Art. 30
Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture
e servizi o di concessione di contributi pubblici
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 1046 e' aggiunto il seguente:
«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente,
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, le
risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere
utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei
medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle
attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».