Art. 39 bis 
 
 
      Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 
 
  1. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio  dell'anno  scolastico   2022/2023,   il   Fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
32,12 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022,  di  cui  all'articolo  58,
comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come  incrementato
mediante  le  risorse  di  cui  all'articolo   19,   comma   1,   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 
  2. Le risorse di cui al  comma  1  possono  essere  destinate  alle
seguenti finalita': 
  a) acquisto di servizi professionali di formazione e di  assistenza
tecnica per la sicurezza nei luoghi  di  lavoro  e  per  l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e  di
rimozione e smaltimento di rifiuti; 
  b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene
individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro  materiale,  anche
di  consumo,  utilizzabile  in  relazione  alla   prevenzione   delle
infezioni da SARS-CoV-2. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra  le  istituzioni
scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in  base
ai  criteri  di  ripartizione  previsti  nel  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  834  del  15
ottobre 2015, applicati all'organico  di  diritto  relativo  all'anno
scolastico  2022/2023,  adeguatamente  proporzionati  rispetto   allo
stanziamento in esame. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 601 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296  recante  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.". 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
              «Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una o
          piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro per la pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato
          avvio  dell'anno  scolastico  2021/2022,   possono   essere
          adottate,  nei  limiti  degli  ordinari   stanziamenti   di
          bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
          volte: 
                a)  alla  definizione  della  data  di  inizio  delle
          lezioni per l'anno scolastico 2021/2022,  d'intesa  con  la
          Conferenza    Stato-Regioni,    anche     tenendo     conto
          dell'eventuale   necessita'    di    rafforzamento    degli
          apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica  e  della
          conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
                b) all'adattamento  e  alla  modifica  degli  aspetti
          procedurali e delle tempistiche  di  immissione  in  ruolo,
          anche in relazione  alla  data  di  cui  alla  lettera  a),
          nonche'  degli  aspetti  procedurali  e  delle  tempistiche
          relativi alle  utilizzazioni,  assegnazioni  provvisorie  e
          attribuzioni di contratti a  tempo  determinato,  anche  in
          deroga al termine  di  conclusione  delle  stesse  previsto
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, del  decreto-legge  3  luglio
          2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
          di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle   disposizioni
          vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili  e  ferma
          restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o,  se
          successiva, alla data di inizio del servizio; 
                c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021  e
          fino  all'inizio  delle  lezioni  siano   attivati,   quale
          attivita' didattica ordinaria, l'eventuale  integrazione  e
          il  rafforzamento  degli  apprendimenti,  senza   nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica; 
                d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con
          patologie  gravi   o   immunodepressi,   in   possesso   di
          certificati   rilasciati   dalle    competenti    autorita'
          sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
          in carico il paziente, tali da  consentire  loro  di  poter
          seguire  la  programmazione  scolastica  avvalendosi  anche
          eventualmente della didattica a distanza. 
              2.  Al  fine  di  sostenere  la  regolare   conclusione
          dell'anno scolastico e formativo  2020/2021  e  di  avviare
          l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: 
                0a) al testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado,  di  cui  al  decreto  legislativo  16
          aprile  1994,  n.   297,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art.   419   (Dirigenti   tecnici   con   funzioni
          ispettive).  -  1.  Presso  il  Ministero  dell'istruzione,
          nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo  23
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita
          la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
                  2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive  del
          Ministero dell'istruzione  si  applicano,  per  quanto  non
          diversamente  previsto,   le   disposizioni   relative   ai
          dirigenti delle amministrazioni dello Stato"; 
                  2) all'articolo 420: 
                    2.1)  al  comma  1,  le  parole:  "al  ruolo  del
          personale  ispettivo   tecnico"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con  funzioni
          ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e  le  parole
          da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse; 
                    2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi  i
          dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
          E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
          istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
          diploma di laurea  magistrale  o  specialistica  ovvero  di
          laurea conseguita in base  al  previgente  ordinamento,  di
          diploma accademico  di  secondo  livello  rilasciato  dalle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica ovvero di diploma accademico conseguito  in  base
          al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
          secondario  superiore,  che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva, anche nei diversi profili indicati, di  almeno
          dieci anni e che sia confermato in ruolo"; 
                    2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
                    2.4) al comma 6, le parole:  "ispettore  tecnico"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione"
          sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo  le
          parole: "nei limiti dei posti" sono inserite  le  seguenti:
          "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai  vari
          gradi  e  tipi  di  scuola,  e  tenuto  conto  dei  settori
          d'insegnamento" sono soppresse; 
                    2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                    "7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita'
          di  partecipazione,  il  termine  di  presentazione   delle
          domande e il calendario delle prove. Nei bandi di  concorso
          sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i  titoli
          valutabili, con il relativo punteggio, nel  rispetto  delle
          modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
          prove si intendono superate con  una  valutazione  pari  ad
          almeno sette decimi o equivalente"; 
                    2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
                    "7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
          riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
          i soggetti che,  avendo  i  requisiti  per  partecipare  al
          concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  abbiano  svolto  le
          relative funzioni ispettive per almeno tre anni,  entro  il
          termine di presentazione della domanda di partecipazione al
          concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
          periferica del Ministero dell'istruzione"; 
                    2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive"; 
                  3) all'articolo 421: 
                    3.1) al comma 1: 
                    3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive" e  le  parole:  "o  capo  del  servizio
          centrale" sono soppresse; 
                    3.1.2)  la  lettera  a)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    "a)  tre  membri  scelti  tra  i  dirigenti   del
          Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto
          un incarico di direzione di  uffici  dirigenziali  generali
          ovvero tra i professori  di  prima  fascia  di  universita'
          statali  e  non  statali,  i   magistrati   amministrativi,
          ordinari  e  contabili,  gli  avvocati  dello  Stato  o   i
          consiglieri di  Stato  aventi  documentata  esperienza  nei
          settori della valutazione delle organizzazioni complesse  o
          del diritto e della legislazione scolastica"; 
                    3.1.3)  la  lettera  b)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    "b)   un   dirigente   tecnico   del    Ministero
          dell'istruzione"; 
                    3.1.4)  la  lettera  c)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    "c) un dirigente amministrativo  di  livello  non
          generale del Ministero dell'istruzione"; 
                    3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
                  4) all'articolo 422: 
                    4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
                    "1. I concorsi per titoli ed  esami  a  posti  di
          dirigente tecnico con funzioni ispettive  constano  di  due
          prove scritte e di una prova orale. 
                    2. Le commissioni giudicatrici dispongono di  200
          punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
          prova orale e 40 alla valutazione dei titoli"; 
                    4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 
                  5) all'articolo 423: 
                    5.1) al comma 1, le parole:  "ispettore  tecnico"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive"; 
                    5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio  con
          la valutazione prescritta" e la  parola:  "anzidette"  sono
          soppresse e dopo le parole:  "dei  punti  assegnati  per  i
          titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei  posti
          messi a concorso"; 
                    5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
                  6) l'articolo 424 e' abrogato; 
                a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
          l'articolo 3-bis e' abrogato; 
                b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno
          scolastico 2021/2022 non si applicano  le  disposizioni  di
          cui  all'articolo  1,  commi  da  17   a   17-septies   del
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159  e  le
          disposizioni di cui all'articolo 32-ter, commi 2,  3  e  4,
          del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
                c); 
                d) a decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  agosto
          2021, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,  il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione-CSPI rende  il  proprio
          parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
          del Ministro dell'istruzione; 
                e) qualora, a seguito delle  misure  di  contenimento
          del  COVID-19,  i  sistemi  regionali   di   Istruzione   e
          Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali  che
          realizzano i percorsi di Istruzione  e  Formazione  Tecnica
          Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici  Superiori
          (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
          previsto dalla vigente normativa per il  relativo  percorso
          formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva
          comunque validita'. Qualora si determini una riduzione  dei
          livelli qualitativi  e  quantitativi  di  formazione  delle
          attivita' svolte, sono  derogate  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 7, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; 
                f)  al  comma  3  dell'articolo   399   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni
          scolastici"  sono  sostituite  dalle  parole:   "tre   anni
          scolastici" e al  comma  3  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  le  parole:  "quattro
          anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine  di
          tutelare  l'interesse  degli  studenti   alla   continuita'
          didattica, i docenti possono presentare istanza  volontaria
          di mobilita'  non  prima  di  tre  anni  dalla  precedente,
          qualora in tale occasione abbiano ottenuto  la  titolarita'
          in  una  qualunque  sede  della   provincia   chiesta.   Le
          disposizioni di cui al precedente periodo  si  applicano  a
          decorrere dalle operazioni di mobilita'  relative  all'anno
          scolastico 2022/2023; 
                g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo  periodo,
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole
          "1°  marzo  2021"  sono  sostituite  dalle   seguenti   "1°
          settembre 2021"; 
                h) all'articolo 3, comma 2-bis, del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto  2021»
          sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
          sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono  aggiunti,  infine,  i
          seguenti  periodi:  «Ai  fini  del  presente  comma  e  per
          consentire lo svolgimento delle  operazioni  elettorali  in
          sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione  sono
          stabiliti nuovi termini e  modalita'  per  le  elezioni.  I
          componenti eletti ai sensi del periodo precedente  decadono
          unitamente ai componenti non elettivi  in  carica  all'atto
          della loro nomina  secondo  modalita'  e  termini  previsti
          nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
                i) all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
          n. 243,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2017, n. 18, dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il
          seguente:   "1-bis.   Con   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
          del primo e del secondo ciclo di  istruzione  della  Scuola
          europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
          Il  medesimo  decreto  disciplina  l'organizzazione  e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
                i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto  2009,  n.
          115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                  "3-bis. Alla Scuola e'  riconosciuta,  a  decorrere
          dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire,
          in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento,  contributi
          obbligatori  o  rette  necessari  allo  svolgimento   delle
          funzioni di cui  al  comma  4,  da  porre  a  carico  delle
          famiglie degli alunni i cui genitori  non  sono  dipendenti
          dell'EFSA ne' di  societa'  convenzionate  con  l'Autorita'
          medesima. L'importo di tali contributi  e  rette  non  puo'
          essere superiore a 2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,
          fatte salve le riduzioni spettanti alle  medesime  famiglie
          ai sensi delle disposizioni vigenti". 
              3.  All'articolo  32,  comma   2,   lettera   a),   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                a) dopo le parole: "anno scolastico  2020-2021"  sono
          inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"; 
                b)  dopo  le  parole:  "esigenze   didattiche"   sono
          aggiunte  le  seguenti:  "nei  limiti  delle  risorse  gia'
          assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo,
          al  fine  di  garantire  la  continuita'  didattica   anche
          nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70
          milioni per l'anno 2021  da  trasferire  agli  enti  locali
          beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre
          2021". 
              4. Al fine di contenere il  rischio  epidemiologico  in
          relazione all'avvio dell'anno scolastico  2021/2022,  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione   e'
          istituito  un  fondo,  denominato  "Fondo  per  l'emergenza
          epidemiologica   da   COVID-19   per   l'anno    scolastico
          2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro  nel
          2021, da  destinare  a  spese  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi. Il fondo e' ripartito  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, con l'unico  vincolo  della  destinazione  a
          misure  di  contenimento  del  rischio  epidemiologico   da
          realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel
          rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 
              4-bis. Le risorse di cui  al  comma  4  possono  essere
          destinate alle seguenti finalita': 
                a) acquisto di servizi professionali, di formazione e
          di assistenza  tecnica  per  la  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro, per la didattica  a  distanza  e  per  l'assistenza
          medico-sanitaria  e  psicologica  nonche'  di  servizi   di
          lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
                b)  acquisto  di  dispositivi   di   protezione,   di
          materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
          di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile  in
          relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; 
                c)  interventi  in  favore  della   didattica   degli
          studenti   con   disabilita',   disturbi    specifici    di
          apprendimento e altri bisogni educativi speciali; 
                d) interventi utili a potenziare la didattica,  anche
          a distanza, e a dotare  le  scuole  e  gli  studenti  degli
          strumenti  necessari  per   la   fruizione   di   modalita'
          didattiche  compatibili  con  la  situazione   emergenziale
          nonche' a favorire l'inclusione scolastica  e  ad  adottare
          misure che contrastino la dispersione scolastica; 
                e) acquisto e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e
          didattici innovativi; 
                f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
          loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
          condizioni di sicurezza,  compresi  interventi  di  piccola
          manutenzione, di  pulizia  straordinaria  e  sanificazione,
          nonche'  interventi   di   realizzazione,   adeguamento   e
          manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di
          ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
          dell'infrastruttura informatica; 
                f-bis) installazione di impianti per la  ventilazione
          meccanica controllata (VMC) con recupero di calore; 
                f-ter)  acquisto  di  apparecchi  di   sanificazione,
          igienizzazione e purificazione  dell'aria  negli  ambienti,
          provvisti di sistemi di filtraggio delle  particelle  e  di
          distruzione di microrganismi presenti nell'aria. 
              4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio
          2021,  provvede  al  monitoraggio  delle   spese   di   cui
          all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,  n.  77,   per   il   personale   docente   e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   comunicando   le
          relative risultanze  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
          del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in  base  al
          monitoraggio    risulti    non    spesa,    e'    destinata
          all'attivazione  di  ulteriori  incarichi  temporanei   per
          l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con  ordinanza  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  adottate,  anche  in
          deroga  alle  disposizioni   vigenti,   misure   volte   ad
          autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici  regionali,
          nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
          ripartite ai sensi del comma 4-quater: 
                a) ad  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei  di
          personale docente con contratto a tempo determinato,  dalla
          data di  presa  di  servizio  fino  al  30  dicembre  2021,
          finalizzati al recupero degli apprendimenti,  da  impiegare
          in  base  alle  esigenze  delle   istituzioni   scolastiche
          nell'ambito della loro autonomia. In  caso  di  sospensione
          delle  attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito
          dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  di  cui  al
          periodo   precedente   assicura   lo   svolgimento    delle
          prestazioni con le modalita' del lavoro agile; 
                b) ad  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei  di
          personale  amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   con
          contratto a tempo  determinato,  dalla  data  di  presa  di
          servizio fino al 30 dicembre 2021, per  finalita'  connesse
          all'emergenza epidemiologica. 
              4-quater.  Le  risorse  di  cui  al  comma  4-ter  sono
          ripartite tra gli uffici scolastici regionali  con  decreto
          del Ministro dell'istruzione, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
          comma  4-ter  sono  adottate  nei  limiti   delle   risorse
          attribuite. 
              4-quinquies.  Il  comma  3  dell'articolo  231-bis  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          abrogato. 
              4-sexies.  Ai  fini  dell'avvio  dell'anno   scolastico
          2021/2022,   presso   ciascuna   prefettura.   -    ufficio
          territoriale del Governo  e  nell'ambito  della  conferenza
          provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
          tavolo di coordinamento, presieduto dal  prefetto,  per  la
          definizione del piu'  idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di
          inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
          servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   urbano   ed
          extraurbano, in funzione della disponibilita' di  mezzi  di
          trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad  agevolare  la
          frequenza scolastica anche  in  considerazione  del  carico
          derivante dal rientro in classe di tutti gli  studenti.  Al
          predetto tavolo di coordinamento partecipano il  presidente
          della provincia o il sindaco  della  citta'  metropolitana,
          gli altri sindaci eventualmente  interessati,  i  dirigenti
          degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione,  i
          rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano nonche'  delle  aziende  di
          trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
          il prefetto redige un documento operativo  sulla  base  del
          quale  le  amministrazioni  coinvolte   nel   coordinamento
          adottano  le  misure  di  rispettiva  competenza,  la   cui
          attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
          dell'eventuale adeguamento del citato documento  operativo.
          Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel  termine
          indicato  nel  suddetto  documento,  il   prefetto,   fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne   da'
          comunicazione al presidente della regione, che  adotta,  ai
          sensi dell'articolo 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.
          833, una  o  piu'  ordinanze,  con  efficacia  limitata  al
          pertinente   ambito   provinciale,   volte   a    garantire
          l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti
          pubblici  locali,  urbani  ed  extraurbani,  delle   misure
          organizzative  strettamente  necessarie  al  raggiungimento
          degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
          Le  scuole  modulano  il  piano  di  lavoro  del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  gli  orari  delle
          attivita' didattiche per i docenti e gli  studenti  nonche'
          gli orari degli  uffici  amministrativi  sulla  base  delle
          disposizioni  del  presente  comma.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate  vi
          provvedono nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              4-septies.  Al  fine  di  garantire  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2021/2022, e'  istituito  un  apposito
          fondo   nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro  per
          l'anno 2021. Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
          destinate alle istituzioni scolastiche che  necessitano  di
          completare l'acquisizione  degli  arredi  scolastici.  Alla
          copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari  a
          6 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto. 
              5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  4,  alle
          scuole dell'infanzia e alle scuole  primarie  e  secondarie
          paritarie,  facenti  parte   del   sistema   nazionale   di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e' erogato un contributo complessivo di  60  milioni
          di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a  favore
          delle  scuole  dell'infanzia.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
          uffici scolastici regionali in proporzione al numero  degli
          alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie  di
          cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici  regionali
          provvedono  al   successivo   riparto   in   favore   delle
          istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
          secondarie in proporzione  al  numero  di  alunni  iscritti
          nell'anno  scolastico  2020/2021.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, le scuole paritarie di cui  al  primo
          periodo pubblichino nel proprio sito internet: 
                a)   l'organizzazione   interna,   con    particolare
          riferimento    all'articolazione     degli     uffici     e
          all'organigramma; 
                b) le informazioni relative ai titolari di  incarichi
          di  collaborazione  o  consulenza,  compresi  gli   estremi
          dell'atto  di  conferimento  dell'incarico,  il  curriculum
          vitae e il compenso erogato; 
                c) il conto annuale del personale  e  delle  relative
          spese  sostenute,  con  particolare  riferimento  ai   dati
          relativi   alla   dotazione   organica   e   al   personale
          effettivamente in servizio e al relativo costo,  nonche'  i
          tassi di assenza; 
                d) i dati  relativi  al  personale  in  servizio  con
          contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
                e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo
          e del conto consuntivo; 
                f) le informazioni relative ai beni immobili  e  agli
          atti di gestione del patrimonio. 
              5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di  cui  al
          quarto  periodo  del  comma  5  comporta  la   revoca   del
          contributo di cui al medesimo comma 5. 
              5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: 
                  "623. Al fine di ridurre il  fenomeno  del  divario
          digitale  e  di  favorire  la  fruizione  della   didattica
          digitale  integrata,  le  istituzioni  scolastiche  possono
          chiedere  contributi  per  la  concessione  di  dispositivi
          digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
          agli  studenti  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  un
          indicatore  della  situazione  economica  equivalente   non
          superiore a 20.000 euro annui"; 
                b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: 
                  "624. Il beneficio di cui al comma 623 e'  concesso
          nel limite complessivo massimo di spesa di  20  milioni  di
          euro per  l'anno  2021.  A  tale  fine,  il  fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio  2015,  n.
          107, e' incrementato di  20  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021"; 
                c) il comma 625 e' abrogato. 
              5-quater. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          versa all'entrata del bilancio dello Stato gli  importi  ad
          essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo  del
          comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, nel testo vigente  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e  5
          si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   19,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.4,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel  settore  elettrico)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 19 (Misure urgenti per la scuola, l'universita' e
          la famiglia). - 1. Al fine di assicurare  la  fornitura  di
          mascherine di  tipo  FFP2  a  favore  degli  alunni  e  del
          personale scolastico in regime di autosorveglianza  di  cui
          all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022,  n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,
          n.  18,  sulla  base  di  un'attestazione  dell'istituzione
          scolastica  interessata   che   ne   comprovi   l'effettiva
          esigenza, le farmacie e gli altri  rivenditori  autorizzati
          che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi
          dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
          2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          febbraio  2022,  n.  11,  forniscono   tempestivamente   le
          suddette mascherine alle medesime istituzioni  scolastiche,
          maturando il diritto alla prestazione di cui  al  comma  2.
          Per  l'attuazione  del  primo   periodo,   il   fondo   per
          l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   per   l'anno
          scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma  4,  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e'
          incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni  di  euro
          nel 2022. 
              2. Al  fine  di  corrispondere  quanto  dovuto  per  la
          fornitura di cui al comma 1, il  Ministero  dell'istruzione
          provvede  tempestivamente  al   riparto   del   Fondo   per
          l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   per   l'anno
          scolastico 2021/2022 tra gli  uffici  scolastici  regionali
          per il successivo trasferimento, in unica soluzione,  delle
          somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita'
          attuative  sono  definite   con   decreto   del   Ministero
          dell'istruzione. 
              3. Agli oneri di cui al comma 1 si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 32. 
              3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6  giugno  2020,  n.  41,  le  parole:  «2020/2021  e
          2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma  5,  della
          predetta  legge,  con  ordinanza»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «2020/2021,  2021/2022,  2022/2023  e  2023/2024,
          anche in deroga all'articolo 4,  comma  5,  della  predetta
          legge, sia per il primo biennio di  validita'  che  per  il
          successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu'
          ordinanze». 
              3-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile  2004,
          n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno
          2004, n. 143, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
                «4-ter.  Per  gli   anni   scolastici   2022/2023   e
          2023/2024, l'aggiornamento  delle  graduatorie  di  cui  al
          primo periodo del comma 4 ha validita' biennale.  Eventuali
          procedure svolte o in corso di svolgimento  a  legislazione
          vigente  per  l'aggiornamento  delle  suddette  graduatorie
          continuano ad essere efficaci, salva la  riconduzione  alla
          vigenza biennale delle graduatorie medesime». 
              3-quater. All'articolo 17 del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
                «1-bis. Nelle  more  dell'adeguamento  dello  statuto
          dell'INVALSI, e' da intendersi che,  qualora  sia  nominato
          presidente dell'Istituto un suo dipendente, il  trattamento
          economico fondamentale del dipendente  continua  ad  essere
          corrisposto, insieme all'indennita' di carica». 
              3-quinquies.  Ai  fini  dell'ampliamento   dei   titoli
          universitari abilitanti  ai  sensi  dell'articolo  4  della
          legge 8 novembre 2021,  n.  163,  e  in  coerenza  con  gli
          obiettivi della riforma 1.6 della missione M4C1  del  PNRR,
          per le classi di laurea che danno titolo  all'accesso  alla
          professione di agrotecnico ai sensi  dell'articolo  55  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il  tirocinio  e'  svolto
          all'interno del corso di studio. 
              3-sexies. Al  comma  3  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «Il medesimo  personale  puo'  presentare
          domanda  di  assegnazione   provvisoria   e   utilizzazione
          nell'ambito  della  provincia  di   appartenenza   e   puo'
          accettare il conferimento di supplenza  per  l'intero  anno
          scolastico per altra tipologia o classe di concorso per  le
          quali abbia titolo.». 
              4.  In  considerazione  del  protrarsi   dell'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  i   dottorandi   che   hanno
          beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33,  commi
          2-bis e 2-ter, del decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
          convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.
          69 e che  terminano  il  percorso  di  dottorato  nell'anno
          accademico  2020/2021   possono   presentare   un'ulteriore
          richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine
          finale del  corso,  senza  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Resta ferma la possibilita' per le universita' di
          finanziare le borse di  studio  corrispondenti  al  periodo
          della proroga con proprie risorse, ovvero  a  valere  sulle
          risorse provenienti  da  convenzioni  con  altri  soggetti,
          pubblici o privati. 
              5. Della proroga di cui al  comma  4  possono  altresi'
          fruire i dottorandi non  percettori  di  borsa  di  studio,
          nonche' i pubblici dipendenti in congedo per  la  frequenza
          di un  dottorato  di  ricerca,  per  i  quali  la  pubblica
          amministrazione di appartenenza puo' prolungare il  congedo
          per un periodo pari a quello della  proroga  del  corso  di
          dottorato. 
              6. All'articolo 12 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, lettera d),  primo  periodo,  dopo  le
          parole  «provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria»   sono
          inserite le seguenti: «, esclusi  in  ogni  caso  i  figli,
          ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai  sensi
          della lettera c)»; 
                b) dopo il  comma  4-bis  e'  inserito  il  seguente:
          «4-ter.  Ai  fini  delle  disposizioni  fiscali  che  fanno
          riferimento alle persone indicate  nel  presente  articolo,
          anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
          quali non spetta la detrazione ai sensi  della  lettera  c)
          del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i  quali
          spetta tale detrazione.». 
              6-bis. All'articolo 12, comma 1,  del  decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: «Al riparto di cui al  periodo  precedente
          le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  partecipano
          limitatamente alla quota  di  risorse  indicate  dal  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  provvedono   alle
          finalita'  del  presente  articolo  secondo  il  rispettivo
          ordinamento».".