Art. 34 
 
Estensione e rifinanziamento della  misura  ((del  PNRR))  in  favore
                  delle farmacie rurali sussidiate 
 
  1. Allo scopo di completare il programma  di  consolidamento  delle
farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo
1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso  pubblico  approvato
con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione ((territoriale
n. 305)) del 28 dicembre  2021,  attuativo  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente  3,  Investimento
1, sub investimento 1.2, puo' essere  concesso  anche  alle  farmacie
rurali sussidiate che operano in Comuni, centri  abitati  o  frazioni
con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori
del perimetro delle  aree  interne,  come  definito  dalla  mappatura
2021-2027  di  cui  all'accordo   di   partenariato   2021/2027.   Il
finanziamento e' concesso  alle  condizioni,  nei  limiti  e  con  le
modalita' ((previsti)) dall'avviso pubblico di cui al primo periodo. 
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
28 milioni di euro per l'anno 2022  in  favore  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse  del  Fondo
per  lo  sviluppo  e  la  coesione-programmazione  2021-2027  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.