Art. 29 
 
         Modalita' di versamento in Tesoreria delle cauzioni 
         a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche 
 
  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n.  50,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La cauzione e' costituita presso  l'istituto  incaricato  del
servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate,  a  titolo  di
pegno a favore  dell'amministrazione  aggiudicatrice,  esclusivamente
con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento  elettronici
previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma  8  e,  quanto
allo svincolo, il comma 9.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  93,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  93  (Garanzie   per   la   partecipazione   alla
          procedura). - 1. L'offerta e'  corredata  da  una  garanzia
          fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari  al  2
          per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
          proporzionato e  adeguato  alla  natura  delle  prestazioni
          oggetto del  contratto  e  al  grado  di  rischio  ad  esso
          connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
          l'importo  della  cauzione  sino  all'1  per  cento  ovvero
          incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
          gara  realizzate  in  forma  aggregata   da   centrali   di
          committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel  bando
          o nell'invito nella misura massima  del  2  per  cento  del
          prezzo base. In caso di  partecipazione  alla  gara  di  un
          raggruppamento   temporaneo   di   imprese,   la   garanzia
          fideiussoria  deve  riguardare   tutte   le   imprese   del
          raggruppamento medesimo. Nei casi di cui  all'articolo  36,
          comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione  appaltante
          non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 
              2.  La  cauzione  e'   costituita   presso   l'istituto
          incaricato del servizio di tesoreria o  presso  le  aziende
          autorizzate,    a    titolo    di    pegno     a     favore
          dell'amministrazione  aggiudicatrice,  esclusivamente   con
          bonifico o  con  altri  strumenti  e  canali  di  pagamento
          elettronici previsti dall'ordinamento vigente.  Si  applica
          il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 
              3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a  scelta
          dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
          o assicurative che rispondano ai requisiti di  solvibilita'
          previsti dalle leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive
          attivita'  o  rilasciata  dagli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono  in  via
          esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie  e
          che sono sottoposti a revisione contabile da parte  di  una
          societa'   di   revisione   iscritta   nell'albo   previsto
          dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58 e che abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilita'
          richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo
          1957,   secondo   comma,   del   codice   civile,   nonche'
          l'operativita'  della  garanzia  medesima  entro   quindici
          giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
          appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  efficacia   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su
          richiesta  della  stazione  appaltante  nel   corso   della
          procedura, per la durata indicata nel bando,  nel  caso  in
          cui  al  momento  della  sua  scadenza   non   sia   ancora
          intervenuta l'aggiudicazione. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto  dopo  l'aggiudicazione  dovuta  ad  ogni   fatto
          riconducibile    all'affidatario    o    all'adozione    di
          informazione antimafia interdittiva emessa ai  sensi  degli
          articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
          n.  159;  la  garanzia  e'  svincolata  automaticamente  al
          momento della sottoscrizione del contratto. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo, e' ridotto del 50  per  cento  per  gli  operatori
          economici  ai  quali   venga   rilasciata,   da   organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della  serie  UNI  CEI  ISO  9000.  Si  applica  la
          riduzione del 50 per cento, non cumulabile  con  quella  di
          cui  al  primo   periodo,   anche   nei   confronti   delle
          microimprese, piccole e medie imprese e dei  raggruppamenti
          di  operatori  economici  o  consorzi  ordinari  costituiti
          esclusivamente da microimprese, piccole  e  medie  imprese.
          Nei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  o  forniture,
          l'importo della garanzia e del  suo  eventuale  rinnovo  e'
          ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
          di cui al primo periodo, per  gli  operatori  economici  in
          possesso  di  registrazione  al  sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del  regolamento  (CE)
          n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
          novembre 2009, o del 20 per  cento  per  gli  operatori  in
          possesso di certificazione ambientale ai sensi della  norma
          UNI  ENISO  14001.  Nei  contratti  relativi  a  servizi  o
          forniture, l'importo della garanzia  e  del  suo  eventuale
          rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche  cumulabile  con
          la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per  gli
          operatori economici in possesso, in  relazione  ai  beni  o
          servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
          dei beni  e  servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del
          marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
          UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009.   Nei
          contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
          della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
          15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di  cui  ai
          periodi primo, secondo, terzo e quarto  per  gli  operatori
          economici che sviluppano un inventario di  gas  ad  effetto
          serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
          climatica (carbon footprint) di  prodotto  ai  sensi  della
          norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni  di  cui
          al presente comma, l'operatore economico segnala,  in  sede
          di  offerta,  il  possesso  dei  relativi  requisiti  e  lo
          documenta nei modi  prescritti  dalle  norme  vigenti.  Nei
          contratti di servizi e forniture, l'importo della  garanzia
          e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del  30  per  cento,
          non  cumulabile  con  le  riduzioni  di  cui   ai   periodi
          precedenti, per gli operatori  economici  in  possesso  del
          rating  di  legalita'  e  rating   di   impresa   o   della
          attestazione  del  modello  organizzativo,  ai  sensi   del
          decreto legislativo n. 231  del  2001,  o  in  possesso  di
          certificazione della parita' di genere di cui  all'articolo
          46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
          di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o  di
          certificazione   social   accountability   8000,    o    di
          certificazione del  sistema  di  gestione  a  tutela  della
          sicurezza   e   della   salute   dei   lavoratori,   o   di
          certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI  EN
          ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o
          UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita'
          in qualita' di ESC (Energy Service Company)  per  l'offerta
          qualitativa dei servizi  energetici  e  per  gli  operatori
          economici  in  possesso  della  certificazione  ISO   27001
          riguardante il sistema di gestione  della  sicurezza  delle
          informazioni.  In  caso  di  cumulo  delle  riduzioni,   la
          riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che
          risulta dalla riduzione precedente. 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore,  anche  diverso
          da quello che ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a
          rilasciare la garanzia fideiussoria  per  l'esecuzione  del
          contratto,  di  cui  agli  articoli  103  e  104,   qualora
          l'offerente risultasse affidatario. Il presente  comma  non
          si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e  ai
          raggruppamenti temporanei o  consorzi  ordinari  costituiti
          esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
              8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere  conformi
          allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di efficacia della garanzia. 
              10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
          servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
          del piano di sicurezza e  coordinamento  e  ai  compiti  di
          supporto  alle  attivita'  del   responsabile   unico   del
          procedimento.».