ambito del meccanismo unionale  di  protezione  civile,  e'
autorizzata  la  partecipazione  del  Servizio  nazionale  a  rescEU,
istituito  dall'articolo  12  della  decisione  n.  1313/2013/UE.  In
relazione a ciascun intervento  in  Paesi  terzi  la  sussistenza  di
motivi di rifiuto all'impiego e' verificata dal Dipartimento  per  la
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Al fine di  consentire  l'anticipazione  delle  spese
connesse all'impiego delle risorse rescEU, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri il  Fondo  per  la  partecipazione  a  RescEU,  con  uno
stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al
precedente  periodo  confluiscono   le   risorse   rimborsate   dalla
Commissione europea per gli interventi  di  cui  al  presente  comma,
secondo le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  29,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale  alle
          operazioni di  emergenza  in  ambito  internazionale  e  al
          meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5  legge
          225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv.
          legge 152/2005; Articolo 40, comma  2,  lettera  p),  legge
          196/2009; Articolo 10 legge  125/2014;  Articolo  27  legge
          115/2015)). - 1. Ferme le competenze  del  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale   e
          dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in
          conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, della legge
          11 agosto 2014, n.  125,  la  partecipazione  del  Servizio
          nazionale agli interventi di emergenza e di primo  soccorso
          all'estero e' disciplinata  con  i  provvedimenti  previsti
          dagli articoli 23, 24 e 25, da  adottarsi,  per  quanto  di
          competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale
          caso  la  dichiarazione  di  cui  all'articolo  23   e   la
          deliberazione   di    cui    all'articolo    24    assumono
          rispettivamente la denominazione  di  «dichiarazione  dello
          stato  di  mobilitazione  del  Servizio   nazionale   della
          protezione   civile   per    intervento    all'estero»    e
          «deliberazione dello  stato  di  emergenza  per  intervento
          all'estero».  Nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio
          recante la deliberazione dello stato di  mobilitazione  del
          Servizio   nazionale   per   intervento   all'estero   sono
          individuate  le  risorse  finanziarie  nei   limiti   degli
          stanziamenti del Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui
          all'articolo  44  e  delle  risorse   stanziate   per   gli
          interventi di cui all'articolo 10  della  legge  11  agosto
          2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione
          civile e con il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano possono  prestare  soccorso
          ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito,
          nel rispetto degli articoli 46,  47  e  48  della  legge  7
          luglio 2009, n.  88,  un  gruppo  europeo  di  cooperazione
          territoriale, anche in assenza  dei  provvedimenti  di  cui
          agli articoli 24 e 25. 
                2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per
          la partecipazione del Servizio nazionale al  "Pool  europeo
          di   protezione   civile",   istituito,   nell'ambito   del
          meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo  11
          della decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 17 dicembre  2013,  e'  autorizzato,  nel
          rispetto del comma 1 del presente  articolo  e  nel  limite
          delle  risorse  disponibili  nel  Fondo  per  le  emergenze
          nazionali di cui all'arti-colo 44, allo  scopo  finalizzate
          con i provvedimenti di cui al medesimo comma  1,  l'impiego
          di moduli,  mezzi,  attrezzature  ed  esperti  qualificati,
          specificamente formati e registrati nel Sistema  comune  di
          comunicazione e informazione in caso di emergenza  (CECIS),
          su richiesta del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi
          terzi. 
                3. Il Capo del Dipartimento della  protezione  civile
          se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro  di
          coordinamento della risposta alle emergenze  (ERCC),  anche
          nelle more del decreto  di  dichiarazione  dello  stato  di
          mobilitazione di cui all'articolo  23,  comma  1,  o  della
          deliberazione dello stato di emergenza di cui  all'articolo
          24, comma 1, puo' attivare  e  coordinare  le  risorse  del
          Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al  comma  2,
          previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri
          anche  al  fine  della   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti. Il  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile  puo'  stabilire  di  non  dispiegare  le
          risorse  del  Pool  europeo  di   protezione   civile   ove
          sussistano gli elementi ostativi di  cui  all'articolo  11,
          paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle
          nei casi  indicati  all'articolo  11,  paragrafo  8,  della
          medesima decisione. 
                4.   Il   Dipartimento   della   protezione    civile
          intraprende ogni iniziativa utile alla  partecipazione  del
          Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a
          rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con
          amministrazioni e organizzazioni  avvalendosi  anche  delle
          risorse   finanziarie   previste   dalla    decisione    n.
          1313/2013/UE.». 
              - La decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  su  un  meccanismo
          unionale di protezione civile Testo rilevante ai  fini  del
          SEE, e' pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
          Europea del 20 dicembre 2013, n. L 347/924. 
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento  delle
          politiche  riguardanti  l'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli  atti  normativi  comunitari)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.