Art. 33 
 
                 Disposizioni in materia di concorso 
              per l'accesso alla magistratura ordinaria 
 
  1. Al fine del raggiungimento  degli  obiettivi  di  riduzione  del
contenzioso pendente  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, anche tramite la celere assunzione di  nuovi  magistrati,
al decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Con decreto del Ministro  della  giustizia  possono  essere
disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante
strumenti informatici.»; 
    b) all'articolo 2, comma 1: 
      1) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  i  laureati
in possesso del diploma di laurea  in  giurisprudenza  conseguito  al
termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore  a
quattro anni;»; 
      2) le lettere i) e l) sono abrogate. 
    c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui  si  applicano,  a
loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono
soppresse. 
  2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in
forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i)
e l), del decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  nel  testo
vigente ((il giorno antecedente la data)) di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. I professori universitari di  ruolo  nominati  componenti  della
commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, nonche' di cui all'articolo 26-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  24  agosto  2021,   n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati,  a
richiesta, dal proprio  ateneo,  anche  parzialmente,  dall'attivita'
didattica. 
  4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2021,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  2021,
n.  147,  le  parole  «cui  si  applicano,  a  loro   richiesta,   le
disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse. 
  5. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023  e
di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno  2024,  cui  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.