Art. 38 
 
 
                   Norme in materia di istruzione 
 
  1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) il secondo periodo e' soppresso; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli
insegnanti di ruolo di ogni ordine e  grado  del  sistema  scolastico
statale, al superamento del percorso formativo triennale  e  solo  in
caso di valutazione individuale  positiva  e'  previsto  un  elemento
retributivo una  tantum  di  carattere  accessorio,  stabilito  dalla
contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento  e
non  superiore  al  20  per  cento  del  trattamento  stipendiale  in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  5
e secondo le modalita' ivi previste.»; 
      3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla
seguente: «di cui al presente comma»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito  una  valutazione
positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e  non
sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente  di  cui
al secondo periodo  del  presente  comma  e  comunque  delle  risorse
disponibili  ai  sensi  del  comma  5,  possono  essere   stabilmente
incentivati, nell'ambito di un sistema di  progressione  di  carriera
che a regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva  di
cui al comma 9,  maturando  il  diritto  ad  un  assegno  annuale  ad
personam di importo pari a 5.650 euro che  si  somma  al  trattamento
stipendiale in godimento.  Puo'  accedere  al  beneficio  di  cui  al
precedente periodo un contingente di docenti definito con il  decreto
di cui al comma 5  e  comunque  non  superiore  a  8.000  unita'  per
ciascuno degli anni  scolastici  2032/2033,  2033/2034,  2034/2035  e
2035/2036. Il docente stabilmente incentivato e'  tenuto  a  rimanere
nella istituzione scolastica per almeno  il  triennio  successivo  al
conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica
ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in  base  ai  quali  si  selezionano  i
docenti cui  riconoscere  lo  stabile  incentivo  sono  rimessi  alla
contrattazione collettiva di  cui  al  comma  9  e  le  modalita'  di
valutazione sono precisate  nel  regolamento  previsto  dal  medesimo
comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato  per  l'anno
scolastico 2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comitato
di cui al comma 4 sono  definite  transitoriamente  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione da adottarsi di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione,
nelle  more  dell'aggiornamento  contrattuale,  per  dare   immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui  al  primo
periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e  selezione:
1)  media  del  punteggio  ottenuto  nei   tre   percorsi   formativi
consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione  positiva;  2)
in caso di parita' di punteggio diventano  prevalenti  la  permanenza
come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si
e' svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza  professionale
maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti
e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.
I criteri di cui  al  settimo  periodo  sono  integrativi  di  quelli
stabiliti dall'Allegato B,  annesso  al  presente  decreto.  Ai  fini
pensionistici e previdenziali le  disposizioni  di  cui  al  presente
comma operano con effetto sulle anzianita'  contributive  maturate  a
partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto
ai sensi del presente comma. 
  4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure  per
l'accesso  alla  stabile  incentivazione  sono  soggette  al   regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n.  449,  nei  limiti  delle  cessazioni  riferite  al
personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo  di
cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad  personam  da
attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella
misura massima di 32.000 unita'.»; 
    c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui  al
comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di  cui
al comma 4-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del decreto
          legislativo 13  aprile  2017,  n.59  concernente  Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n.  107,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 16-ter  (Formazione  in  servizio  incentivata  e
          valutazione   degli   insegnanti).   -    1.    Nell'ambito
          dell'attuazione  del   Piano   nazionale   di   ripresa   e
          resilienza, con  riferimento  alle  metodologie  didattiche
          innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
          l'obiettivo di consolidare e rafforzare  l'autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, a decorrere  dall'anno  scolastico
          2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma  124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.   107,   e
          dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
          le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
          strumenti digitali,  anche  con  riferimento  al  benessere
          psicofisico degli allievi  con  disabilita'  e  ai  bisogni
          educativi speciali, nonche' le pratiche  di  laboratorio  e
          l'inclusione, e' introdotto  un  sistema  di  formazione  e
          aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui  al
          comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in  percorsi  di
          durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
          quanto le competenze applicative, sono parte integrante  di
          detti   percorsi   di   formazione   anche   attivita'   di
          progettazione, tutoraggio,  accompagnamento  e  guida  allo
          sviluppo  delle  potenzialita'  degli  studenti,  volte   a
          favorire  il   raggiungimento   di   obiettivi   scolastici
          specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
          didattiche. Le modalita' di partecipazione  alle  attivita'
          formative dei percorsi, la loro durata e le  eventuali  ore
          aggiuntive sono definite dalla  contrattazione  collettiva.
          La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi  si
          svolge al  di  fuori  dell'orario  di  insegnamento  ed  e'
          retribuita anche a valere sul fondo  per  il  miglioramento
          dell'offerta  formativa,  fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto. 
              2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma
          1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la  struttura
          con  il   supporto   dell'INVALSI   e   dell'INDIRE   nello
          svolgimento in particolare delle seguenti funzioni: 
                a)  accreditamento  delle  istituzioni  deputate   ad
          erogare la formazione continua per le finalita' di  cui  al
          presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
          per l'accreditamento degli enti di formazione  gestita  dal
          Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di  cui
          al comma 8; 
                b) adozione delle linee di  indirizzo  sui  contenuti
          della formazione del personale scolastico in linea con  gli
          standard europei; 
                c)  raccordo  della  formazione  iniziale  abilitante
          degli insegnanti con la formazione in servizio. 
              3. Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  processi  di
          innovazione  didattica  e   organizzativa   della   scuola,
          rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo  sviluppo
          delle  figure  professionali  di   supporto   all'autonomia
          scolastica e al lavoro didattico e  collegiale,  la  Scuola
          definisce altresi' specifici obiettivi  dei  programmi  per
          percorsi di  formazione  in  servizio  strutturati  secondo
          parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
          e competenze per attivita'  di  progettazione,  tutoraggio,
          accompagnamento e guida allo sviluppo  delle  potenzialita'
          degli  studenti,  rivolti  a  docenti  con   incarichi   di
          collaborazione  a  supporto   del   sistema   organizzativo
          dell'istituzione scolastica e della  dirigenza  scolastica.
          La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
          volontaria  e  puo'  essere   retribuita   con   emolumenti
          nell'ambito del fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta
          formativa,  prevedendo  compensi  in   misura   forfettaria
          secondo criteri definiti dalla  contrattazione  collettiva.
          Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
          ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
          bisogni  di  innovazione  previsti  nel   Piano   triennale
          dell'offerta formativa, nel Rapporto di  autovalutazione  e
          nel Piano di miglioramento della offerta formativa. 
              4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al  comma
          1, nei limiti delle risorse di cui  al  comma  10,  avviene
          dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene
          obbligatorio per i docenti  immessi  in  ruolo  in  seguito
          all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma
          9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla
          capacita' di incrementare il rendimento degli alunni,  alla
          condotta professionale, alla promozione  dell'inclusione  e
          delle  esperienze  extrascolastiche,  verifiche  intermedie
          annuali, svolte sulla base di una relazione presentata  dal
          docente sull'insieme delle attivita' realizzate  nel  corso
          del periodo oggetto di valutazione,  nonche'  una  verifica
          finale nella quale il docente da'  dimostrazione  di  avere
          raggiunto un adeguato livello di formazione  rispetto  agli
          obiettivi. Le verifiche intermedie  e  quella  finale  sono
          effettuate dal comitato per la valutazione dei  docenti  di
          cui all'articolo 11 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e,  in  particolare,
          nella verifica  finale  il  comitato  e'  integrato  da  un
          dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un  altro
          istituto scolastico. In caso  di  mancato  superamento,  la
          verifica annuale  o  finale  puo'  essere  ripetuta  l'anno
          successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale  sono
          previste  anche  nel  caso   di   formazione   obbligatoria
          assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base  di
          un  modello  di  valutazione  approvato  con  decreto   del
          Ministro   dell'istruzione,   sentito   l'INVALSI,    avvia
          dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio
          e  valutazione  degli  obiettivi  formativi  specifici  per
          ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori
          di  performance,   che   sono   declinati   dalle   singole
          istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano  triennale
          dell'offerta formativa, anche al fine  di  valorizzare  gli
          strumenti presenti  a  normativa  vigente.  Nella  verifica
          finale, nella quale si determina l'eventuale  conseguimento
          dell'incentivo salariale, il comitato  di  valutazione  dei
          docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini
          di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento  degli
          indicatori  di  cui  al  presente  comma.  Resta  ferma  la
          progressione salariale di anzianita'. Per gli insegnanti di
          ruolo  di  ogni  ordine  e  grado  del  sistema  scolastico
          statale, al superamento del percorso formativo triennale  e
          solo  in  caso  di  valutazione  individuale  positiva   e'
          previsto un elemento retributivo una  tantum  di  carattere
          accessorio,  stabilito  dalla   contrattazione   collettiva
          nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al
          20 per cento del trattamento stipendiale in godimento,  nei
          limiti delle risorse disponibili ai sensi  del  comma  5  e
          secondo le modalita' ivi previste. 
              4-bis. I docenti di ruolo che  abbiano  conseguito  una
          valutazione  positiva  nel  superamento  di  tre   percorsi
          formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al  comma
          1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
          presente comma e  comunque  delle  risorse  disponibili  ai
          sensi del comma 5, possono essere stabilmente  incentivati,
          nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
          regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
          di cui al comma 9,  maturando  il  diritto  ad  un  assegno
          annuale ad personam di importo pari a  5.650  euro  che  si
          somma  al  trattamento  stipendiale  in   godimento.   Puo'
          accedere al beneficio  di  cui  al  precedente  periodo  un
          contingente di docenti definito con il decreto  di  cui  al
          comma 5  e  comunque  non  superiore  a  8.000  unita'  per
          ciascuno  degli  anni  scolastici  2032/2033,  2033/  2034,
          2034/2035 e 2035/2036. Il docente  stabilmente  incentivato
          e' tenuto a  rima-nere  nella  istituzione  scolastica  per
          almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
          incentivo. Il terzo periodo non si applica  ai  docenti  in
          servizio all'estero ai sensi  del  decreto  legislativo  13
          aprile  2017,  n.  64.  I  criteri  in  base  ai  quali  si
          selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile  incentivo
          sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
          9  e  le  modalita'  di  valutazione  sono  precisate   nel
          regola-mento previsto dal medesimo comma. Nel caso  in  cui
          detto regolamento non sia  emanato  per  l'anno  scolastico
          2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comi-tato
          di cui  al  comma  4  sono  definite  transitoriamente  con
          decreto  del  Ministro  dell'istruzione  da  adottarsi   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          anche in deroga all'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. In sede di prima  applicazione,  nelle
          more dell'aggiornamento contrattuale,  per  dare  immediata
          applicazione al sistema di progressione di carriera di  cui
          al primo  periodo,  si  applicano  i  seguenti  criteri  di
          valutazione e selezione: 1) media  del  punteggio  ottenuto
          nei tre percorsi formativi consecutivi per i  quali  si  e'
          ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
          punteggio diventano prevalenti la permanenza  come  docente
          di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
          svolta  la  valutazione  e,  in   subordine,   l'esperienza
          professionale maturata nel corso  dell'intera  carriera,  i
          titoli di studio posseduti e, ove necessario,  i  voti  con
          cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
          settimo  periodo  sono  integrativi  di  quelli   stabiliti
          dall'Allegato B,  annesso  al  presente  decreto.  Ai  fini
          pensionistici e previdenziali le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  operano  con  effetto   sulle   anzianita'
          contributive maturate a partire dalla  data  di  decorrenza
          del beneficio economico riconosciuto ai sensi del  presente
          comma. 
              4-ter. A decorrere dall'anno  scolastico  2036/2037  le
          procedure per l'accesso alla  stabile  incentivazione  sono
          soggette al regime autorizzatorio di cui  all'articolo  39,
          comma 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  nei
          limiti  delle  cessazioni  riferite  al  personale  docente
          stabilmente incentivato e della quota del fondo di  cui  al
          comma 5 riservata alla copertura dell'assegno  ad  personam
          da attribuire ad  un  contingente  di  docente  stabilmente
          incentivato nella misura massima di 32.000 unita'. 
              5.  Al  fine  di  dare  attuazione  al   riconoscimento
          dell'elemento   retributivo   una   tantum   di   carattere
          accessorio di cui al comma 4 e al  beneficio  economico  di
          cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di  previsione
          del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
          formazione,  con  dotazione  pari  a  40  milioni  di  euro
          nell'anno 2026, 85 milioni  di  euro  nell'anno  2027,  160
          milioni  di  euro  nell'anno  2028,  236  milioni  di  euro
          nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno  2030  e  387
          milioni  di   euro   a   decorrere   dall'anno   2031.   Il
          riconoscimento  dell'elemento  retributivo  una  tantum  di
          carattere  accessorio,  nel  limite  di  spesa  di  cui  al
          presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che  abbiano
          conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
          indicatori di performance di cui al comma  4,  in  base  ai
          criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale  ai
          sensi del comma 9 e con  l'obiettivo  di  riconoscere  tale
          elemento   retributivo   in   maniera   selettiva   e   non
          generalizzata. L'indennita' una tantum e'  corrisposta  nel
          limite di spesa di cui al presente comma,  con  riferimento
          all'anno di  conseguimento  della  valutazione  individuale
          positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
          comma si provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  nell'anno
          2026, 52 milioni di euro nell'anno  2027,  118  milioni  di
          euro nell'anno 2028, 184 milioni di  euro  nell'anno  2029,
          250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro  a
          decorrere    dall'anno    2031,    mediante     adeguamento
          dell'organico   dell'autonomia   del   personale    docente
          conseguente all'andamento  demografico,  tenuto  conto  dei
          flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
          2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
          delle  cessazioni  annuali,  con  corrispondente  riduzione
          degli stanziamenti  di  bilancio  dei  pertinenti  capitoli
          relativi al personale cessato, e, quanto a  30  milioni  di
          euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027,  42
          milioni  di  euro  nell'anno  2028,  52  milioni  di   euro
          nell'anno 2029, 61 milioni di  euro  nell'anno  2030  e  71
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  In
          attuazione di quanto previsto  dal  periodo  precedente  le
          consistenze  dell'organico  dell'autonomia  del   personale
          docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari  a
          669.075 posti nell'anno  scolastico  2026/2027,  a  667.325
          posti  nell'anno  scolastico  2027/2028,  a  665.575  posti
          nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825  posti  nell'anno
          scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno  scolastico
          2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
          In relazione all'adeguamento di cui al  periodo  precedente
          gli  Uffici  scolastici  regionali  comunicano  a  ciascuna
          istituzione   scolastica   la   consistenza   dell'organico
          dell'autonomia. La definizione del contingente  annuale  di
          posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
          finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle  situazioni
          di fatto, secondo i parametri della normativa vigente;  non
          possono   essere   previsti   incrementi   per   compensare
          l'adeguamento dei posti in applicazione della  disposizione
          di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
          il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
          ciascuna istituzione scolastica,  un  monitoraggio  annuale
          dei posti non facenti  parte  dell'organico  dell'autonomia
          anche al fine  di  valutare  il  rispetto  del  divieto  di
          incremento di tali posti a  compensazione  della  riduzione
          dei posti in applicazione  della  disposizione  di  cui  al
          presente comma  e  ne  trasmette  gli  esiti  al  Ministero
          dell'economia  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato  ai  fini   dell'adozione   del   decreto   di
          accertamento  di  cui  al  decimo  periodo.  Per  eventuali
          straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
          posti dell'organico dell'autonomia il dirigente  scolastico
          presenta   richiesta   motivata   all'Ufficio    scolastico
          regionale   che   ne   da'   comunicazione   al   Ministero
          dell'istruzione  ai  fini  del  predetto  monitoraggio.  Le
          risorse del  Fondo  di  cui  al  primo  periodo  sono  rese
          disponibili e ripartite  annualmente  previa  adozione  del
          decreto di cui all'articolo 1, comma 335,  della  legge  30
          dicembre 2021, n.  234,  con  il  quale,  tra  l'altro,  si
          accertano    i    risparmi    realizzati    in    relazione
          all'adeguamento   di   organico   effettuato   in    misura
          corrispondente  alle   cessazioni   previste   annualmente.
          Qualora,  sulla  base  degli  esiti  del  monitoraggio  del
          Ministero dell'istruzione, emergano  incrementi  dei  posti
          non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
          dell'adeguamento di cui al  quarto  periodo,  l'adeguamento
          dell'organico  dell'autonomia  e'  riferito,  nella  misura
          massima di cui al quarto periodo, al solo  contingente  del
          potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
          e'  riferito  ai  soli  risparmi   realizzati   a   seguito
          dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in  misura
          corrispondente alle cessazioni annuali. La quota  di  posti
          non  ridotta  in   ciascun   anno   scolastico   incrementa
          l'adeguamento  dell'organico  del  potenziamento  dell'anno
          scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
          periodo  e'  incrementato  in  misura  corrispondente.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  il
          Fondo di cui al presente  comma  e  i  pertinenti  capitoli
          stipendiali  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
          risparmi ai sensi del presente comma. 
              6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  335,  lettera  a),  dopo  la   parola:
          «titolo,» sono inserite le seguenti:  «distinto  per  posti
          comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»; 
                b) al comma 335, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
                  «b-bis) e' rilevato il numero di classi  in  deroga
          attivate ai sensi del comma 344,  distinte  per  ordine  di
          scuola e grado di istruzione»; 
                c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente: 
                  «335-bis.  A  decorrere  dall'anno  2026,  con   il
          medesimo decreto di cui  al  comma  335  sono  rilevati  il
          numero  di  classi  e  il  numero  di  posti  dell'organico
          dell'autonomia,  distinti  per  posti  comuni,  posti   del
          potenziamento e posti di  sostegno,  che  sono  ridotti  in
          applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
          comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 59». 
              7. Non necessitano di accreditamento  per  l'erogazione
          della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
          Scuola    nazionale    dell'amministrazione,    tutte    le
          universita',   le   istituzioni   AFAM,   le    istituzioni
          scolastiche, gli enti pubblici di ricerca,  le  istituzioni
          museali pubbliche e gli  enti  culturali  rappresentanti  i
          Paesi le cui lingue sono incluse nei  curricoli  scolastici
          italiani. 
              8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2,
          lettera  a),  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di
          moralita',     idoneita'      professionale,      capacita'
          economico-finanziaria e  tecnico-professionale  determinati
          con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione.  Fermo
          restando l'accreditamento dei  soggetti  gia'  riconosciuti
          dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per  la
          formazione  del  personale  della  scuola,  sono  requisiti
          minimi  di  accreditamento,  ai  quali  deve  attenersi  la
          direttiva di cui al primo periodo, la  previsione  espressa
          della  formazione  dei  docenti  tra  gli  scopi  statutari
          dell'ente,   un'esperienza   almeno   quinquennale    nelle
          attivita' di formazione in favore  dei  docenti  svolta  in
          almeno tre regioni, la stabile  disponibilita'  di  risorse
          professionali con esperienza  universitaria  pregressa  nel
          settore  della  formazione  dei  docenti   e   di   risorse
          strumentali  idonee   allo   svolgimento   dei   corsi   di
          formazione. I costi della formazione  sono  allineati  agli
          standard  utilizzati  per  analoghi  interventi   formativi
          finanziati con risorse del Programma operativo nazionale. 
              9. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  sentite  le  organizzazioni  sindacali  di
          categoria maggiormente rappresentative,  sono  delineati  i
          contenuti della formazione continua  di  cui  al  comma  1,
          prevedendo per le verifiche intermedie e finale di  cui  al
          comma 4 criteri specifici di  valutazione  degli  obiettivi
          conseguiti e della capacita' didattica. La definizione  del
          numero di ore aggiuntivo  e  dei  criteri  del  sistema  di
          incentivazione e' rimessa alla  contrattazione  collettiva.
          In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
          regolamento  e  dell'aggiornamento  contrattuale  di   cui,
          rispettivamente,  al  primo  e  al  secondo   periodo,   la
          formazione continua e il sistema di incentivazione volto  a
          promuovere  l'accesso  ai  detti  percorsi  di   formazione
          presentano i contenuti minimi e seguono i  vincoli  di  cui
          all'allegato B, annesso al presente decreto. 
              10. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1
          relativi   all'erogazione   della   formazione,   pari    a
          complessivi euro 17.256.575 per la formazione  dei  docenti
          delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023  e
          2024, a complessivi euro 41.218.788 per la  formazione  dei
          docenti delle scuole secondarie di primo e  secondo  grado,
          per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
          la formazione dei docenti delle  scuole  del  primo  e  del
          secondo ciclo di istruzione, per  gli  anni  2025  e  2026,
          nonche'  a  euro  43.856.522  per  l'anno  2027  e  a  euro
          43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: 
                a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli  anni
          2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione  4
          - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR; 
                b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli  anni
          2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044  per  gli  anni
          2025 e 2026, a valere sulle risorse  di  cui  al  Programma
          operativo complementare POC 'Per la Scuola' 2014-2020; 
                c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere
          sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge
          13 luglio 2015, n. 107; 
                d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre  1997,
          n. 440; 
                e)  quanto  a  euro  43.856.522  annui  a   decorrere
          dall'anno   2028,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».