Art. 27 
 
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n.  104,  recante  proroga  della
  gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato 
 
  1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole «Ministero del  tesoro»  e  «Ministro  del  tesoro»,
ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e
delle finanze»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) al comma 1 la parola «provinciale» e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Banca d'Italia svolge il servizio di  tesoreria  dello
Stato con l'osservanza delle disposizioni  delle  norme  di  legge  e
regolamentari, nonche' delle altre disposizioni emanate  con  decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
    c) all'articolo 2: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. In relazione a  particolari  esigenze,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,
sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti  compresi
nell'ambito del servizio di  tesoreria  di  cui  all'articolo  1  che
possono essere affidati a Poste Italiane  S.p.A.  o  ad  istituti  di
credito.»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e  prestiti»,  e'
aggiunta la sigla: «S.p.A.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    e) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a stipulare con la  Banca  d'Italia  le  convenzioni  occorrenti  per
regolare i  rapporti  derivanti  dall'espletamento  del  servizio  di
tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalita' di comunicazione dei
dati relativi alla gestione del servizio stesso.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da  parte  delle
sezioni  di  tesoreria,  anche  mediante   l'impiego   di   strumenti
informatici.»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «alla   relativa
rendicontazione.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme  per  conto  dello
Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla  Banca  d'Italia,
nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita'
indicate con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
cui al comma 1.»; 
    g) nel titolo, la parola «provinciale» e' soppressa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo della legge 28 marzo 1991, n. 104
          (Proroga della gestione del  servizio  di  tesoreria  dello
          Stato) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. La gestione del servizio di tesoreria  dello  Stato,
          conferita alla Banca d'Italia e prorogata  al  31  dicembre
          1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78,  continua  ad  essere
          affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010,  con
          l'osservanza  delle  disposizioni  di   legge   attualmente
          vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge. 
              2. La Banca d'Italia svolge il  servizio  di  tesoreria
          dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme
          di legge e regolamentari, nonche' delle altre  disposizioni
          emanate con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              3. L'affidamento del servizio  si  intende  tacitamente
          rinnovato di venti anni in venti anni,  salva  disdetta  di
          una delle  parti  da  notificarsi  all'altra  parte  almeno
          cinque anni prima della scadenza.» 
              «Art. 2. 
              1. Eventuali nuovi o  maggiori  servizi,  operazioni  o
          adempimenti, rispetto a quelli  compresi  nel  servizio  di
          tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di
          preventivi accordi tra il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e la Banca d'Italia. 
              2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni  o  gli
          adempimenti compresi nell'ambito del servizio di  tesoreria
          di cui all'articolo 1 che possono essere affidati  a  Poste
          Italiane S.p.A. o ad istituti di credito. 
              3. (abrogato).» 
              «Art. 3. 
              1. La Banca d'Italia continua a svolgere le  operazioni
          della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  con  l'osservanza
          delle norme di contabilita' dello Stato. 
              2. (abrogato).» 
              «Art. 4. 
              1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  stipulare  con   la   Banca   d'Italia   le
          convenzioni occorrenti per regolare  i  rapporti  derivanti
          dall'espletamento del servizio di  tesoreria  dello  Stato,
          ivi  comprese  le  modalita'  di  comunicazione  dei   dati
          relativi alla gestione del servizio stesso. 
              2. (abrogato).» 
              «Art. 5. 
              1. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Banca
          d'Italia,  possono  essere  adottate,  limitatamente   alla
          gestione  del  servizio  di  tesoreria,  norme   intese   a
          semplificare  le  procedure  relative  agli  incassi  e  ai
          pagamenti per conto  dello  Stato,  nonche'  alla  relativa
          rendicontazione. 
              2. (abrogato). 
              3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984,
          n. 78. 
              3-bis. Gli incassi e i pagamenti  di  somme  per  conto
          dello Stato, rispettivamente, ricevuti o  effettuati  dalla
          Banca d'Italia,  nell'ambito  del  servizio  di  tesoreria,
          avvengono secondo le modalita'  indicate  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.» 
              «Art. 6. 
              1. La  presente  legge  ha  efficacia  dal  1°  gennaio
          1991.».