Art. 31 
 
((Realizzazione delle piattaforme)) per la gestione di informazioni e
  dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR ((da parte)) del
  Ministero dello sviluppo economico 
  1.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione  e
controllo delle misure previste dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR),  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale
Amministrazione  centrale  titolare  dei  previsti   interventi,   e'
autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di  piattaforme
informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione  e
la gestione dei relativi dati e processi a societa' ed enti in house. 
  2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione  delle  piattaforme  di
cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno  2022
si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  43.   Per   la   gestione   e
l'aggiornamento delle piattaforme di cui al  comma  1,  il  Ministero
dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unita'  di  missione
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.