(( Art. 39 - bis 
 
      Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 
 
  1. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio  dell'anno  scolastico   2022/2023,   il   Fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
32,12 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022,  di  cui  all'articolo  58,
comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come  incrementato
mediante  le  risorse  di  cui  all'articolo   19,   comma   1,   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 
  2. Le risorse di cui al  comma  1  possono  essere  destinate  alle
seguenti finalita': 
    a)  acquisto  di  servizi  professionali  di  formazione   e   di
assistenza tecnica per la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  per
l'assistenza medico-sanitaria e psicologica  nonche'  di  servizi  di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
    b) acquisto  di  dispositivi  di  protezione,  di  materiali  per
l'igiene  individuale  e  degli  ambienti  nonche'  di   ogni   altro
materiale,  anche  di  consumo,  utilizzabile   in   relazione   alla
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra  le  istituzioni
scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in  base
ai  criteri  di  ripartizione  previsti  nel  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  834  del  15
ottobre 2015, applicati all'organico  di  diritto  relativo  all'anno
scolastico  2022/2023,  adeguatamente  proporzionati  rispetto   allo
stanziamento in esame. ))