Art. 29 
 
         Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili 
 
  1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio  ((di
opere  indifferibili,))  di  cui  all'articolo  26,  comma   7,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  la  procedura  disciplinata  dai
commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
213 del 12 settembre 2022, si applica  anche  agli  interventi  degli
enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e  13)  e  lettera  d),
numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 . 
  2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
comma 1 considerano come importo preassegnato a  ciascun  intervento,
in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di  assegnazione
relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15  per
cento dell'importo gia'  assegnato  dal  predetto  provvedimento.  La
preassegnazione delle risorse di cui  al  primo  periodo  costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli  enti
locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui  al
comma 1 con le procedure  disciplinate  dall'articolo  5  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2022,
l'amministrazione  finanziatrice,  sentito  l'ente  locale,  provvede
all'annullamento della preassegnazione di cui al  secondo  periodo  o
della domanda di accesso. 
  3. Nei limiti degli importi  annuali  delle  risorse  preassegnate,
ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto  di  specifiche
esigenze espresse  dai  soggetti  attuatori  e  del  monitoraggio  in
itinere da  porre  in  essere  mediante  il  ricorso  ai  sistemi  di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,  puo'  rimodulare
la richiamata preassegnazione di contributo. 
  4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
delle  risorse   autorizzate   dall'articolo   34,   comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi  del  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio  2021,  n.  101,  nei  limiti   degli   stanziamenti   annuali
disponibili.