Art. 30 
 
Modifiche alle disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e
  sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto  18
  novembre 1923, n. 2440 
 
  1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis: 
      1) al secondo comma, le parole «del disposto  dell'articolo  55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  634»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  57  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; 
      2) al terzo comma, le parole  «predisposte  dal  Provveditorato
generale dello Stato e approvate con  decreto  del  Ministro  per  il
tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze»; 
      3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
        «Gli importi delle spese  di  cui  al  primo  comma,  nonche'
quelle di cui al secondo comma, sono versati  dal  contraente,  entro
cinque  giorni  dalla  data  di  stipulazione  del   contratto,   con
imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi
capitoli dello stato di Previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»; 
      4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 16-ter: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Il pagamento delle spese di cui al  primo  e  secondo  comma
dell'articolo 16-bis e'  eseguito  con  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento.»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
        «I rendiconti delle spese di cui al primo comma,  riferiti  a
contratti stipulati  dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, sono sottoposti al controllo  da  parte  del  competente
Ufficio di controllo di regolarita'  amministrativa  e  contabile  e,
secondo le modalita' previste dalla legge, al controllo  della  Corte
dei conti.». 
    c) l'articolo 23 e' abrogato; 
    d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 44. (Attribuzioni dei responsabili degli uffici  centrali
e periferici) - 1. I responsabili degli uffici centrali e  periferici
che hanno competenza in materia di entrate curano, nei  limiti  delle
rispettive   loro   attribuzioni   e   sotto   la   personale    loro
responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il  versamento
delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»; 
    e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  45.  (Trasmissione  al  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato  del  conto  degli  incassi)  -  1.  L'istituto
incaricato  del  servizio  di  tesoreria  dello  Stato  trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  il  conto  degli
incassi   e   gli   agenti   della   riscossione   comunicano    alle
Amministrazioni da cui dipendono o  da  cui  sono  vigilati  i  conti
debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e  dei
versamenti effettuati alla tesoreria,  con  modalita'  e  tempistiche
definite dal regolamento.»; 
    f) all'articolo 46, primo comma, le  parole  «nelle  casse  dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»; 
    g) l'articolo 47 e' abrogato; 
    h) l'articolo 48 e' abrogato; 
    i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 50. (Impegno ((della  spesa)) )  -  1.  Quando  l'impegno
della spesa viene accertato all'atto stesso in cui  occorra  disporne
il pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi'  come  atto
di autorizzazione della spesa.»; 
    l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 54. (Disposizioni di pagamento) - 1. Il  pagamento  delle
spese  dello  Stato  si  effettua  secondo  lo  standard   ordinativo
informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge  ((31
dicembre 2009, n. 196)), direttamente a valere sugli stanziamenti  di
bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo  di  fondi  disponibili  in
tesoreria. 
  2. Il  pagamento  a  valere  sugli  stanziamenti  del  bilancio  e'
effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione: 
    a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa; 
    b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori  secondari  di
spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle  aperture  di  credito
disposte dalle amministrazioni deleganti; 
    c) buoni di prelevamento  informatici,  a  valere  sulle  risorse
messe a  disposizione  degli  ordinatori  secondari  ai  sensi  della
lettera b); 
    d)  spese   fisse   telematiche,   per   i   pagamenti   indicati
nell'articolo 62; 
    e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste  dalla
legge o dal regolamento. 
  3. Il  pagamento  tramite  l'utilizzo  di  risorse  disponibili  in
tesoreria e' effettuato: 
    a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale; 
    b) con  ordinativi  informatici  a  titolo  di  anticipazione  di
tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari  o  da
autorizzazione  amministrativa  da  parte  del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
  4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico  all'interno
e all'estero, dei crediti documentari, nonche' dei  rimborsi  fiscali
sono stabilite dal regolamento. Sui  pagamenti  di  cui  al  presente
articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita'
di riscontro della Corte dei conti. 
  5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni,  e'  effettuato  mediante
mandati informatici. 
  6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel  Testo  unico  in
materia di spese di giustizia, adottato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»; 
    m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 55. (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa)
- 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo  54  a  favore
dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri  conti
aperti presso la tesoreria statale si estinguono,  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato  dal
beneficiario e ad esso intestato, con altri  strumenti  di  pagamento
elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti  nel
rispetto della normativa vigente. 
  2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono  stabiliti  i
casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in  esecuzione  di
provvedimenti giurisdizionali di condanna  dell'Amministrazione  sono
estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i
quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti  del  conto  di
pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno  a  copertura
garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato  emesso  e
al  debito  estinto  si  sostituisce  quello  derivante  dall'assegno
stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia
della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso terzi a pena di  nullita'  rilevabile  d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento  presso  terzi  eventualmente
notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono
l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli  di
spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. 
  3. Nei casi previsti da disposizioni legislative  o  regolamentari,
le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con
mandati informatici da  estinguersi  mediante  girofondi,  a  mettere
risorse  a  disposizione  dei   funzionari   delegati   titolari   di
contabilita' speciale. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore
di titolari di contabilita' speciale o di altri conti  aperti  presso
la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi. 
  5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del
bilancio  dello  Stato  si  estinguono  mediante  girofondi,  con  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400.»; 
    n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al  numero  10)
devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto  di
fornitura o lavoro.» sono soppresse; 
    o) all'articolo 57: 
      1) al primo comma, primo  periodo,  le  parole  «soggetti  alla
stessa  procedura  stabilita  per  la  emissione  di  assegni»   sono
soppresse; al secondo periodo,  le  parole  «mediante  assegni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «mediante  buoni»  e  le  parole  «dovra'
prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite  dalle
seguenti: «dovra' essere  utilizzata  con  ordinativi  informatici  a
favore dei creditori»; 
      2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto
per tutte le»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'Amministrazione
delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»; 
    p) all'articolo 58: 
      1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; 
      2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «il prelevamento»; 
    q) all'articolo 61: 
      1) al secondo comma le parole «30  settembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»; 
      3) il quarto comma e' abrogato; 
    r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «Il pagamento delle pensioni e  delle  indennita'  a  carattere
ricorrente riconosciute  a  titolo  di  risarcimento,  nonche'  delle
competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e'
effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti  pagamenti  sono
comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di  riscontro
della Corte dei Conti. 
  La normativa di settore stabilisce i procedimenti da  seguirsi  per
l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui  al  primo  comma,  le
modalita' e i limiti dei relativi controlli.»; 
    s) l'articolo 63 e' abrogato; 
    t) l'articolo 65 e' abrogato; 
    u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  66.  (Non  trasferibilita'  degli  assegni  a  copertura
garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo
55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilita'.»; 
    v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 67. (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita)  -
1. Gli assegni a copertura garantita  di  cui  all'articolo  55  sono
esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le  norme
che regolano la circolazione di tali  titoli.  Per  gli  aspetti  non
diversamente  trattati,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
prescrizioni sugli assegni  bancari  dettate  dal  Regio  decreto  21
dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»; 
    z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 68.  (Mancata  consegna  ai  creditori  degli  assegni  a
copertura garantita) - 1. In caso di mancata  consegna  al  creditore
degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi  fondi  rimangono  a
disposizione, a garanzia del pagamento,  fino  al  verificarsi  della
prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La
comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al  creditore  con
le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale  ai
sensi   dell'articolo   1209   del   codice    civile    e    solleva
l'Amministrazione  debitrice  da  qualsiasi  responsabilita'  per  il
mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione
degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione
del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»; 
    aa) l'articolo 68-bis e' abrogato; 
    bb) l'articolo 72 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  16-bis,  16-ter,
          46, 56, 57, 58, 61 e 62 del regio decreto 18 novembre 1923,
          n.  2440  (Nuove  disposizioni   sull'amministrazione   del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16-bis.  -  Le  spese  di  copia,  stampa,  carta
          bollata e tutte le  altre  inerenti  ai  contratti  sono  a
          carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato. 
              Sono altresi' a carico di detti contraenti le spese  di
          registrazione dei contratti, in  conformita'  dell'articolo
          57 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n. 131, sull'imposta di registro. 
              Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono
          determinate sulla base di apposite  tariffe  approvate  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze.  Dette
          tariffe si applicano anche nei confronti  delle  ditte  cui
          siano affidati eccezionalmente lavori di copia. 
              Gli importi delle spese di cui al primo comma,  nonche'
          quelle  di  cui  al  secondo  comma,   sono   versati   dal
          contraente, entro cinque giorni dalla data di  stipulazione
          del    contratto,    con     imputazione,     a     seconda
          dell'amministrazione  stipulante,  agli  appositi  capitoli
          dello stato di Previsione dell'entrata del  bilancio  dello
          Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome. 
              L'attestato del versamento di cui al  comma  precedente
          deve  essere  consegnato  all'amministrazione  per   essere
          allegato al contratto. 
              In caso di  ritardo  nel  versamento,  l'importo  delle
          spese di cui al primo comma e'  aumentato  degli  interessi
          legali decorrenti dalla scadenza del  termine  fissato  dal
          precedente  quarto  comma  fino  alla  data  dell'effettivo
          versamento. 
              In  caso  di  mancato  versamento  ovvero  di   mancata
          consegna dell'attestato  di  versamento,  l'amministrazione
          trattiene la somma dovuta dal contraente,  aumentata  degli
          interessi, sul primo pagamento relativo al contratto  e  la
          versa  direttamente  al  capitolo  di  entrata  di  cui  al
          precedente quarto comma» 
              «Art. 16-ter. - Il pagamento  delle  spese  di  cui  al
          primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e' eseguito  con
          le modalita' stabilite dal regolamento. 
              Ai fini di cui al precedente comma, l'atto  approvativo
          del  contratto  deve  contenere  l'attestazione  circa   la
          disponibilita' della somma necessaria  al  pagamento  delle
          spese di registrazione. 
              Restano   comunque   fermi   gli    obblighi    e    le
          responsabilita'   previsti   dalle   vigenti   disposizioni
          sull'imposta di registro a carico  del  pubblico  ufficiale
          che ha redatto l'atto. 
              I  rendiconti  delle  spese  di  cui  al  primo  comma,
          riferiti  a  contratti  stipulati   dalle   amministrazioni
          centrali e periferiche  dello  Stato,  sono  sottoposti  al
          controllo da parte del competente Ufficio di  controllo  di
          regolarita'  amministrativa  e  contabile  e,  secondo   le
          modalita' previste dalla legge, al  controllo  della  Corte
          dei conti. 
              Per i  contratti  stipulati  dagli  uffici  centrali  e
          periferici delle amministrazioni  ed  aziende  autonome  il
          controllo di cui al  comma  precedente  e'  eseguito  dagli
          uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla  Corte  dei
          conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno
          uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo  sui
          rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli
          uffici periferici e' esercitato dai citati uffici o servizi
          di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei
          conti competenti per territorio» 
              «Art.  46.  -  Le  somme  di  spettanza   dello   Stato
          introitate per qualsivoglia titolo dagli  incaricati  della
          riscossione  debbono  essere  integralmente  versate   alla
          tesoreria dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi  e
          dai regolamenti.» 
              «Art. 47. - 48. (abrogati). 
              «Art. 56. - (soppresso).» 
              «Art.  57.  - Le  aperture  di  credito  a  favore   di
          funzionari  delegati  sono  disposte  mediante  ordini   di
          accreditamento.   Detti   ordini   debbono   contenere   la
          indicazione  della  somma  che  potra'   essere   prelevata
          mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e
          di quella  che  dovra'  essere  utilizzata  con  ordinativi
          informatici a favore dei creditori. 
              L'Amministrazione  delegante  tiene  apposite  evidenze
          contabili di tutte le aperture di credito disposte a favore
          del funzionario delegato; questi pero'  deve  giustificarne
          l'impiego per ciascun capitolo di  bilancio,  distintamente
          per il conto della competenza e per quella dei residui.» 
              «Art. 58. - (abrogati). 
              I funzionari delegati sono  personalmente  responsabili
          delle spese  da  essi  ordinate  e  della  regolarita'  dei
          pagamenti disposti od eseguiti. 
              Qualora le esigenze del  servizio  non  richiedano  che
          siano  riscosse  per  intero  le  somme  che  i  funzionari
          delegati predetti  sono  autorizzati  a  prelevare  a  loro
          favore, essi dovranno effettuarne il prelevamento, di volta
          in volta, nella misura strettamente occorrente. 
              Il Ministro delle finanze puo' provvedere ad  ispezioni
          per riconoscere l'esistenza presso  i  funzionari  delegati
          delle  somme  prelevate  e  la  regolarita'  dei  pagamenti
          disposti o effettuati.» 
              «Art. 61. - Le somme riscosse dai  funzionari  delegati
          sulle aperture di credito e che  non  siano  state  erogate
          alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute  per
          effettuare pagamenti  di  spese  esclusivamente  riferibili
          all'esercizio scaduto. 
              La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in  un
          rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo,
          ferme le disposizioni speciali relative alle spese  per  la
          esecuzione di opere pubbliche. 
              Le somme  non  erogate  alla  chiusura  del  rendiconto
          suppletivo sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato. 
              (abrogato).» 
              «Art.  62.  -  Il  pagamento  delle  pensioni  e  delle
          indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo  di
          risarcimento, nonche' delle competenze fisse  e  accessorie
          al personale dello Stato  in  servizio  e'  effettuato  con
          spese  fisse  telematiche.  Sui  predetti  pagamenti   sono
          comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita'  di
          riscontro della Corte dei Conti. 
              La normativa di settore stabilisce  i  procedimenti  da
          seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui
          al primo comma,  le  modalita'  e  i  limiti  dei  relativi
          controlli. 
              Per il pagamento dei ratei  di  stipendi,  pensioni  ed
          altri assegni fissi mensili il mese e' calcolato sempre  di
          trenta giorni.».