Art. 30 Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis: 1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; 2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; 3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»; 4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse; b) all'articolo 16-ter: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e' eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento.»; 2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile e, secondo le modalita' previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.». c) l'articolo 23 e' abrogato; d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: «Art. 44. (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici) - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»; e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: «Art. 45. (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi) - 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalita' e tempistiche definite dal regolamento.»; f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»; g) l'articolo 47 e' abrogato; h) l'articolo 48 e' abrogato; i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: «Art. 50. (Impegno ((della spesa)) ) - 1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi' come atto di autorizzazione della spesa.»; l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente: «Art. 54. (Disposizioni di pagamento) - 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge ((31 dicembre 2009, n. 196)), direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria. 2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio e' effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione: a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa; b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti; c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b); d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62; e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento. 3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria e' effettuato: a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale; b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonche' dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei conti. 5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, e' effettuato mediante mandati informatici. 6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»; m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: «Art. 55. (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa) - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente. 2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullita' rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. 3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilita' speciale. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi. 5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse; o) all'articolo 57: 1) al primo comma, primo periodo, le parole «soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovra' prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori»; 2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto per tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»; p) all'articolo 58: 1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; 2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono sostituite dalle seguenti: «il prelevamento»; q) all'articolo 61: 1) al secondo comma le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»; 3) il quarto comma e' abrogato; r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonche' delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e' effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei Conti. La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi controlli.»; s) l'articolo 63 e' abrogato; t) l'articolo 65 e' abrogato; u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: «Art. 66. (Non trasferibilita' degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilita'.»; v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: «Art. 67. (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»; z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: «Art. 68. (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita) - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»; aa) l'articolo 68-bis e' abrogato; bb) l'articolo 72 e' abrogato.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 16-bis, 16-ter, 46, 56, 57, 58, 61 e 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) come modificato dalla presente legge: «Art. 16-bis. - Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato. Sono altresi' a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformita' dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sull'imposta di registro. Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia. Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome. L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto. In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma e' aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento. In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma» «Art. 16-ter. - Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e' eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento. Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilita' della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione. Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilita' previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto. I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile e, secondo le modalita' previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti. Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni ed aziende autonome il controllo di cui al comma precedente e' eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici e' esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio» «Art. 46. - Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate alla tesoreria dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.» «Art. 47. - 48. (abrogati). «Art. 56. - (soppresso).» «Art. 57. - Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento. Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potra' essere prelevata mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori. L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi pero' deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quella dei residui.» «Art. 58. - (abrogati). I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti od eseguiti. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne il prelevamento, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente. Il Ministro delle finanze puo' provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarita' dei pagamenti disposti o effettuati.» «Art. 61. - Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. (abrogato).» «Art. 62. - Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonche' delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e' effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei Conti. La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi controlli. Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili il mese e' calcolato sempre di trenta giorni.».