Art. 38 
 
                   Norme in materia di istruzione 
 
  1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) il secondo periodo e' soppresso; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli
insegnanti di ruolo di ogni ordine e  grado  del  sistema  scolastico
statale, al superamento del percorso formativo triennale  e  solo  in
caso di valutazione individuale  positiva  e'  previsto  un  elemento
retributivo una  tantum  di  carattere  accessorio,  stabilito  dalla
contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento  e
non  superiore  al  20  per  cento  del  trattamento  stipendiale  in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  5
e secondo le modalita' ivi previste.»; 
      3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla
seguente: «di cui al presente comma»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis.  I  docenti  di  ruolo  che  abbiano   conseguito   una
valutazione  positiva  nel  superamento  di  tre  percorsi  formativi
consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1,  nel  limite  del
contingente di cui al secondo periodo del presente comma  e  comunque
delle risorse disponibili ai sensi del comma  5,  possono  ((  essere
stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di
carriera che a regime  sara'  precisato  in  sede  di  contrattazione
collettiva di cui al comma 9, maturando )) il diritto ad  un  assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650  euro  che  si  somma  al
trattamento stipendiale in godimento. Puo' accedere ((  al  beneficio
di cui al precedente periodo )) un contingente  di  docenti  definito
con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a ((  8.000
)) unita' per ciascuno degli anni  scolastici  2032/2033,  2033/2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente (( stabilmente  incentivato  ))  e'
tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio
successivo al conseguimento (( del suddetto incentivo  )).  Il  terzo
periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali
si selezionano i docenti cui riconoscere (( lo stabile  incentivo  ))
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma  9  e  le
modalita' di valutazione sono precisate nel regolamento previsto  dal
medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per
l'anno scolastico 2023/2024 le modalita' di valutazione  seguite  dal
comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto
del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione,
nelle more dell'aggiornamento contrattuale,  ((  per  dare  immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui  al  primo
periodo,  ))  si  applicano  i  seguenti  criteri  di  valutazione  e
selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi
consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione  positiva;  2)
in caso di  parita'  di  punteggio  ((  diventano  prevalenti  ))  la
permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica  presso
la quale si e' svolta la valutazione e,  in  subordine,  l'esperienza
professionale maturata nel corso dell'intera carriera,  i  titoli  di
studio posseduti e,  ove  necessario,  i  voti  con  cui  sono  stati
conseguiti detti titoli. I criteri di cui  al  settimo  periodo  sono
integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al  presente
decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui
al presente comma operano con effetto sulle  anzianita'  contributive
maturate a partire dalla data di decorrenza del  beneficio  economico
riconosciuto ai sensi del presente comma. 
      4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le  procedure
per l'accesso (( alla stabile  incentivazione  ))  sono  soggette  al
regime autorizzatorio di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni  riferite
al personale docente (( stabilmente incentivato )) e della quota  del
fondo di cui al comma 5  riservata  alla  copertura  dell'assegno  ad
personam da attribuire  ad  un  contingente  di  docente  stabilmente
incentivato nella misura massima di (( 32.000 )) unita'.»; 
    c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui  al
comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di  cui
al comma 4-bis».