Art. 32
Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
«6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui
al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e
flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo
laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attivita' di
monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto
previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la
societa' Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione
di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi
tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una
procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e
lavori non sostengono alcun onere per attivita' di centralizzazione
delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle
convenzioni di cui al comma 5.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la
definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed
accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in
particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante
apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione e la motivazione del provvedimento di
affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al
mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento della societa' Consip S.p.A. e delle centrali
di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle
amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e
nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, per le societa' in house statali, i contenuti
minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri
possono essere posti a carico delle risorse previste per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle
risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi
dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di
supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di
supporto di cui al presente articolo, le societa'
interessate possono provvedere con le risorse interne, con
personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione
dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.
6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di cui al
comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di supporto di
cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del
progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo
periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non superiore alla durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e'
riferita la prestazione lavorativa; il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile.
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli
investimenti di cui al presente articolo mediante il
ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove
necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le
amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A.
promuove la definizione e la stipulazione di appositi
accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei
servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si
avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro
per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per
attivita' di centralizzazione delle committenze in quanto
gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al
comma 5.».