Art. 27 Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato 1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»; b) all'articolo 1: 1) al comma 1 la parola «provinciale» e' soppressa; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonche' delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»; c) all'articolo 2: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»; 2) il comma 3 e' abrogato; d) all'articolo 3: 1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», e' aggiunta la sigla: «S.p.A.»; 2) il comma 2 e' abrogato; e) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalita' di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.»; 2) il comma 2 e' abrogato; f) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa rendicontazione.»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»; g) nel titolo, la parola «provinciale» e' soppressa.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo della legge 28 marzo 1991, n. 104 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria dello Stato) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1. La gestione del servizio di tesoreria dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge. 2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonche' delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.» «Art. 2. 1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito. 3. (abrogato).» «Art. 3. 1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'osservanza delle norme di contabilita' dello Stato. 2. (abrogato).» «Art. 4. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalita' di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso. 2. (abrogato).» «Art. 5. 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonche' alla relativa rendicontazione. 2. (abrogato). 3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78. 3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.» «Art. 6. 1. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1991.».