Art. 48 bis 
 
Ulteriori  misure  per  la  gestione   delle   risorse   oggetto   di
             congelamento a seguito della crisi ucraina 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Nel caso in cui per le attivita' di custodia  di  cui  ai
commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a
navi o ad aeromobili, come definiti dagli  articoli  136  e  743  del
codice della navigazione, nonche' a imbarcazioni o a navi da diporto,
come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di
cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  i  predetti  beni
che, per effetto di misure di  congelamento  adottate  ai  sensi  del
presente decreto, non risultano piu' iscritti presso  alcun  registro
pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente  iscritti
a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente,  nelle  matricole  o
nei registri di  cui  agli  articoli  146  e  756  del  codice  della
navigazione o  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'  da
diporto previsto dall'articolo  15  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  luglio  2005,  n.  171.  Ai  fini   della   predetta
iscrizione, non e' richiesta  alcuna  documentazione  tecnica  ed  e'
sufficiente, in luogo del titolo di proprieta', la presentazione  del
provvedimento che dispone la misura  di  congelamento  e,  fino  alla
restituzione all'avente diritto con conseguente  cancellazione  dalle
matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali,  i  predetti  beni
sono  esenti  da  qualsiasi  tassa,  diritto   o   tariffa   connessi
all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di  congelamento  e'
sospeso il  termine  di  appuramento  di  cui  all'articolo  217  del
regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28  luglio
2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale,
con titolo di priorita',  delle  strutture  portuali  e  aeroportuali
statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione  a
titolo   gratuito.   I   contratti   concernenti   il    mantenimento
dell'operativita' e della sicurezza di  bordo  dei  beni  di  cui  al
presente   comma,   compresi   quelli    relativi    alla    gestione
amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del
mezzo,  sono  sottoposti  alla  stessa  disciplina  normativa,  anche
fiscale,  applicata  al  momento  dell'adozione   della   misura   di
congelamento.  Le  decisioni  riguardanti  l'attivita'  di  custodia,
manutenzione e gestione dei  beni  di  cui  al  presente  comma  sono
adottate  dall'Agenzia  del  demanio,  d'intesa  con   le   strutture
territoriali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, compreso l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile,  in
ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della
tipologia dei beni oggetto di congelamento. 
    7-ter. Durante la vigenza della misura e fino  alla  restituzione
delle risorse economiche congelate all'avente diritto, e' sospeso  il
versamento di imposte, tasse e tributi  dovuti,  il  cui  presupposto
impositivo consista nella titolarita' del diritto di proprieta' o nel
possesso  delle  stesse.  In  caso  di  cessazione  della  misura  di
congelamento,  contestualmente  alla   restituzione   delle   risorse
economiche   all'avente   diritto,   l'Agenzia    del    demanio    o
l'amministratore ne da' comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  e
agli altri enti competenti, che provvedono  alla  liquidazione  delle
imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il  periodo
di durata della predetta misura e fino alla  restituzione  all'avente
diritto». 
  2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «I membri  del
Comitato durano in carica tre anni e possono  essere  confermati  una
sola volta»; 
    b) il settimo e l'ottavo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:
«La partecipazione alle riunioni del Comitato non  da'  diritto  alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. Ai  partecipanti  alle  riunioni  del
Comitato spettano gli eventuali  rimborsi  di  spese  previsti  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente». 
    b) il settimo e l'ottavo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:
«La partecipazione alle riunioni del Comitato non  da'  diritto  alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. Ai  partecipanti  alle  riunioni  del
Comitato spettano gli eventuali  rimborsi  di  spese  previsti  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente». 
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter,  comma  2,
del  decreto-legge  21   marzo   2022,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' incrementata  di
6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  Fondo  di  parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure  per  prevenire,
          contrastare e reprimere il finanziamento del  terrorismo  e
          l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
          internazionale, in attuazione della direttiva  2005/60/CE),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Compiti dell'Agenzia  del  Demanio).  -  1.
          Ferme  restando  le  disposizioni   di   cui   ai   decreti
          legislativi 1° settembre 1993, n.  385,  recante  il  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  e  24
          febbraio  1998,  n.  58,  recante  il  testo  unico   delle
          disposizioni in  materia  di  intermediazione  finanziaria,
          l'Agenzia   del    demanio    provvede    alla    custodia,
          all'amministrazione  ed   alla   gestione   delle   risorse
          economiche  oggetto  di   congelamento,   effettuando   gli
          interventi minimi e indifferibili che si rendono  necessari
          per evitare danni alle  stesse  nel  limite  delle  risorse
          disponibili allo scopo.  Se,  nell'ambito  di  procedimenti
          penali o amministrativi,  sono  adottati  provvedimenti  di
          sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse
          economiche,  alla  gestione  provvede  l'autorita'  che  ha
          disposto  il  sequestro  o  la  confisca.  Resta  salva  la
          competenza dell'Agenzia del demanio  nei  casi  in  cui  la
          confisca, disposta  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n.  356,  diviene  definitiva.  Resta  altresi'  salva   la
          competenza dell'Agenzia del demanio nei  casi  in  cui,  in
          costanza di congelamento, gli atti di sequestro o  confisca
          siano revocati. 
                2. L'Agenzia del demanio, sulla base  degli  elementi
          di fatto e di diritto risultanti dalla relazione  trasmessa
          dal Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
          finanza  e  sulla   base   di   ogni   altra   informazione
          disponibile, provvede in via diretta,  ovvero  mediante  la
          nomina  di  un  custode  o  di  un   amministratore,   allo
          svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale  fine
          puo'     compiere,     direttamente     ovvero      tramite
          l'amministratore,   tutti    gli    atti    di    ordinaria
          amministrazione.   Per   gli    atti    di    straordinaria
          amministrazione e'  necessario  il  parere  favorevole  del
          Comitato. Laddove sussistano motivi di indifferibilita'  ed
          urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui  al
          comma   1,   fermi    restando    i    vincoli    derivanti
          dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,  l'Agenzia
          del demanio puo' procedere all'affidamento di contratti  di
          lavori,  forniture  e  servizi   anche   in   deroga   alle
          disposizioni del codice di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. 
                3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi  e
          gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma
          tra   funzionari,   di   comprovata   capacita'    tecnica,
          appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle
          disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e, in caso  di  aziende  o  imprese,
          anche tra chi eserciti la professione di avvocato e dottore
          commercialista.  Possono  essere  nominati   amministratori
          anche  persone  giuridiche,  pubbliche   e   private,   con
          comprovata esperienza nel settore di  riferimento  relativo
          alla specifica risorsa economica congelata.  In  ogni  caso
          non possono essere nominati  amministratori  di  aziende  o
          imprese sottoposte a congelamento il  coniuge,  i  figli  o
          coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto  con  i
          soggetti designati. 
                4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni
          riveste la  qualifica  di  pubblico  ufficiale  e  provvede
          all'espletamento   dell'incarico   secondo   le   direttive
          dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed  il
          conto finale della sua attivita' ed esprime, se  richiesto,
          la propria  valutazione  in  ordine  alla  possibilita'  di
          prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva. 
                5. L'amministratore e il  custode  operano  sotto  il
          diretto controllo dell'Agenzia del demanio. 
                6. Alla copertura dei  rischi  connessi  all'incarico
          svolto dall'amministratore, dal  custode  e  dal  personale
          dell'Agenzia del demanio si provvede  mediante  stipula  di
          polizza di assicurazione. 
                7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino
          l'esercizio di attivita' di impresa,  il  Comitato  esprime
          parere  vincolante  in  ordine  alla   prosecuzione   della
          relativa attivita',  autorizzando  l'apertura  di  appositi
          conti  correnti  intestati  alla  procedura.  Il   Comitato
          esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili e di
          beni mobili registrati per i  quali  si  rendano  necessari
          interventi di manutenzione straordinaria. 
                7-bis. Nel caso in cui per le attivita'  di  custodia
          di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire  la
          bandiera nazionale a navi a aeromobili, come definiti dagli
          articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonche'  a
          imbarcazioni  o  a   navi   da   diporto,   come   definite
          dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui
          al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  i  predetti
          beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai
          sensi del presente decreto,  non  risultano  piu'  iscritti
          presso alcun registro pubblico, neanche straniero,  possono
          essere temporaneamente iscritti a  nome  dell'erario  dello
          Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei  registri  di
          cui agli articoli 146  e  756  del  medesimo  codice  della
          navigazione  o  nell'Archivio  telematico  centrale   delle
          unita' da diporto previsto dall'articolo  15  del  predetto
          codice di cui al decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
          171. Ai fini della predetta iscrizione,  non  e'  richiesta
          alcuna documentazione tecnica ed e' sufficiente,  in  luogo
          del   titolo   di   proprieta',   la   presentazione    del
          provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino
          alla  restituzione  all'avente  diritto   con   conseguente
          cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio
          nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi  tassa,
          diritto o tariffa connessi  all'iscrizione.  Per  tutta  la
          durata della misura di congelamento e' sospeso  il  termine
          di appuramento di  cui  all'articolo  217  del  regolamento
          delegato (UE) 2015/2446 della Commissione,  del  28  luglio
          2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma  ci
          si  avvale,  con  titolo  di  priorita',  delle   strutture
          portuali e aeroportuali statali,  civili  e  militari,  che
          devono essere messe a disposizione  a  titolo  gratuito.  I
          contratti concernenti il mantenimento  dell'operativita'  e
          della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma,
          compresi  quelli  relativi  alla  gestione  amministrativa,
          contabile  e  previdenziale  necessari  all'armamento   del
          mezzo, sono sottoposti alla  stessa  disciplina  normativa,
          anche fiscale, applicata  al  momento  dell'adozione  della
          misura   di   congelamento.   Le   decisioni    riguardanti
          l'attivita' di custodia, manutenzione e gestione  dei  beni
          di cui al presente comma  sono  adottate  dall'Agenzia  del
          demanio,  d'intesa  con  le  strutture   territoriali   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili,  compreso  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione
          civile, in ragione delle competenze istituzionali svolte  e
          in funzione della tipologia d  7-ter.  Durante  la  vigenza
          della  misura  e  fino  alla  restituzione  delle   risorse
          economiche congelate all'avente  diritto,  e'  so-speso  il
          versamento di imposte,  tasse  e  tributi  dovuti,  il  cui
          presupposto  impositivo  consista  nella  titolarita'   del
          diritto di proprieta' o nel possesso delle stesse. In  caso
          di cessazione della misura di congelamento, contestualmente
          alla  restituzione  delle  risorse  economiche   all'avente
          diritto, l'Agenzia del demanio o  l'amministratore  ne  da'
          comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli  altri  enti
          competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte,
          tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo
          di durata della predetta misura e  fino  alla  restituzione
          all'avente diritto ei beni oggetto di congelamento. 
                8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
          l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia  del
          demanio o dall'amministratore mediante  prelevamento  dalle
          somme riscosse a qualunque titolo. Se  dalla  gestione  dei
          beni sottoposti a congelamento  non  e'  ricavabile  denaro
          sufficiente per il pagamento delle spese,  alle  stesse  si
          provvede   mediante   prelievo    dai    fondi    stanziati
          sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
          cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei  confronti
          del titolare del bene in caso di cessazione della misura di
          congelamento, da esercitarsi anche con le modalita' di  cui
          all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311. Ai fini del recupero delle spese di  cui  al  presente
          comma, alle stesse puo' far  fronte,  a  proprio  carico  e
          senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda
          disponibile, una volta esperite sul medesimo le  necessarie
          verifiche disposte dal Comitato. 
                9.  Il  compenso  dell'amministratore  e'  stabilito,
          sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto
          del  valore  commerciale   del   patrimonio   amministrato,
          dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
          degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il
          Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera
          prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
          Le somme  per  il  pagamento  dei  suddetti  compensi  sono
          inserite   nel   conto   della   gestione;    qualora    le
          disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per
          il pagamento delle anzidette spese  l'Agenzia  del  demanio
          provvede secondo le modalita' previste al comma 8. 
                10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate
          prima della redazione del conto finale. In  relazione  alla
          durata dell'amministrazione o  della  custodia  e  per  gli
          altri giustificati motivi, l'Agenzia del  demanio  concede,
          su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il
          Comitato, acconti sul compenso finale. 
                11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi  al
          Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei  beni  e
          sulle attivita' compiute. 
                12.  In  caso  di  cancellazione  dalle  liste  o  di
          autorizzazione all'esenzione dal  congelamento  di  risorse
          economiche, il Comitato chiede al Nucleo  speciale  polizia
          valutaria della Guardia di finanza di  darne  comunicazione
          all'avente diritto con le modalita' di  cui  agli  articoli
          137 e seguenti del  codice  di  procedura  civile  e  dagli
          articoli 3-bis, 45 e 48 del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e successive modificazioni.  Con  la  medesima
          comunicazione, l'avente  diritto  e'  altresi'  invitato  a
          prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed  e'
          informato di quanto disposto dai commi 13, 13-bis e 14.  Il
          Comitato chiede inoltre  al  suddetto  Nucleo  speciale  di
          informare l'Agenzia del demanio,  la  quale  provvede  alla
          restituzione delle risorse economiche,  con  l'ausilio  del
          Nucleo speciale polizia valutaria ove la  medesima  Agenzia
          ne faccia richiesta. Nel  caso  di  beni  immobili,  mobili
          registrati, societa' o imprese,  analoga  comunicazione  e'
          trasmessa  ai  competenti  uffici  per  l'annotazione   nei
          pubblici registri della cancellazione del congelamento. 
                13. Dalla cessazione delle misure di  congelamento  e
          fino alla consegna, l'Agenzia  del  demanio  provvede  alla
          gestione delle risorse economiche: 
                  a) con le modalita' di cui ai commi  8  e  9,  fino
          alla scadenza  del  termine  di  centottanta  giorni  dalla
          comunicazione di cui al comma 12; 
                  b)  con  oneri  a   carico   dell'avente   diritto,
          successivamente alla scadenza del  termine  di  centottanta
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 12. 
                13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento
          comunicata ai sensi del comma  12,  l'Agenzia  del  demanio
          puo' esercitare il diritto  di  ritenzione  dei  beni  fino
          all'integrale  recupero  delle  spese  sostenute   per   la
          conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del
          comma 8 nonche' provvedere alla vendita del bene ovvero  di
          singole parti del bene, di pertinenze e  di  beni  presenti
          nel   bene   congelato,   senza   alterare   comunque    la
          funzionalita'  e   l'integrita'   del   bene   oggetto   di
          congelamento. 
                14.  Se  nei  centottanta  giorni   successivi   alla
          comunicazione di cui al comma 12 l'avente  diritto  non  si
          presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di
          cui  e'  stata  disposta  la  restituzione,  l'Agenzia  del
          demanio provvede alla vendita  delle  stesse.  Per  i  beni
          mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2001,
          n. 189. I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina
          del codice della  navigazione  per  i  quali  e'  accertata
          l'oggettiva   impossibilita'   di   vendita,    documentata
          attraverso  tre  appositi  tentativi  di  vendita  anche  a
          trattativa privata,  sono  acquisiti  al  patrimonio  dello
          Stato  e  assegnati  in   gestione   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  per   usi
          funzionali  alle  attivita'  istituzionali  di   competenza
          ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze  per  usi
          funzionali alle attivita'  istituzionali  del  Corpo  della
          guardia di finanza. 
                15. I beni immobili e i beni  costituiti  in  azienda
          ovvero  in  societa',  decorso  il  suddetto   termine   di
          centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma  12,
          sono  acquisiti  al  patrimonio  dello  Stato  e   gestiti,
          prioritariamente  per   finalita'   sociali,   secondo   le
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
                16.  Il  provvedimento  che  dispone  la  vendita   o
          l'acquisizione  e'  comunicato  all'avente  diritto  ed  e'
          trasmesso, per estratto,  ai  competenti  uffici,  ai  fini
          della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate
          dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del  demanio  su
          un  conto  corrente  vincolato.  Decorsi  tre  mesi   dalla
          vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le  somme
          ricavate dalla vendita sono devolute all'erario. 
                17. Se le cose non  possono  essere  custodite  senza
          pericolo di deterioramento  o  senza  rilevante  dispendio,
          previa  comunicazione  all'avente  diritto,  l'Agenzia  del
          demanio provvede alla vendita in ogni momento. 
                18. Nel  caso  in  cui  i  soggetti  designati  siano
          sottoposti  alla  vigilanza   della   Banca   d'Italia   si
          applicano, sentito il Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
          gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56  del
          Testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di  sorveglianza  puo'
          essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
          L'amministrazione straordinaria dura  per  il  periodo  del
          congelamento e il  tempo  necessario  al  compimento  degli
          adempimenti successivi alla cessazione degli effetti  dello
          stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di
          sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
          Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni  momento  i
          provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
          applicano, in quanto compatibili, le seguenti  disposizioni
          del presente articolo, intendendosi comunque  esclusa  ogni
          competenza  dell'Agenzia  del  demanio:  comma  2,   ultimo
          periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del  comma
          13  lettera  a).  Quanto  precede  si  applica  anche  agli
          intermediari sottoposti alla vigilanza di altre  Autorita',
          secondo la rispettiva disciplina di settore. 
                19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
          articolo si provvede secondo quanto  disposto  all'articolo
          15.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233
          (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni  mafiose)  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi  di
          gestione,   revisione   e   valutazione   della   spesa   e
          miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti).  -
          1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, le  parole  «31  dicembre  2025.»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre  2026.  Le  risorse
          dei  programmi  operativi  complementari   possono   essere
          utilizzate  anche  per  il  supporto  tecnico  e  operativo
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR).». 
                2. Ai fini della tempestiva attuazione della  Riforma
          1.11 del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR),
          per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il
          rispetto dei tempi  di  pagamento  dei  debiti  commerciali
          delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge
          30 dicembre  2018,  n.  145,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 861, dopo le parole  «amministrativa  e
          contabile.» e' aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente
          agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni  pubbliche  di
          cui  ai  citati  commi  859   e   860   possono   elaborare
          l'indicatore relativo al debito commerciale  residuo  sulla
          base  dei  propri  dati  contabili   previo   invio   della
          comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due  esercizi
          precedenti anche da parte delle  amministrazioni  pubbliche
          soggette alla rilevazione SIOPE  di  cui  all'articolo  14,
          commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
          previa verifica da parte del competente organo di controllo
          di regolarita' amministrativa e contabile.»; 
                  b) al comma 862, dopo le  parole  «la  contabilita'
          finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche  nel  corso
          della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»; 
                  c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),»  sono
          inserite le seguenti «e le comunicazioni di  cui  al  comma
          867 degli enti che si  avvalgono  della  facolta'  prevista
          dall'ultimo periodo del comma 861». 
                3. Al fine  di  favorire  la  produzione  di  analisi
          sull'impatto  su  occupazione  e  retribuzione  del  lavoro
          dipendente e autonomo e  su  altri  fenomeni  di  interesse
          settoriale del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di
          ricerca, le amministrazioni  pubbliche,  nell'ambito  delle
          risorse umane  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di
          dati  provenienti  da  archivi  amministrativi  e  la  loro
          integrazione con informazioni provenienti  anche  da  fonti
          esterne all'amministrazione originaria. 
                4. Le convenzioni stipulate  ovvero  i  programmi  di
          ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet
          istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano
          gli scopi perseguiti, i tipi di  dati  trattati,  le  fonti
          utilizzate,  le  misure  di  sicurezza,  i   titolari   del
          trattamento nonche' i tempi di conservazione e  ogni  altra
          garanzia  adottata  per  tutelare  la  riservatezza   degli
          interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
          aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati  di
          ogni riferimento  che  permetta  l'identificazione  diretta
          delle unita' statistiche sottostanti. 
                5.  Le  amministrazioni  provvedono  alle   attivita'
          previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane,  finanziarie
          e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                6. Al fine  di  consentire  il  tempestivo  avvio  ed
          esecuzione  dei  progetti  PNRR  finanziati  a  valere   su
          autorizzazioni  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  delle
          disponibilita' del conto  corrente  di  tesoreria  centrale
          «Ministero dell'economia e delle finanze -  Attuazione  del
          Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di
          cui all'articolo 1, comma 1038,  della  legge  30  dicembre
          2020,  n.  178,  con   proprio   decreto,   puo'   disporre
          anticipazioni  da  destinare  ai  soggetti  attuatori   dei
          progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di
          motivate   richieste   presentate   dalle   amministrazioni
          centrali titolari degli interventi  PNRR.  Gli  schemi  dei
          decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati
          ai sensi del primo periodo sono trasmessi  alle  Camere  ai
          fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
          parlamentari competenti per i profili finanziari, che  sono
          resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi
          i quali i decreti possono essere comunque adottati.  Per  i
          soggetti attuatori, le anticipazioni  di  cui  al  presente
          comma  costituiscono  trasferimenti  di  risorse   per   la
          realizzazione tempestiva degli interventi PNRR. 
                7. Le risorse erogate  ai  sensi  del  comma  6  sono
          tempestivamente reintegrate al predetto conto  corrente  di
          tesoreria, dalle medesime  amministrazioni  titolari  degli
          interventi,  a  valere  sui  pertinenti   stanziamenti   di
          bilancio. 
                8. Ai fini del rafforzamento delle  attivita',  degli
          strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica  e
          dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale  dello  Stato,  e'  istituito  il
          Comitato  scientifico  per  le  attivita'   inerenti   alla
          revisione  della  spesa,  con  funzioni  di   indirizzo   e
          programmazione delle attivita' di analisi e di  valutazione
          della spesa e di supporto alla definizione  della  proposta
          del   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze    per
          l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre
          2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza  con  le  linee
          guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e
          con  i  conseguenti  specifici   indirizzi   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri
          e le metodologie per la definizione dei  processi  e  delle
          attivita' di revisione della spesa, nonche'  gli  obiettivi
          da perseguire.  Il  Comitato  e'  composto  dal  Ragioniere
          generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente,
          o da un suo delegato individuato in relazione alla  materia
          trattata,  nonche'  da  un   rappresentante   della   Banca
          d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT) e da un rappresentante della  Corte  dei
          conti, designati dalle rispettive amministrazioni.  Possono
          essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti
          di  alto  profilo  tecnico-scientifico  e  di  riconosciuta
          competenza in materia di finanza pubblica e di  valutazione
          delle politiche pubbliche, individuati dal  Presidente  del
          Comitato nell'ambito  delle  istituzioni  pubbliche,  delle
          universita', degli enti e istituti di ricerca. I membri del
          Comitato  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una  sola  volta.  Alle  riunioni  del  Comitato
          possono  essere  invitati  rappresentanti  delle  pubbliche
          amministrazioni ed  esperti  esterni  con  professionalita'
          inerenti alle materie trattate. Con decreto del  Presidente
          sono  disciplinati   composizione   e   funzionamento   del
          Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato  non
          da' diritto alla corresponsione  di  compensi,  indennita',
          gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
          Ai partecipanti alle riunioni  del  Comitato  spettano  gli
          eventuali  rimborsi  di  spese  previsti  dalla   normativa
          vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
          si  fa  fronte  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                9. Per le attivita' istruttorie e di  segreteria  del
          Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, una apposita  Unita'
          di missione,  che  svolge  anche  attivita'  di  segreteria
          tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e
          due dirigenti di livello non generale,  con  corrispondente
          incremento della dotazione organica dirigenziale.  L'Unita'
          di missione, anche in collaborazione  con  gli  ispettorati
          generali del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato, svolge attivita'  di  analisi  e  valutazione  della
          spesa sulla base degli indirizzi e del programma di  lavoro
          definiti dal  Comitato  scientifico  di  cui  al  comma  8.
          L'Unita' di missione, nell'ambito della  procedura  di  cui
          all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
          collabora alle attivita' necessarie alla definizione  degli
          obiettivi di spesa dei Ministeri e  dei  relativi  accordi,
          nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle
          relative   relazioni.   L'Unita'   di   missione   concorre
          all'attivita' dei nuclei di  analisi  e  valutazione  della
          spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196  del
          2009. Ai fini di cui al presente comma  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          conferire  gli  incarichi  di  livello   dirigenziale   non
          generale di cui al  presente  comma  in  deroga  ai  limiti
          percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Si  applicano   le
          disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108. 
                10.  Per  il  rafforzamento   delle   strutture   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ivi
          inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e  i  Nuclei
          di valutazione della spesa di  cui  all'articolo  39  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
          implementazione dei processi di redazione del  bilancio  di
          genere   e   del   bilancio   ambientale,   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il biennio
          2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro  subordinato
          a tempo indeterminato, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, nei limiti della vigente dotazione  organica,
          un contingente di 40  unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area III, posizione  economica  F1,  senza  il  previo
          svolgimento  delle   procedure   di   mobilita',   mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
          A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375  annui
          a decorrere dall'anno 2022. Anche in  considerazione  delle
          esigenze di cui al presente comma,  all'articolo  1,  comma
          884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
          le  parole:  «per  l'anno  2021»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». 
                11. Per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti  dal
          presente  articolo  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato puo' altresi' avvalersi del supporto  di  societa'  a
          prevalente   partecipazione   pubblica,   nonche'   di   un
          contingente massimo di 10 esperti, ai  sensi  dell'articolo
          7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          di  comprovata  qualificazione  professionale,  fino  a  un
          importo massimo di euro  50.000  lordi  annui  per  singolo
          incarico, entro il limite  di  spesa  complessivo  di  euro
          500.000. I nominativi degli esperti  selezionati,  le  loro
          retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito
          internet del Ministero dell'economia e delle finanze  entro
          trenta giorni  dalla  conclusione  dei  procedimenti  delle
          rispettive  nomine,  nel   rispetto   degli   obblighi   di
          pubblicazione  previsti  a  legislazione  vigente  e  delle
          disposizioni in materia di trattamento dei dati  personali.
          Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato  a
          stipulare convenzioni con universita', enti e  istituti  di
          ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata
          la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
                12. Le risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato
          espressamente   finalizzate   alla   realizzazione    degli
          interventi del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          possono   essere   versate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze   sui   conti   correnti
          infruttiferi aperti  presso  la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, laddove  richiesto  da  esigenze  di
          unitarieta' e  flessibilita'  di  gestione  del  PNRR.  Gli
          schemi dei  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze adottati ai sensi del primo periodo sono  trasmessi
          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
          delle Commissioni parlamentari  competenti  per  i  profili
          finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data  di
          trasmissione, decorsi i  quali  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
                13. I  fondi  esistenti  sui  conti  correnti  aperti
          presso  la  Tesoreria  centrale  dello   Stato   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi  1037  e  seguenti  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite  contabilita'
          speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per  la
          gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza  -  Italia  non  sono  soggetti  ad   esecuzione
          forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti  di
          sequestro o di pignoramento presso le sezioni di  tesoreria
          dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio.
          Gli atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  eventualmente
          notificati non determinano  obbligo  di  accantonamento  da
          parte delle sezioni medesime. 
                14. Le attivita' connesse  alla  realizzazione  della
          riforma 1.15 del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di
          un sistema unico di  contabilita'  economico-patrimoniale»,
          inserita nella  missione  1,  componente  1,  dello  stesso
          Piano, sono svolte dalla Struttura di governance  istituita
          presso il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato  n.
          35518 del 5 marzo 2020. 
                15. Ai fini delle attivita' di cui al  comma  14,  ai
          componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo
          3 della predetta determina del  Ragioniere  generale  dello
          Stato, e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al  2026,  un
          compenso  onnicomprensivo,  per  un   importo   annuo   non
          superiore a 8.000 euro per singolo componente. A  tal  fine
          e' autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese  di
          funzionamento della Struttura di  governance,  si  provvede
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                16. Al fine di favorire la partecipazione degli  enti
          territoriali alla definizione della riforma 1.15 del  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative  ai
          principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard
          Setter Board di cui al comma  15  sono  trasmesse,  per  il
          parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo  3-bis
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
                17. Con una o piu' determine del Ragioniere  generale
          dello Stato, sono apportate le  necessarie  modifiche  alla
          citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare
          attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16. 
                18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
          3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a
          3.035.946  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,   si
          provvede per 3.155.946 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2022,   mediante   riduzione   delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
          «A tal fine, con circolare del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono stabiliti le modalita', le condizioni  e
          i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari  dei
          singoli interventi possono  imputare  nel  relativo  quadro
          economico i costi per il predetto personale da rendicontare
          a carico del PNRR»; 
                  b) al terzo periodo, le  parole:  «L'ammissibilita'
          di tali spese a carico  del  PNRR»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale
          a carico del PNRR rispetto  a  quelle  di  cui  al  secondo
          periodo».». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  31-ter,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante
          misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari della crisi ucraina: 
                «Art.  31-ter  (Gestione  delle  risorse  oggetto  di
          congelamento a  seguito  della  crisi  ucraina).  -  1.  In
          considerazione della necessita' di  adottare  le  opportune
          misure ai fini della  gestione  delle  risorse  oggetto  di
          congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12
          del decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «oggetto di congelamento» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
          effettuando gli interventi minimi e  indifferibili  che  si
          rendono necessari per evitare danni alle stesse nel  limite
          delle risorse disponibili allo scopo»; 
                  b) al comma 2 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Laddove sussistano motivi di indifferibilita'  ed
          urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui  al
          comma   1,   fermi    restando    i    vincoli    derivanti
          dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,  l'Agenzia
          del demanio puo' procedere all'affidamento di contratti  di
          lavori,  forniture  e  servizi   anche   in   deroga   alle
          disposizioni del codice di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50»; 
                  c) al comma 3, dopo il secondo periodo e'  inserito
          il seguente: «Possono essere nominati amministratori  anche
          persone giuridiche, pubbliche  e  private,  con  comprovata
          esperienza  nel  settore  di  riferimento   relativo   alla
          specifica risorsa economica congelata»; 
                  d) al comma 7, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          «beni immobili» sono  inserite  le  seguenti:  «e  di  beni
          mobili registrati»; 
                  e) al comma 8 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Ai fini  del  recupero  delle  spese  di  cui  al
          presente comma, alle stesse  puo'  far  fronte,  a  proprio
          carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che
          si renda disponibile, una volta esperite  sul  medesimo  le
          necessarie verifiche disposte dal Comitato»; 
                  f) al comma  9,  le  parole:  «,  senza  diritto  a
          recupero» sono soppresse; 
                  g) al comma 12, secondo periodo,  le  parole:  «dai
          commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti:  «dai  commi
          13, 13-bis e 14»; 
                  h) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
                    «13-bis.  Dalla  cessazione   delle   misure   di
          congelamento comunicata ai sensi del  comma  12,  l'Agenzia
          del demanio puo' esercitare il diritto  di  ritenzione  dei
          beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute  per
          la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai  sensi
          del comma 8 nonche' provvedere alla vendita del bene ovvero
          di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti
          nel   bene   congelato,   senza   alterare   comunque    la
          funzionalita'  e   l'integrita'   del   bene   oggetto   di
          congelamento»; 
                  i) al comma 14, le  parole:  «diciotto  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»; 
                  l) al comma 14 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo:  «I  beni  mobili   registrati   sottoposti   alla
          disciplina del codice della  navigazione  per  i  quali  e'
          accertata   l'oggettiva    impossibilita'    di    vendita,
          documentata attraverso tre appositi  tentativi  di  vendita
          anche a trattativa privata, sono  acquisiti  al  patrimonio
          dello Stato e assegnati  in  gestione  al  Ministero  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  per   usi
          funzionali  alle  attivita'  istituzionali  di   competenza
          ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze  per  usi
          funzionali alle attivita'  istituzionali  del  Corpo  della
          guardia di finanza»; 
                  m) al comma 15, le  parole:  «diciotto  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». 
                2. Per  l'attuazione  delle  misure  di  congelamento
          delle   risorse   economiche    derivanti    dalla    crisi
          internazionale  in  atto  in   Ucraina   e   dai   connessi
          regolamenti europei e' autorizzata la spesa di 13,7 milioni
          di euro per l'anno 2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di
          parte corrente istituito nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi
          dell'articolo 34-ter, comma  5,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
                3. In considerazione della particolare situazione  di
          necessita' e urgenza derivante dalla  crisi  internazionale
          in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per  la
          custodia, l'amministrazione e  la  gestione  delle  risorse
          economiche oggetto di congelamento ai  sensi  dell'articolo
          12 del decreto legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  la
          responsabilita' dei  funzionari  dell'Agenzia  del  demanio
          sottoposti alla giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in
          materia  di   contabilita'   pubblica   per   l'azione   di
          responsabilita'  di  cui  all'articolo  1  della  legge  14
          gennaio 1994,  n.  20,  e'  limitata  ai  casi  in  cui  la
          produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
          agente e' da questi dolosamente voluta. La  limitazione  di
          responsabilita' prevista dal primo periodo non  si  applica
          per i danni cagionati da omissione o inerzia  del  soggetto
          agente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine
          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di
          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla
          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in
          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto
          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto
          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
          degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30,  comma
          2,  terzo  periodo,  riferibili  ad   esercizi   precedenti
          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto
          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno
          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente
          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere
          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
                2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
                3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
                4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.».