Art. 32 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario ((l'applicazione)) uniforme dei principi e delle priorita' trasversali ((previsti)) dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, ((la societa')) Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la ((stipulazione)) di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita' di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.».