Art. 39
Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi
e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma
1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza
1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della
Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilita' di nuovi
alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies quater e'
sostituito dal seguente:
«6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
"4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della
presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da
parte dei soggetti di cui al comma 1, nonche' di altri soggetti
pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o,
comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo
termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle
residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640final) sul
Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Con separato bando riservato alle finalita' di cui al
presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite le procedure e le
modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei
relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di
cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione
della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al fine
di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo
periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al
comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal solo
Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non essere
acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al
presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 concernente
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - 1. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di
esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, le universita'
possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le
procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi
che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of
Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati
nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon
Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni
Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al
primo periodo del presente comma non si applica il terzo
periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di
avvisi pubblicati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo
periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si
provvede nei limiti delle risorse assegnate
all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi
di ricerca dello European Research Council avvengono anche
in deroga alle facolta' assunzionali e comunque nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei
programmi di ricerca di cui al comma 2 e' considerato
merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la
valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli
enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca e comunque
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza possono assumere per chiamata diretta i
vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo,
anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni
di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare
l'accoglimento dei ricercatori presso le universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento
speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, le parole: «quattro anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche al mandato dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «Nell'ambito dell'area di contrattazione per il
personale docente e' istituito il profilo professionale del
ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con
preminenti funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici
nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro,
al quale non puo' essere affidata la piena responsabilita'
didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da
ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni
organiche»;
b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le
seguenti:
«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale».
4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di
cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre
2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere
dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai
fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale
per la sola istituzione che li costituisce, nonche' quali
graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a
tempo determinato da parte di tutte le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo
periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo
della percentuale a carico delle regioni, con risorse
proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c),
del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012». (41)
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla
seguente: «tre».
6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della
Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano,
l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari).
- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta del
Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e
culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative
declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e
delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori
scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione
degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi
95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
all'indicazione della relativa afferenza dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli
obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non
puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre
2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche
alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai
gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla
razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del
Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In
assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla
scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si
provvede con decreto del Ministro».
6-ter. Alle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi,
in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le
procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonche' l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori
restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali
secondo le norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere
dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i
riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori
concorsuali contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari si intendono riferiti ai gruppi
scientifico-disciplinari.
6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, il comma 99 e' abrogato.
6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole: «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della
legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle
seguenti: «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240».
6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4
novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «frontale», ovunque
ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «per lo svolgimento
dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
b) al terzo periodo:
1) la parola: «frontale» e' sostituita dalle
seguenti: «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie
forme previste»;
2) dopo le parole: «della diversita' dei» sono
inserite le seguenti: «gruppi e dei»;
3) le parole: «decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n.
168».
6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita',
gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo
determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati
in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da
soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di
specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due
anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di
ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze
relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente
articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,
non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai
fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione
di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto
all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di
selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito
internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del
Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma
3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di
dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito
all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo
di specializzazione di area medica, con esclusione del
personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle
istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono
altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che
sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia
previsto entro i sei mesi successivi alla data di
pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3
anche a coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto
come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini
della previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con
borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite
da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle
esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale
per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la
frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto
di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera eter),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «master
universitario di secondo livello» sono aggiunte le
seguenti: «o l'essere stati titolari per almeno due anni di
contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «master
universitario di secondo livello» sono inserite le
seguenti: «o al contratto di ricerca».
6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad uno o piu' settori
artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a
finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della
posizione. Per i cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle
procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a
coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui
all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come sostituito dal comma 6-septies del presente
articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie.
6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari»
sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma
1»;
2) alla lettera a), le parole: «settore
concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo
scientifico-disciplinare»;
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) deliberazione della chiamata del vincitore da
parte dell'universita' al termine dei lavori della
commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di
ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
conclusione della procedura di selezione. In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i tre anni
successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure
di selezione per il medesimo gruppo
scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento
interessato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il contratto per ricercatore universitario a
tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e
non e' rinnovabile. Il conferimento del contratto e'
incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro
subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la
titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a
qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o
straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla
mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Ai fini
della durata del rapporto instaurato con il titolare del
contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per
maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la
normativa vigente non sono computati, su richiesta del
titolare del contratto»;
d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3,
lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 3»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione»;
f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede,
in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento»;
g) il comma 7 e' abrogato;
h) al comma 8:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),»
sono soppresse;
i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono
soppresse;
l) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),»,
ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;
m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
«9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98».
6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «,
lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera
b),» sono soppresse.
6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito
delle risorse assunzionali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base delle risorse
e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui
all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
universita' possono altresi' indire procedure per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e
ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le universita' possono utilizzare le risorse relative ai
piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di
stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo.
6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, limitatamente alle risorse gia'
programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine di
centottanta giorni, le universita', le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi
dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti
pubblici di ricerca possono indire procedure per il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino all'adozione del
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del
presente articolo, i contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono
stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori
concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di
ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, a valere sulle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le universita' possono
indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in attuazione delle
misure previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle
previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2021-2027.
6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo
24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(43)
6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le universita' riservano una quota non
inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla
stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati
nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, titolari di
contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per
una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari
di uno o piu' assegni di ricerca di cui all'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno
tre anni, titolari di contratti da ricercatore
universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e che stipulano un
contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni.
Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui
all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di
servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un
periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai
sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a
richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di
servizio pari a due anni.
6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di
cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Non rientrano nel computo del
predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli
articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione
dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma
6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari
dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. (43)
6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1,
Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
dopo l'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' inserito il seguente:
«Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). -
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nonche' nei limiti delle risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di
svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e
coordinamento della ricerca, di promozione del processo di
trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione
delle infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta'
industriale, le universita' possono assumere personale di
elevata professionalita' con qualifica di tecnologo a tempo
indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 1 e' disciplinato nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il
trattamento economico non inferiore a quello spettante al
personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni
e delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli,
non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le
modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni di
cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli e'
valorizzata la precedente esperienza professionale quale
tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis».
6-vicies semel. In via di prima applicazione e
comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di
cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre
2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente
articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo
articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento
dei posti messi a bando, per il personale, assunto con
contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per
almeno tre anni documentata attivita' di supporto
tecnico-scientifico alla ricerca, attivita' di
progettazione e di gestione delle infrastrutture e
attivita' di trasferimento tecnologico ovvero compiti di
supporto tecnico-scientifico alle attivita' di ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta
servizio, nonche' per il personale che ha prestato servizio
come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo
24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a
dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di
competenza, il personale dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia gia' inquadrato nel ruolo ad
esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, puo' optare per il
passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con
conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura
dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e
tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di
spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del
comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di
ricercatore e tecnologo e' disciplinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legisaltivo 25
novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad
esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e
tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.
6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30
novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.
6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14
novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e' inserito il
seguente:
«4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in
applicazione della presente legge possono essere destinate
anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al
comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati,
della disponibilita' di posti letto per studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto di
proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di
locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi
di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11
dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con
separato bando riservato alle finalita' di cui al presente
comma, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite le
procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti
e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono
indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al
fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della
disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al
fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al
target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento
di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo'
essere composta da rappresentati indicati dal solo
Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non
essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli
acquisti di cui al presente comma non si applica la
disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».