Art. 48 
 
Contributo dei Fondi strutturali europei  all'azione  di  coesione  a
                   favore dei rifugiati in Europa 
 
  1. In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  aprile  2022,
le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020  dei  fondi
strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli  indigenti
di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione  del
tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi  UE
per le spese  dichiarate  nelle  domande  di  pagamento  nel  periodo
contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022,  ivi
comprese le spese emergenziali sostenute per far  fronte  alle  sfide
migratorie conseguenti alla crisi ucraina. 
  2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si  rendono  disponibili  per
effetto dell'applicazione del tasso  di  cofinanziamento  di  cui  al
comma 1, sono riassegnate  in  favore  delle  stesse  amministrazioni
titolari, fino a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per  essere
destinate  ad  integrare  la  dotazione  finanziaria  dei   programmi
operativi complementari 2014-2020.  Per  i  programmi  operativi  che
hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino  al
100 per cento del contributo europeo, il Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere  sui
successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia'  erogate
a proprio carico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 6  aprile  2022,  recante  modifica  dei
          regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto
          riguarda l'azione di coesione a  favore  dei  rifugiati  in
          Europa  (CARE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea 8 aprile 2022, n. L 109/1. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  223/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11 marzo  2014,  relativo  al
          Fondo di aiuti europei agli indigenti, e' pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12 marzo 2014, n.  L
          72/1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183   (Coordinamento   delle   politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
                «Art. 5 (Fondo di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale
          di un apposito conto corrente infruttifero,  aperto  presso
          la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                  a) le disponibilita' residue del fondo di cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                  b)  le  somme  erogate  dalle   istituzioni   delle
          Comunita' europee per contributi  e  sovvenzioni  a  favore
          dell'Italia; 
                  c) le somme da individuare annualmente in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                  d) le somme annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
                3. Restano salvi i rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.». 
              - Il riferimento alla legge  16  aprile  1987,  n.  183
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 45.