Art. 39 bis
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di
32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58,
comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato
mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle
seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e di
rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene
individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche
di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni
scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base
ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 834 del 15
ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno
scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo
stanziamento in esame.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 601 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una o
piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere
adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte:
a) alla definizione della data di inizio delle
lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto
dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della
conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti
procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,
anche in relazione alla data di cui alla lettera a),
nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche
relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni
vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma
restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se
successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e
fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale
attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e
il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione
dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare
l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
"Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni
ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione,
nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita
la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del
Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni relative ai
dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del
personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni
ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole
da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di
laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di
diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base
al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno
dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le
parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti:
"vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari
gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita'
di partecipazione, il termine di presentazione delle
domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso
sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli
valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
prove si intendono superate con una valutazione pari ad
almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
periferica del Ministero dell'istruzione";
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio
centrale" sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del
Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto
un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
ovvero tra i professori di prima fascia di universita'
statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i
consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei
settori della valutazione delle organizzazioni complesse o
del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero
dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non
generale del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di
dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due
prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200
punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con
la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono
soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i
titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti
messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
l'articolo 3-bis e' abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno
scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le
disposizioni di cui all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4,
del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c);
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto
2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio
superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio
parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento
del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e
Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che
realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso
formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva
comunque validita'. Qualora si determini una riduzione dei
livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle
attivita' svolte, sono derogate le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni
scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni
scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro
anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine di
tutelare l'interesse degli studenti alla continuita'
didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria
di mobilita' non prima di tre anni dalla precedente,
qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarita'
in una qualunque sede della provincia chiesta. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a
decorrere dalle operazioni di mobilita' relative all'anno
scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole
"1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti "1°
settembre 2021";
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in
sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I
componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono
unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto
della loro nomina secondo modalita' e termini previsti
nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente: "1-bis. Con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica";
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n.
115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere
dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire,
in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi
obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle
famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita'
medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo'
essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno,
fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie
ai sensi delle disposizioni vigenti".
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono
inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021";
b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono
aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse gia'
assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo,
al fine di garantire la continuita' didattica anche
nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70
milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali
beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre
2021".
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a
misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere
destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e
di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di
materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli
studenti con disabilita', disturbi specifici di
apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche
a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalita'
didattiche compatibili con la situazione emergenziale
nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e
didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione,
nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica;
f-bis) installazione di impianti per la ventilazione
meccanica controllata (VMC) con recupero di calore;
f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione,
igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti,
provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di
distruzione di microrganismi presenti nell'aria.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio
2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui
all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per il personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le
relative risultanze al Ministero dell'economia e delle
finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al
monitoraggio risulti non spesa, e' destinata
all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad
autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali,
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente con contratto a tempo determinato, dalla
data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021,
finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare
in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche
nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura lo svolgimento delle
prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario con
contratto a tempo determinato, dalla data di presa di
servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse
all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono
ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico
2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio
territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza
provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di
trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico
derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al
predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente
della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti
degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
il prefetto redige un documento operativo sulla base del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento
adottano le misure di rispettiva competenza, la cui
attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo.
Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da'
comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al
pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti
pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure
organizzative strettamente necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
Le scuole modulano il piano di lavoro del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle
attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche'
gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle
disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per
l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di
completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a
6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle
scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 60 milioni
di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore
delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro
dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli
alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di
cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti
nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al
presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo
periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi
di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi
dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum
vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai dati
relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i
tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo
e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al
quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del
contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario
digitale e di favorire la fruizione della didattica
digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono
chiedere contributi per la concessione di dispositivi
digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un
indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro annui";
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
"624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso
nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di
euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021";
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri
versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad
essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del
comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5
si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 19 (Misure urgenti per la scuola, l'universita' e
la famiglia). - 1. Al fine di assicurare la fornitura di
mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del
personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui
all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,
n. 18, sulla base di un'attestazione dell'istituzione
scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva
esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati
che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi
dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2022, n. 11, forniscono tempestivamente le
suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche,
maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2.
Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno
scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro
nel 2022.
2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la
fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione
provvede tempestivamente al riparto del Fondo per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno
scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali
per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle
somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita'
attuative sono definite con decreto del Ministero
dell'istruzione.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 32.
3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2020/2021 e
2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della
predetta legge, con ordinanza» sono sostituite dalle
seguenti: «2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,
anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta
legge, sia per il primo biennio di validita' che per il
successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu'
ordinanze».
3-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al
primo periodo del comma 4 ha validita' biennale. Eventuali
procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione
vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie
continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla
vigenza biennale delle graduatorie medesime».
3-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto
dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato
presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento
economico fondamentale del dipendente continua ad essere
corrisposto, insieme all'indennita' di carica».
3-quinquies. Ai fini dell'ampliamento dei titoli
universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della
legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli
obiettivi della riforma 1.6 della missione M4C1 del PNRR,
per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla
professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio e' svolto
all'interno del corso di studio.
3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il medesimo personale puo' presentare
domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione
nell'ambito della provincia di appartenenza e puo'
accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno
scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le
quali abbia titolo.».
4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno
beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi
2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.
69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno
accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore
richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine
finale del corso, senza oneri a carico della finanza
pubblica. Resta ferma la possibilita' per le universita' di
finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo
della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle
risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti,
pubblici o privati.
5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresi'
fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio,
nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza
di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica
amministrazione di appartenenza puo' prolungare il congedo
per un periodo pari a quello della proroga del corso di
dottorato.
6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le
parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono
inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli,
ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi
della lettera c)»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno
riferimento alle persone indicate nel presente articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.».
6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Al riparto di cui al periodo precedente
le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano
limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle
finalita' del presente articolo secondo il rispettivo
ordinamento».".