Art. 32 
 
               Misure per accelerare la realizzazione 
                     degli investimenti pubblici 
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
  «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di  cui
al presente articolo mediante il  ricorso  a  procedure  aggregate  e
flessibili  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici,  garantendo
laddove necessario ((l'applicazione)) uniforme dei principi  e  delle
priorita' trasversali ((previsti)) dal Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  ed  agevolando  al  contempo  le   attivita'   di
monitoraggio e controllo degli interventi, in  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1, d'intesa con  le  amministrazioni  interessate,
((la  societa'))  Invitalia  S.p.A.  promuove  la  definizione  e  la
((stipulazione)) di appositi accordi quadro, ai  sensi  dell'articolo
54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'affidamento
dei servizi tecnici  e  dei  lavori.  I  soggetti  attuatori  che  si
avvalgono di una procedura  avente  ad  oggetto  accordi  quadro  per
servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita'  di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti  a
carico delle convenzioni di cui al comma 5.».