(( Art. 39 - bis Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalita': a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame. ))