Art. 38
Norme in materia di istruzione
1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico
statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in
caso di valutazione individuale positiva e' previsto un elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5
e secondo le modalita' ivi previste.»;
3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla
seguente: «di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione
positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non
sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui
al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse
disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente
incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera
che a regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva di
cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad
personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento
stipendiale in godimento. Puo' accedere al beneficio di cui al
precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto
di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e
2035/2036. Il docente stabilmente incentivato e' tenuto a rimanere
nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al
conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica
ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i
docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla
contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalita' di
valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo
comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno
scolastico 2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comitato
di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del
Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione,
nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo
periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:
1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi
consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva; 2)
in caso di parita' di punteggio diventano prevalenti la permanenza
come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si
e' svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale
maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti
e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.
I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli
stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini
pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente
comma operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a
partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto
ai sensi del presente comma.
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per
l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al
personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo di
cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da
attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella
misura massima di 32.000 unita'.»;
c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui al
comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di cui
al comma 4-bis».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.59 concernente Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche
innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
strumenti digitali, anche con riferimento al benessere
psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e
aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al
comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di
durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
quanto le competenze applicative, sono parte integrante di
detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a
favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici
specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita'
formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore
aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.
La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si
svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e'
retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma
1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura
con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad
erogare la formazione continua per le finalita' di cui al
presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal
Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui
al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con gli
standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di
innovazione didattica e organizzativa della scuola,
rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo
delle figure professionali di supporto all'autonomia
scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola
definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo
parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio,
accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita'
degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di
collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.
La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti
nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria
secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale
dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e
nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma
1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene
dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene
obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito
all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma
9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla
capacita' di incrementare il rendimento degli alunni, alla
condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e
delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie
annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso
del periodo oggetto di valutazione, nonche' una verifica
finale nella quale il docente da' dimostrazione di avere
raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli
obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono
effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di
cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare,
nella verifica finale il comitato e' integrato da un
dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro
istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la
verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono
previste anche nel caso di formazione obbligatoria
assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di
un modello di valutazione approvato con decreto del
Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia
dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio
e valutazione degli obiettivi formativi specifici per
ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori
di performance, che sono declinati dalle singole
istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale
dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli
strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica
finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento
dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei
docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini
di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli
indicatori di cui al presente comma. Resta ferma la
progressione salariale di anzianita'. Per gli insegnanti di
ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico
statale, al superamento del percorso formativo triennale e
solo in caso di valutazione individuale positiva e'
previsto un elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva
nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al
20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei
limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e
secondo le modalita' ivi previste.
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una
valutazione positiva nel superamento di tre percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma
1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
presente comma e comunque delle risorse disponibili ai
sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati,
nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si
somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo'
accedere al beneficio di cui al precedente periodo un
contingente di docenti definito con il decreto di cui al
comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/ 2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato
e' tenuto a rima-nere nella istituzione scolastica per
almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in
servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si
selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel
regola-mento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui
detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico
2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comi-tato
di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con
decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle
more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui
al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di
valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto
nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e'
ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente
di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza
professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i
titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con
cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti
dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini
pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al
presente comma operano con effetto sulle anzianita'
contributive maturate a partire dalla data di decorrenza
del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente
comma.
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le
procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono
soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei
limiti delle cessazioni riferite al personale docente
stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al
comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam
da attribuire ad un contingente di docente stabilmente
incentivato nella misura massima di 32.000 unita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento
dell'elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di
cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro
nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160
milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro
nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il
riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano
conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai
criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai
sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale
elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel
limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento
all'anno di conseguimento della valutazione individuale
positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno
2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di
euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029,
250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento
dell'organico dell'autonomia del personale docente
conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei
flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli
relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di
euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42
milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro
nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le
consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a
669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325
posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno
scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico
2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente
gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna
istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di
posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni
di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non
possono essere previsti incrementi per compensare
l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione
di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale
dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di
incremento di tali posti a compensazione della riduzione
dei posti in applicazione della disposizione di cui al
presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di
accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali
straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico
presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico
regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le
risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese
disponibili e ripartite annualmente previa adozione del
decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si
accertano i risparmi realizzati in relazione
all'adeguamento di organico effettuato in misura
corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti
non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura
massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del
potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti
non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa
l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno
scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra il
Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli
stipendiali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola:
«titolo,» sono inserite le seguenti: «distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»;
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione»;
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
«335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il
medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il
numero di classi e il numero di posti dell'organico
dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59».
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione
della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le
universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni
museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici
italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2,
lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di
moralita', idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati
con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo
restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la
formazione del personale della scuola, sono requisiti
minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la
direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa
della formazione dei docenti tra gli scopi statutari
dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in
almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse
professionali con esperienza universitaria pregressa nel
settore della formazione dei docenti e di risorse
strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli
standard utilizzati per analoghi interventi formativi
finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i
contenuti della formazione continua di cui al comma 1,
prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al
comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del
numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di
incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva.
In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la
formazione continua e il sistema di incentivazione volto a
promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione
presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui
all'allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
relativi all'erogazione della formazione, pari a
complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti
delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e
2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
la formazione dei docenti delle scuole del primo e del
secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026,
nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro
43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni
2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4
- Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni
2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni
2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma
operativo complementare POC 'Per la Scuola' 2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997,
n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».