Art. 29
Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili
1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio di
opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai
commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli
enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d),
numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento,
in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione
relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per
cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento. La
preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti
locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al
comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede
all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o
della domanda di accesso.
3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate,
ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche
esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in
itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, puo' rimodulare
la richiamata preassegnazione di contributo.
4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali
disponibili.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1°(gradi) gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e'
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento,
quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui alcomma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1°(gradi) gennaio 2022 e
la data di entrata in vigore del presente decreto, e'
emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un
certificato di pagamento straordinario recante la
determinazione, secondo le modalita' di cui al primo
periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo
alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal
1°(gradi) gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e'
effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui
al terzo e al quarto periodo. (75)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai
quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) gennaio
2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono
telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita'
definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del
contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei
lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) gennaio
2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono,
secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro
per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al
primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni di euro
agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le stazioni
appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti
delle risorse complessivamente stanziate per il
finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro,
utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di
cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente
articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di
offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro
medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro
di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le
previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25
del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate
dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1°(gradi) gennaio 2022 e fino al 31
dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su
accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1°(gradi) marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono
abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1°(gradi) gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio
2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
2022 (Disciplina delle modalita' di accesso al Fondo per
l'avvio di opere indifferibili):
«Art. 5 (Modalita' di presentazione delle istanze). -
1. Al fine della predisposizione dell'istanza di accesso al
Fondo, le amministrazioni statali istanti procedono, con
riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o
rientranti nei programmi di investimento dei quali
risultano titolari, all'istruttoria delle richieste di
finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante.
Conclusa l'istruttoria di cui al periodo precedente, le
amministrazioni competenti presentano l'istanza al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche con riguardo ai dati
che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti.»
«Art. 7 (Assegnazione contributo per gli enti locali
titolari di interventi PNRR). - 1. Gli enti locali
attuatori di uno o piu' interventi finanziati con le
risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte
integrante del presente decreto, che avviano le procedure
di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18
maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto
previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a
ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il
decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento
emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse
derivante dall'applicazione della percentuale indicata
nella colonna «%(percento) Incremento contributo
assegnato/da assegnare» all'importo gia' assegnato dal
predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui
al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento
delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione
finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i
decreti gia' emanati, entro dieci giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto, la preassegnazione del
contributo e per i decreti in corso di emanazione,
l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo.
Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori
risorse preassegnate, ciascuna amministrazione
finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze
espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in
itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2,
puo' rimodulare la richiamata preassegnazione di
contributo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si
procede in via preventiva alla valutazione delle
disponibilita' derivanti dall'art. 26, comma 6, del
decreto-legge n. 50 del 2022. In esito alle procedure di
affidamento avviate per opere pubbliche, la valutazione di
cui al precedente periodo viene verificata mensilmente da
ciascuna amministrazione attraverso il sistema informatico
di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, denominato ReGiS, la quale, conseguentemente,
procede all'assegnazione definitiva sulla base dei
risultati della predetta verifica. In relazione alle
verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione
statale finanziatrice comunica, entro cinque giorni dalla
chiusura del mese, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, le risorse finanziarie da riassegnare con le
procedure di cui all'art. 6.
3. Nel caso in cui, attraverso il sistema informatico
di cui al comma 2, venga rilevato il mancato avvio delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo
dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione
istante provvede all'annullamento della preassegnazione. In
relazione alle verifiche di cui al periodo precedente,
l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro il
31 gennaio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui
all'art. 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101(Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti):
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. (6)
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 34 (Revisione dei prezzari per appalti pubblici
e Fondo per l'avvio di opere indifferibili - Olimpiadi
Milano-Cortina). - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-ter, e'
inserito il seguente:
«7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e'
incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui
180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro
per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195
milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per
l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027.
L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a
900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo
1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101, e
quanto a 400 milioni di euro per la realizzazione delle
opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite
ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180
milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per
l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195
milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per
l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20
milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per
l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022,
160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per
l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2027;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2027;
4) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
5) l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno
2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2027;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
7) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di
euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2027;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2027.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri
della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data
9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice
civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano
Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di
Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente
scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con
funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte
le attivita' di gestione, organizzazione, promozione e
comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi,
tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio
Olimpico Congiunto, in conformita' agli impegni assunti
dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della
Carta Olimpica.
3. La Fondazione e' amministrata esclusivamente da un
consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui
membri puo' essere istituito un comitato di gestione con
composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il
consiglio di amministrazione e' composto da quattordici
membri, di cui:
a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno
dei quali con funzioni di presidente;
b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia,
dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina
d'Ampezzo;
c) uno, con funzioni di amministratore delegato,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la
Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano,
il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1
provvedono, su proposta dell'amministratore delegato
nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente
adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e
della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione,
ogni funzione e' svolta dall'amministratore delegato
nominato ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Dall'istituzione e dal funzionamento del
Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
4. All'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di
Commissari straordinari, dopo le parole: «adeguamento della
pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina
d'Ampezzo» sono inserite le seguenti: «e, entro il 31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma
di Trento, degli interventi di riqualificazione
dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocita' "Ice
rink Oval" di Baselga di Pine'.».