Art. 39 
 
Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di  alloggi
  e residenze per studenti universitari, in attuazione della  Riforma
  1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di  ripresa
  e resilienza 
  1. In attuazione delle  misure  straordinarie  previste  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e,  in  particolare,  della
Riforma M4C1-1.7, al fine di  favorire  la  disponibilita'  di  nuovi
alloggi o residenze per studenti universitari,  all'articolo  14  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022,  n.  79,  il  comma  6-vicies  quater  e'
sostituito dal seguente: 
  «6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre  2000,  n.
338, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  "4-ter. Le risorse del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
indicate  nell'ambito  dei  bandi  adottati  in  applicazione   della
presente legge possono essere  destinate  anche  all'acquisizione  da
parte dei soggetti di cui al  comma  1,  nonche'  di  altri  soggetti
pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per  studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto  di  proprieta'  o,
comunque,  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  locazione  a  lungo
termine,  ovvero  per  finanziare  interventi  di  adeguamento  delle
residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019  (COM(2019)  640final)  sul
Green Deal  europeo,  recepiti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza. Con separato bando riservato alle  finalita'  di  cui  al
presente   comma,   da   adottarsi   con   decreto    del    Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite  le  procedure  e  le
modalita' per la presentazione dei progetti e  per  l'erogazione  dei
relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di
cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita'  di  acquisizione
della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al  fine
di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo
periodo e sul provvedimento di nomina della  commissione  di  cui  al
comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal  solo
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  possono  non  essere
acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui  al
presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.36,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 concernente
          Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 14 (Disposizioni  in  materia  di  Universita'  e
          ricerca). - 1. Al fine di dare attuazione  alle  misure  di
          cui all'Investimento 1.2 della Missione  4,  Componente  2,
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di
          esecuzione del piano, a seguito di  avvisi  pubblicati  dal
          Ministero dell'universita' e della ricerca, le  universita'
          possono procedere alla copertura di posti di ricercatore  a
          tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,  lettera
          a), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  mediante  le
          procedure di cui all'articolo 1, comma  9,  primo  periodo,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate  a  studiosi
          che hanno  ottenuto  un  Sigillo  di  Eccellenza  (Seal  of
          Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati
          nell'ambito dei Programmi quadro Horizon  2020  ed  Horizon
          Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi  alle  Azioni
          Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle  procedure  di  cui  al
          primo periodo del presente comma non si  applica  il  terzo
          periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 4  novembre
          2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca,  a  seguito  di
          avvisi pubblicati dal Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca, possono assumere gli  studiosi  di  cui  al  primo
          periodo, anche mediante le procedure  di  cui  all'articolo
          20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
          Alla copertura degli oneri previsti dal presente  comma  si
          provvede    nei    limiti    delle    risorse     assegnate
          all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro. 
              2. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,  le
          chiamate di cui all'articolo 1,  comma  9,  della  legge  4
          novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei  programmi
          di ricerca dello European Research Council avvengono  anche
          in deroga alle facolta' assunzionali e comunque nei  limiti
          delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c),
          della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  assegnate  alle
          universita' statali secondo il riparto  del  fondo  per  il
          finanziamento ordinario di cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              3. Il conseguimento di  finanziamenti  nell'ambito  dei
          programmi di ricerca di  cui  al  comma  2  e'  considerato
          merito eccezionale ai sensi dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218,  e  non  richiede  la
          valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli
          enti pubblici di ricerca, a seguito  di  avvisi  pubblicati
          dal Ministero dell'universita' e della ricerca  e  comunque
          nei limiti delle proprie disponibilita'  di  bilancio,  nel
          periodo di attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza  possono  assumere  per   chiamata   diretta   i
          vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo,
          anche in deroga ai limiti  quantitativi  dell'articolo  16,
          comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
              4. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definite
          misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni
          di cui al  presente  articolo  finalizzate  ad  incentivare
          l'accoglimento  dei  ricercatori  presso   le   universita'
          italiane, statali e non  statali  legalmente  riconosciute,
          gli istituti  di  istruzione  universitaria  a  ordinamento
          speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
          1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
              4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio
          2010, n. 76, le  parole:  «quattro  anni»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo
          periodo si applica anche  al  mandato  dei  componenti  del
          Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale  di  valutazione
          del sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),  in
          carica alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,  n.
          508, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti  i
          seguenti: «Nell'ambito dell'area di contrattazione  per  il
          personale docente e' istituito il profilo professionale del
          ricercatore,  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  con
          preminenti funzioni di ricerca nonche'  obblighi  didattici
          nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di  lavoro,
          al quale non puo' essere affidata la piena  responsabilita'
          didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta'
          assunzionali  disponibili  a   legislazione   vigente,   le
          istituzioni di cui all'articolo 1 individuano  i  posti  da
          ricercatore   nell'ambito    delle    relative    dotazioni
          organiche»; 
                b) al comma 8, dopo la lettera l)  sono  aggiunte  le
          seguenti: 
                  «l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni  di
          personale, decentramento delle procedure di reclutamento  a
          livello di singola istituzione e previsione  del  ciclo  di
          reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
          formativa e  conseguente  disciplina  della  mobilita'  del
          personale, anche in deroga, quanto  al  personale  docente,
          all'articolo 30, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; 
                  l-ter) facolta' di  disciplinare  l'istituzione  di
          cattedre a tempo definito, con impegno orario  pari  al  50
          per cento delle cattedre a tempo pieno,  nell'ambito  della
          dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
          con l'applicazione al relativo personale  della  disciplina
          di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del  decreto  legislativo
          15  giugno  2015,   n.   81,   salva   diversa   disciplina
          contrattuale». 
              4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione  di
          cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
          2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti  dal  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del  28  ottobre
          2021, sono mantenuti, con  vigenza  triennale  a  decorrere
          dalla data di approvazione,  quali  graduatorie  valide  ai
          fini del reclutamento a tempo  indeterminato  di  personale
          per la sola istituzione che li costituisce,  nonche'  quali
          graduatorie d'istituto valide ai fini  del  reclutamento  a
          tempo  determinato  da  parte  di  tutte   le   istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
              5. All'articolo 12 del decreto-legge 6  novembre  2021,
          n. 152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 2021, n. 233, dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                «1-bis.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  secondo
          periodo, non costituiscono  incremento  del  fondo  di  cui
          all'articolo  18,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 68 del 2012, e  non  concorrono  al  computo
          della percentuale  a  carico  delle  regioni,  con  risorse
          proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma  1,  lettera  c),
          del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012». (41) 
              6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  14
          gennaio 2008, n. 21, la parola «due»  e'  sostituita  dalla
          seguente: «tre». 
              6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito  della
          Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto  Piano,
          l'articolo 15 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  e'
          sostituito dal seguente: 
                «Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari).
          - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione  il  Ministro,  con   proprio
          decreto  di  natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
          criteri di affinita' e attinenza scientifica,  formativa  e
          culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le  relative
          declaratorie. 
                2. I gruppi scientifico-disciplinari: 
                  a) sono utilizzati ai fini delle procedure  per  il
          conseguimento dell'abilitazione di cui  all'articolo  16  e
          delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; 
                  b) sono  il  riferimento  per  l'inquadramento  dei
          professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
                  c)   possono   essere   articolati    in    settori
          scientifico-disciplinari che  concorrono  alla  definizione
          degli ordinamenti didattici di cui all'articolo  17,  commi
          95 e seguenti, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
          all'indicazione della relativa afferenza dei professori  di
          prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
                  d) sono  il  riferimento  per  l'adempimento  degli
          obblighi didattici da parte del docente. 
                3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari  non
          puo' essere superiore a quello dei settori  concorsuali  di
          cui    al    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  n.  855  del  30  ottobre
          2015, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 
                4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche
          alla riconduzione dei settori  scientifico-disciplinari  ai
          gruppi     scientifico-disciplinari,      nonche'      alla
          razionalizzazione   e   all'aggiornamento    dei    settori
          scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14,  comma  2,
          del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
                5.  L'aggiornamento  dei   gruppi   e   dei   settori
          scientifico-disciplinari  e'  effettuato  con  decreto  del
          Ministro, su proposta del CUN, con  cadenza  triennale.  In
          assenza  della  proposta  del  CUN  entro  sei  mesi  dalla
          scadenza  del  termine  previsto  per  l'aggiornamento,  si
          provvede con decreto del Ministro». 
              6-ter.   Alle   procedure    per    il    conseguimento
          dell'abilitazione    scientifica    nazionale,    di    cui
          all'articolo 16 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
          relative alla tornata 2021-2023, continuano ad  applicarsi,
          in ogni caso, le norme vigenti prima della data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Fino  all'adozione  del  decreto  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
          modificato  dal  comma  6-bis  del  presente  articolo,  le
          procedure di cui agli articoli  18  e  24  della  legge  30
          dicembre  2010,  n.  240,   nonche'   l'inquadramento   dei
          professori di prima e  seconda  fascia  e  dei  ricercatori
          restano riferiti ai macrosettori e ai  settori  concorsuali
          secondo le norme vigenti prima della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a  decorrere
          dalla data di adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
          modificato  dal  comma  6-bis  del  presente  articolo,   i
          riferimenti  ai  settori  concorsuali  ed  ai  macrosettori
          concorsuali  contenuti  in   disposizioni   legislative   e
          regolamentari   si    intendono    riferiti    ai    gruppi
          scientifico-disciplinari. 
              6-quater. All'articolo 17 della legge 15  maggio  1997,
          n. 127, il comma 99 e' abrogato. 
              6-quinquies.   All'articolo   14,    comma    2,    del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  le
          parole: «decreti di cui all'articolo 17,  comma  99,  della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «decreti di cui all'articolo 15, comma  1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240». 
              6-sexies. All'articolo  1,  comma  16,  della  legge  4
          novembre  2005,  n.  230,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al secondo periodo, la parola: «frontale», ovunque
          ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «per lo  svolgimento
          dell'insegnamento nelle varie forme previste»; 
                b) al terzo periodo: 
                  1)  la  parola:  «frontale»  e'  sostituita   dalle
          seguenti: «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie
          forme previste»; 
                  2) dopo le  parole:  «della  diversita'  dei»  sono
          inserite le seguenti: «gruppi e dei»; 
                  3)    le    parole:    «decreto    del     Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»  sono
          sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi
          dell'articolo 6, comma 9, della legge  9  maggio  1989,  n.
          168». 
              6-septies. Al fine di dare attuazione  alle  misure  di
          cui alla Riforma 1.1 della Missione 4,  Componente  2,  del
          Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  l'articolo  22
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita',
          gli enti pubblici  di  ricerca  e  le  istituzioni  il  cui
          diploma   di   perfezionamento   scientifico    e'    stato
          riconosciuto equipollente al titolo di dottore  di  ricerca
          ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
          stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di  specifici
          progetti  di  ricerca,  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato, denominati 'contratti di ricerca',  finanziati
          in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati  da
          soggetti terzi, sia pubblici che  privati,  sulla  base  di
          specifici accordi o convenzioni. 
                2. I contratti di ricerca  hanno  durata  biennale  e
          possono essere rinnovati una sola volta per  ulteriori  due
          anni.  Nel  caso  di  progetti  di  ricerca  di   carattere
          nazionale,  europeo  ed  internazionale,  i  contratti   di
          ricerca  hanno  durata  biennale  prorogabile  fino  a   un
          ulteriore  anno,  in  ragione  delle  specifiche   esigenze
          relative agli obiettivi e alla tipologia del  progetto.  La
          durata  complessiva  dei  contratti  di  cui  al   presente
          articolo, anche se stipulati  con  istituzioni  differenti,
          non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni.  Ai
          fini della durata  complessiva  del  contratto  di  cui  al
          presente articolo,  non  sono  presi  in  considerazione  i
          periodi  trascorsi  in   aspettativa   per   maternita'   o
          paternita' o per motivi  di  salute  secondo  la  normativa
          vigente. 
                3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
          apposito regolamento, le  modalita'  di  selezione  per  il
          conferimento dei contratti di ricerca mediante  l'indizione
          di procedure di selezione  relative  ad  una  o  piu'  aree
          scientifiche     rientranti     nel     medesimo     gruppo
          scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti  pubblici  di
          ricerca, di procedure di selezione relative ad una  o  piu'
          aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
          12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
          a valutare l'aderenza  del  progetto  di  ricerca  proposto
          all'oggetto del  bando  e  il  possesso  di  un  curriculum
          scientifico-professionale    idoneo    allo     svolgimento
          dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
          modalita'  di  svolgimento  dello  stesso.  Il   bando   di
          selezione, reso pubblico anche per via telematica nel  sito
          internet dell'ateneo,  dell'ente  o  dell'istituzione,  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  dell'Unione
          europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
          funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione  e
          sul trattamento economico e previdenziale. 
                4. Possono concorrere alle selezioni di cui al  comma
          3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo  di
          dottore di  ricerca  o  di  titolo  equivalente  conseguito
          all'estero, ovvero, per i settori interessati,  del  titolo
          di specializzazione di  area  medica,  con  esclusione  del
          personale di ruolo, assunto a  tempo  indeterminato,  delle
          istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che  hanno
          fruito  di  contratti  di  cui  all'articolo  24.   Possono
          altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
          al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero  che
          sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
          di area medica, purche' il  conseguimento  del  titolo  sia
          previsto  entro  i  sei  mesi  successivi  alla   data   di
          pubblicazione del bando di selezione. 
                5. Gli enti pubblici di  ricerca  possono  consentire
          l'accesso alle procedure di selezione di  cui  al  comma  3
          anche  a  coloro  che  sono  in  possesso   di   curriculum
          scientifico-professionale  idoneo   allo   svolgimento   di
          attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
          comma 4 costituiscono titolo preferenziale  ai  fini  della
          formazione delle relative graduatorie.  Il  periodo  svolto
          come titolare di contratto di  ricerca  e'  utile  ai  fini
          della  previsione  di  cui  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
                6. L'importo del  contratto  di  ricerca  di  cui  al
          presente articolo e' stabilito in  sede  di  contrattazione
          collettiva,  in  ogni  caso  in  misura  non  inferiore  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
          contratti di cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
          superiore alla spesa media sostenuta  nell'ultimo  triennio
          per l'erogazione degli assegni di ricerca, come  risultante
          dai bilanci approvati. 
                7. Il contratto di  ricerca  non  e'  cumulabile  con
          borse di studio o di ricerca a qualsiasi  titolo  conferite
          da  istituzioni  nazionali  o   straniere,   salvo   quelle
          esclusivamente finalizzate  alla  mobilita'  internazionale
          per motivi di ricerca. 
                8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con  la
          frequenza  di  corsi  di  laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
          medica, in Italia o all'estero, e comporta il  collocamento
          in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio
          presso le amministrazioni pubbliche. 
                9. I contratti di ricerca non danno luogo  a  diritto
          di accesso al ruolo dei soggetti di cui  al  comma  1,  ne'
          possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75». 
                6-octies. All'articolo 35, comma  3,  lettera  eter),
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «master
          universitario  di  secondo  livello»   sono   aggiunte   le
          seguenti: «o l'essere stati titolari per almeno due anni di
          contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge  30
          dicembre 2010, n. 240»; 
                  b) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «master
          universitario  di  secondo  livello»   sono   inserite   le
          seguenti: «o al contratto di ricerca». 
                6-novies.   Le   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti
          di ricerca di cui all'articolo 22 della legge  30  dicembre
          2010, n. 240,  come  sostituito  dal  comma  6-septies  del
          presente articolo, mediante  l'indizione  di  procedure  di
          selezione    relative    ad    uno    o    piu'     settori
          artistico-disciplinari,   esclusivamente    ricorrendo    a
          finanziamenti esterni a totale copertura  dei  costi  della
          posizione. Per  i  cinque  anni  successivi  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, le  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e  coreutica  possono  consentire  l'accesso  alle
          procedure per la stipula di contratti di  ricerca  anche  a
          coloro    che    sono    in    possesso    di    curriculum
          scientifico-professionale  idoneo   allo   svolgimento   di
          attivita' di ricerca, fermo restando che i  titoli  di  cui
          all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,  n.
          240, come  sostituito  dal  comma  6-septies  del  presente
          articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini  della
          formazione delle relative graduatorie. 
                6-decies. Al fine di dare attuazione alle  misure  di
          cui alla Riforma 1.1 della Missione 4,  Componente  2,  del
          Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  all'articolo  24
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. Ciascuna universita',  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
          almeno un terzo degli importi destinati  alla  stipula  dei
          contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
          almeno  trentasei  mesi,  anche  cumulativamente,   abbiano
          frequentato  corsi  di  dottorato  di  ricerca   o   svolto
          attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione  di
          incarichi, escluse le attivita' a titolo  gratuito,  presso
          universita' o istituti di ricerca,  italiani  o  stranieri,
          diversi da quella che ha emanato il bando»; 
                  b) al comma 2: 
                    1) all'alinea, dopo le  parole:  «I  destinatari»
          sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui  al  comma
          1»; 
                    2)  alla  lettera   a),   le   parole:   «settore
          concorsuale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «gruppo
          scientifico-disciplinare»; 
                    3) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: «, nonche' dei soggetti che  abbiano  gia'
          usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui  al
          comma 3»; 
                    4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
                    «d) deliberazione della chiamata del vincitore da
          parte  dell'universita'  al  termine   dei   lavori   della
          commissione giudicatrice. Il contratto per la  funzione  di
          ricercatore universitario a tempo determinato e'  stipulato
          entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni   dalla
          conclusione  della  procedura  di  selezione.  In  caso  di
          mancata  stipulazione  del  contratto,  per  i   tre   anni
          successivi l'universita' non puo' bandire  nuove  procedure
          di     selezione      per      il      medesimo      gruppo
          scientifico-disciplinare  in  relazione   al   dipartimento
          interessato»; 
                  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                    «3. Il contratto per ricercatore universitario  a
          tempo determinato ha una durata complessiva di sei  anni  e
          non  e'  rinnovabile.  Il  conferimento  del  contratto  e'
          incompatibile  con  qualsiasi  altro  rapporto  di   lavoro
          subordinato presso soggetti  pubblici  o  privati,  con  la
          titolarita' di contratti  di  ricerca  anche  presso  altre
          universita' o enti pubblici di ricerca,  con  le  borse  di
          dottorato e in generale con qualsiasi  borsa  di  studio  a
          qualunque  titolo  conferita  da  istituzioni  nazionali  o
          straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla
          mobilita' internazionale per motivi  di  ricerca.  Ai  fini
          della durata del rapporto instaurato con  il  titolare  del
          contratto,  i  periodi   trascorsi   in   aspettativa   per
          maternita', paternita' o per motivi di  salute  secondo  la
          normativa vigente non  sono  computati,  su  richiesta  del
          titolare del contratto»; 
                  d) al comma 4, le  parole:  «di  cui  al  comma  3,
          lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
          al comma 3»; 
                  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                    «5. Nell'ambito delle risorse disponibili per  la
          programmazione, a partire dalla conclusione del terzo  anno
          e per ciascuno  dei  successivi  anni  di  titolarita'  del
          contratto,     l'universita'     valuta,     su     istanza
          dell'interessato, il titolare  del  contratto  stesso,  che
          abbia conseguito l'abilitazione  scientifica  nazionale  di
          cui all'articolo 16, ai fini della chiamata  nel  ruolo  di
          professore di seconda fascia, ai  sensi  dell'articolo  18,
          comma  1,  lettera  e).  La  valutazione   si   svolge   in
          conformita'  agli  standard  qualitativi   riconosciuti   a
          livello   internazionale,    individuati    con    apposito
          regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri  fissati  con
          decreto del Ministro. Alla procedura  e'  data  pubblicita'
          nel sito internet dell'ateneo. In caso  di  esito  positivo
          della valutazione, il titolare del contratto e'  inquadrato
          nel   ruolo   di   professore   di   seconda   fascia.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione»; 
                  f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
                    «5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede,
          in  ogni  caso,  lo  svolgimento  di  una  prova  didattica
          nell'ambito   del   gruppo   scientifico-disciplinare    di
          riferimento»; 
                  g) il comma 7 e' abrogato; 
                  h) al comma 8: 
                    1) il primo periodo e' soppresso; 
                    2) al secondo periodo, le parole:  «lettera  b),»
          sono soppresse; 
                  i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono
          soppresse; 
                  l) al comma 9-ter,  le  parole:  «,  lettera  b),»,
          ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse; 
                  m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: 
                    «9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
          terza missione, svolta dai ricercatori di cui al  comma  3,
          concorre alla valutazione delle politiche  di  reclutamento
          svolta dall'ANVUR,  ai  fini  dell'accesso  alla  quota  di
          finanziamento  premiale  a  valere   sul   Fondo   per   il
          finanziamento  ordinario   delle   universita'   ai   sensi
          dell'articolo 60, comma 01,  del  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98». 
                6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 18,  comma  3,  le  parole  da:  «,
          lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse; 
                  b) all'articolo 29, comma 5,  le  parole:  «lettera
          b),» sono soppresse. 
                6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui
          ai commi 6-decies  e  6-undecies  si  provvede  nell'ambito
          delle  risorse  assunzionali  disponibili  a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire
          procedure  per  il  reclutamento  di  ricercatori  a  tempo
          determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel  testo  vigente
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sulla base delle  risorse
          e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di  cui
          all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  all'articolo  238   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  nonche'
          all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234, per i dodici mesi successivi alla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          universita'  possono  altresi'  indire  procedure  per   il
          reclutamento di ricercatori a tempo  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima  della  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo  e
          ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse  continuano
          ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
          2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Le universita' possono utilizzare le  risorse  relative  ai
          piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di
          stipulare contratti da ricercatore a tempo  determinato  ai
          sensi dell'articolo 24, comma 3, della  legge  30  dicembre
          2010, n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
          presente articolo. 
                6-quaterdecies. Per i centottanta  giorni  successivi
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del  presente  decreto,  limitatamente  alle  risorse  gia'
          programmate  alla  predetta  data,  ovvero  deliberate  dai
          rispettivi organi di governo entro il predetto  termine  di
          centottanta giorni, le universita', le istituzioni  il  cui
          diploma  di  perfezionamento  scientifico  e'  riconosciuto
          equipollente al titolo  di  dottore  di  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del  Presidente
          della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e  gli  enti
          pubblici  di  ricerca  possono  indire  procedure  per   il
          conferimento di assegni di ricerca ai  sensi  dell'articolo
          22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo  vigente
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto.  Fino  all'adozione  del
          decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis  del
          presente  articolo,  i  contratti   di   ricerca   di   cui
          all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  come
          sostituito dal comma 6-septies del presente articolo,  sono
          stipulati con riferimento  ai  macrosettori  e  ai  settori
          concorsuali secondo le norme vigenti prima  della  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita'  di
          ricorrere al finanziamento, anche parziale,  dei  contratti
          di ricerca di cui all'articolo 22 della legge  30  dicembre
          2010, n. 240,  come  sostituito  dal  comma  6-septies  del
          presente  articolo,  a  valere  sulle  risorse  del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  per  i  trentasei  mesi
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  le  universita'  possono
          indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
          determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a),
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel  testo  vigente
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  in  attuazione  delle
          misure previste  dal  medesimo  Piano,  nonche'  di  quelle
          previste dal  Programma  nazionale  per  la  ricerca  (PNR)
          2021-2027. 
                6-sexiesdecies. Alle procedure  di  cui  all'articolo
          24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,
          n. 240, gia' bandite alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui alla  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          (43) 
                6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, le universita' riservano  una  quota  non
          inferiore al 25 per  cento  delle  risorse  destinate  alla
          stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30
          dicembre 2010, n. 240, come modificato dal  comma  6-decies
          del presente articolo, ai soggetti che sono, o  sono  stati
          nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  titolari  di
          contratti  da  ricercatore  a  tempo  determinato,  di  cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che  sono  stati,  per
          una durata complessiva non inferiore a tre  anni,  titolari
          di uno o piu' assegni di ricerca  di  cui  all'articolo  22
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel  testo  vigente
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                6-duodevicies. Nei  trentasei  mesi  successivi  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ai soggetti che sono  stati,  per  almeno
          tre   anni,   titolari   di   contratti   da    ricercatore
          universitario ai sensi dell'articolo 24, comma  3,  lettera
          a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  e  che  stipulano  un
          contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre
          2010, n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
          presente articolo, e' riconosciuto, a  richiesta,  ai  fini
          dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni.
          Nei casi di cui al primo periodo,  la  valutazione  di  cui
          all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,  n.
          240, avviene non  prima  di  dodici  mesi  dalla  presa  di
          servizio.  Nei  trentasei  mesi  successivi  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ai  soggetti  che  sono  stati  titolari,  per  un
          periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca  ai
          sensi dell'articolo 22 della legge  30  dicembre  2010,  n.
          240, nel testo vigente  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato  dal  comma
          6-decies  del  presente  articolo,   e'   riconosciuto,   a
          richiesta,  ai  fini  dell'inquadramento,  un  periodo   di
          servizio pari a due anni. 
                6-undevicies. Il limite temporale di dodici  anni  di
          cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
          n. 240, nel testo vigente prima della data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          continua ad applicarsi  ai  rapporti  instaurati  ai  sensi
          degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere  a)  e  b),  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240,  nel  testo  vigente  prima
          della data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto.  Non  rientrano  nel  computo   del
          predetto  limite  i  rapporti  instaurati  ai  sensi  degli
          articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
          240, come modificati dal  presente  articolo.  L'esclusione
          dalle procedure di  cui  all'articolo  24  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, come modificato dal  comma  6-decies
          del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma
          6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari
          dei contratti stipulati ai  sensi  dell'articolo  24  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240,  nel  testo  vigente  prima
          della data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. (43) 
                6-vicies. Al  fine  di  agevolare  il  raggiungimento
          degli  obiettivi  dell'Investimento  6  della  Missione  1,
          Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e  resilienza,
          dopo l'articolo 24-bis della legge  30  dicembre  2010,  n.
          240, e' inserito il seguente: 
                  «Art. 24-ter (Tecnologi a tempo  indeterminato).  -
          1.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili   per   la
          programmazione,   nonche'   nei   limiti   delle    risorse
          assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di
          svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e
          coordinamento della ricerca, di promozione del processo  di
          trasferimento tecnologico, di progettazione e  di  gestione
          delle infrastrutture, nonche' di  tutela  della  proprieta'
          industriale, le universita' possono assumere  personale  di
          elevata professionalita' con qualifica di tecnologo a tempo
          indeterminato. 
                  2. Il rapporto di lavoro del personale  di  cui  al
          comma  1  e'   disciplinato   nell'ambito   del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del  comparto  istruzione  e
          ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il
          trattamento economico non inferiore a quello  spettante  al
          personale di categoria EP. 
                  3. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca sono definiti, nel rispetto delle  condizioni
          e delle modalita' di reclutamento  stabilite  dall'articolo
          35 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          dall'articolo  19,  comma  3-bis,  del   decreto-legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli,
          non  inferiori  al  titolo  di  laurea  magistrale,  e   le
          modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni  di
          cui  al  presente  articolo.  Nell'ambito  dei  titoli   e'
          valorizzata la precedente  esperienza  professionale  quale
          tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis». 
                6-vicies  semel.  In  via  di  prima  applicazione  e
          comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto  di
          cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre
          2010, n. 240, introdotto dal comma  6-vicies  del  presente
          articolo, le  procedure  concorsuali  di  cui  al  medesimo
          articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento
          dei posti messi a bando,  per  il  personale,  assunto  con
          contratto  a  tempo   indeterminato,   dell'area   tecnica,
          tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per
          almeno  tre  anni   documentata   attivita'   di   supporto
          tecnico-scientifico    alla    ricerca,    attivita'     di
          progettazione  e  di  gestione   delle   infrastrutture   e
          attivita' di trasferimento tecnologico  ovvero  compiti  di
          supporto tecnico-scientifico  alle  attivita'  di  ricerca,
          didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta
          servizio, nonche' per il personale che ha prestato servizio
          come tecnologo a  tempo  determinato  di  cui  all'articolo
          24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
                6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a
          dare  attuazione  al  PNRR  negli   specifici   ambiti   di
          competenza,  il  personale   dell'Istituto   nazionale   di
          geofisica e  vulcanologia  gia'  inquadrato  nel  ruolo  ad
          esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del  decreto
          legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine  di
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto,  puo'  optare  per  il
          passaggio  nei  ruoli  dei  ricercatori  e  tecnologi   con
          conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale
          di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura
          dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e
          tecnologi,  quantificati  in  euro  21.140,03  a  decorrere
          dall'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sulla  quota  di
          spettanza   dell'Istituto   nazionale   di   geofisica    e
          vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a)  del
          comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.
          234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di
          ricercatore  e   tecnologo   e'   disciplinato   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto  legisaltivo  25
          novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad
          esaurimento sono inquadrati nel  ruolo  dei  ricercatori  e
          tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca. 
                6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30
          novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento  di
          attivita' di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse. 
                6-vicies  quater.  All'articolo  1  della  legge   14
          novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e'  inserito  il
          seguente: 
                  «4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
          resilienza  indicate  nell'ambito  dei  bandi  adottati  in
          applicazione della presente legge possono essere  destinate
          anche all'acquisizione da parte  dei  soggetti  di  cui  al
          comma 1, nonche' di  altri  soggetti  pubblici  e  privati,
          della  disponibilita'   di   posti   letto   per   studenti
          universitari,  mediante  l'acquisizione  del   diritto   di
          proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un  rapporto  di
          locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi
          di adeguamento delle residenze universitarie agli  standard
          di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11
          dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,
          recepiti nel Piano nazionale di ripresa e  resilienza.  Con
          separato bando riservato alle finalita' di cui al  presente
          comma,   da   adottarsi   con    decreto    del    Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,   sono   definite   le
          procedure e le modalita' per la presentazione dei  progetti
          e  per  l'erogazione  dei  relativi  finanziamenti  e  sono
          indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4,  al
          fine di adeguarli  alle  modalita'  di  acquisizione  della
          disponibilita' di posti letto di cui al primo  periodo.  Al
          fine di raggiungere gli  obiettivi  temporali  connessi  al
          target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          sul decreto di cui al secondo periodo e  sul  provvedimento
          di nomina della commissione di cui al  comma  5,  che  puo'
          essere  composta  da  rappresentati   indicati   dal   solo
          Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  possono  non
          essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4  e  5.  Agli
          acquisti di  cui  al  presente  comma  non  si  applica  la
          disposizione  di  cui  all'articolo  12,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».