Art. 32 
 
Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi
  e  sui  conti  giudiziali  e  standardizzazione  informatica  degli
  ordinativi di incasso e pagamento 
 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) rendiconti amministrativi, resi dai  funzionari  delegati
titolari di contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di
provenienza dal bilancio dello Stato;»; 
      2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini  collettivi  di
pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; 
      3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi  di  pagamento»
sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti»
sono soppresse; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono  l'attivita'
di riscossione nazionale a mezzo ruolo,  i  quali  rendono  il  conto
della propria gestione,  per  ciascun  ambito  territoriale,  in  via
principale e diretta.». 
  2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti  codificati  delle
pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di  cui  all'articolo
14, comma 6, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e'  effettuata
esclusivamente per il  tramite  dell'infrastruttura  SIOPE+,  con  le
modalita' e i tempi definiti con decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  11  e  16  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123  (Riforma  dei
          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'articolo 49  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Atti sottoposti  al  controllo  successivo  e
          soggetti obbligati). -  1.  Sono  sottoposti  al  controllo
          successivo di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  i
          seguenti atti: 
                a) rendiconti  amministrativi,  resi  dai  funzionari
          delegati titolari  di  contabilita'  ordinaria  e  speciale
          alimentate con fondi  di  provenienza  dal  bilancio  dello
          Stato; 
                b)  rendiconti  amministrativi  resi  dai  commissari
          delegati  titolari  di   contabilita'   speciale   di   cui
          all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio  1992,
          n. 225 e successive modificazioni, nonche'  da  ogni  altro
          soggetto gestore, comunque denominato; 
                c) rendiconti  amministrativi  afferenti  a  un'unica
          contabilita' speciale alimentata con fondi  di  provenienza
          statale e non statale per la realizzazione  di  accordi  di
          programma; 
                  c-bis)   rendiconti   di   contabilita'    speciale
          concernenti i pagamenti degli interventi  europei  o  della
          programmazione complementare di cui all'articolo  1,  comma
          671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                d)  ogni  altro  rendiconto  previsto  da  specifiche
          disposizioni di legge; 
                e) conti giudiziali; 
                e-bis)  spese   fisse   telematiche   relativi   alle
          competenze fisse ed accessorie  del  personale  centrale  e
          periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui
          all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, e successive modificazioni. 
              2. I soggetti gestori dei fondi  di  cui  al  comma  1,
          lettere  dalla  a)  alla  d),  devono  rendere   il   conto
          finanziario della loro gestione al  competente  ufficio  di
          controllo al  termine  di  ciascun  esercizio  finanziario,
          nonche' alla conclusione dell'intervento delegato. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora
          la quota parte di finanziamento statale sia  maggioritaria,
          il riscontro viene effettuato  dal  competente  ufficio  di
          controllo del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato. Diversamente, il competente organo di  controllo  e'
          individuato   in   sede   di   accordo   di   programma   o
          dall'ordinamento   dell'amministrazione   che    mette    a
          disposizione la prevalente quota di finanziamento. In  ogni
          caso, gli esiti del controllo sono comunicati  a  tutte  le
          amministrazioni partecipanti per i  relativi  provvedimenti
          di competenza. 
              3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis),
          alle spese fisse  telematiche,  emessi  in  esecuzione  dei
          provvedimenti amministrativi di cui all'articolo  5,  comma
          2, lettere c) e d), e' data  esecuzione  sotto  la  diretta
          responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli  uffici
          di controllo verificano i flussi dei  pagamenti  erogati  e
          segnalano  alle  amministrazioni  titolari  delle   partite
          stipendiali  le  eventuali  irregolarita'  riscontrate.   A
          questi fini gli uffici di controllo hanno accesso  a  tutti
          gli applicativi informatici e ai database  in  uso  per  il
          pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale
          e possono richiedere ogni altro atto o  documento  ritenuto
          necessario. 
              3-ter. Entro il termine di cui all'articolo  14,  comma
          1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche
          dello  Stato  presentano  agli  uffici  di  controllo   una
          rendicontazione dettagliata  dei  pagamenti  effettuati  ai
          sensi del comma 1, lettera e-bis). 
              4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di  cui
          all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio  1992,
          n. 225, e  successive  modificazioni,  entro  dieci  giorni
          dall'insediamento,  in  considerazione  della  complessita'
          della gestione e della rilevanza delle risorse  normalmente
          accreditate, trasmettono  all'ufficio  di  controllo  copia
          dell'ordinanza  istitutiva  della  gestione.  Su  specifica
          richiesta degli uffici di controllo, i commissari  delegati
          trasmettono   copia   degli   atti   adottati   riguardanti
          l'attivita' contrattuale posta  in  essere  con  l'utilizzo
          delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto
          utile ai fini del successivo controllo del rendiconto. 
              5. Per particolari tipologie  di  spese  effettuate  da
          commissari delegati o commissari straordinari o  funzionari
          delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai  sensi  del
          comma  1,  lettera  e-bis),  fermo  restando  l'obbligo  di
          rendicontazione, possono essere svolti  controlli  di  tipo
          concomitante, secondo criteri e modalita' da definirsi  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              6.  Sono  fatte  salve  le  diverse   attribuzioni   di
          competenza territoriale  dettate  da  specifiche  leggi  di
          settore, nonche' tutte le speciali  disposizioni  normative
          vigenti in materia di controllo successivo.». 
              «Art. 16 (Controllo dei conti  giudiziali).  -  1.  Gli
          agenti  incaricati  della  riscossione  delle   entrate   e
          dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o  che  ricevono
          somme dovute allo  Stato  e  altre  delle  quali  lo  Stato
          diventa debitore, o  hanno  maneggio  qualsiasi  di  denaro
          ovvero debito di materie, nonche' coloro che si ingeriscono
          negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono  rendere
          il  conto  della  propria  gestione  alle   amministrazioni
          centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero  dalla
          cui  amministrazione  sono  vigilati,  per  il   successivo
          inoltro ai competenti uffici di controllo. 
              2. Il  conto  giudiziale  e'  reso  entro  i  due  mesi
          successivi  alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  di
          riferimento e comunque alla  data  della  cessazione  della
          gestione. 
              3. Gli uffici di controllo, qualora non  abbiano  nulla
          da osservare, appongono  sui  singoli  conti  il  visto  di
          regolarita'  amministrativo-contabile  entro  i  due   mesi
          successivi alla data della loro ricezione ovvero  a  quella
          della ricezione dei chiarimenti o dei  documenti  richiesti
          con note di osservazione. 
              3-bis. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche ai conti giudiziali resi dagli  agenti  che
          svolgono  l'attivita'  di  riscossione  nazionale  a  mezzo
          ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per
          ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).
          -  1.  In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e   di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al  comma  1  dell'articolo
          13,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          a: 
                a) consolidare le  operazioni  delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
                b)  valutare  la  coerenza  della  evoluzione   delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
                c) monitorare gli  effetti  finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
                d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,
          n. 131. I referti delle verifiche di cui al  terzo  periodo
          sono   inviati   alla   Conferenza   permanente   per    il
          coordinamento  della  finanza  pubblica   affinche'   possa
          valutare  l'opportunita'  di   attivare   il   procedimento
          denominato «Piano per il conseguimento degli  obiettivi  di
          convergenza» di cui all'articolo 18 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge; 
                e)  consentire  l'accesso  e   l'invio   in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica. 
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di  cui  all'articolo  7  della
          legge 17  maggio  1999,  n.  144,  trasmette  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
              4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello   Stato   pubblica   una
          relazione   sul   conto   consolidato   di   cassa    delle
          amministrazioni  pubbliche  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno. La relazione pubblicata entro  il  30  settembre
          riporta  l'aggiornamento  della  stima  annuale  del  conto
          consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. 
              5. Il Dipartimento  delle  finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
              6. Le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
              6-bis. I dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche
          gestiti  dalla  Banca  d'Italia  sono  di  tipo  aperto   e
          liberamente  accessibili  secondo  modalita'  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  nel
          rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              7. Gli enti di previdenza  trasmettono  mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche  e  integrazioni  alla  codificazione  stabilita,
          salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento  del  piano
          dei  conti,  nel  suo  modulo  finanziario,   di   cui   al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo  4
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  che  sono
          effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano  dei
          conti stesso. 
              8-bis. Al fine di favorire il  monitoraggio  del  ciclo
          completo delle entrate e delle  spese,  le  amministrazioni
          pubbliche ordinano gli incassi e  i  pagamenti  al  proprio
          tesoriere o cassiere esclusivamente  attraverso  ordinativi
          informatici   emessi   secondo   lo   standard   Ordinativo
          Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
          (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
          SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
          di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
          scambiano gli ordinativi informatici  con  l'infrastruttura
          SIOPE  sono  definite  da  apposite  regole  di   colloquio
          definite congiuntamente  con  l'AGID  e  disponibili  nelle
          sezioni dedicate al SIOPE del sito  internet  istituzionale
          del Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato.  I  tesorieri  e  i
          cassieri non possono accettare  disposizioni  di  pagamento
          con modalita' differenti da quelle  descritte  nel  periodo
          precedente. 
              8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sentite la Conferenza  unificata  e  l'AGID,  sono
          stabiliti le modalita' e i  tempi  per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 8-bis. 
              9. Gli enti previdenziali privatizzati,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli  enti
          di cui al comma 9, vengono meno  gli  adempimenti  relativi
          alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,  secondo
          modalita'  e  tempi  definiti  con  decreti  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              11. Le  amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.».