Art. 33
Disposizioni in materia di concorso
per l'accesso alla magistratura ordinaria
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del
contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati,
al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere
disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante
strumenti informatici.»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) i laureati
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al
termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a
quattro anni;»;
2) le lettere i) e l) sono abrogate.
c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui si applicano, a
loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono
soppresse.
2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in
forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i)
e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo
vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della
commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, nonche' di cui all'articolo 26-bis, comma 2,
del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a
richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attivita'
didattica.
4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2021,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,
n. 147, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le
disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.
5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e
di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, 2, e 5 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, (nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La
nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un
concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in
relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno
vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione
dello stanziamento deliberato, puo' essere attivata la
procedura di reclutamento.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della
giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio,
i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti
nel quadriennio successivo e ne da' comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del
Ministro della giustizia possono essere disciplinate le
modalita' di svolgimento della prova scritta mediante
strumenti informatici.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre
elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto
civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di
diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e
tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di
ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna
delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere
da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio
sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a centootto
punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di
cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle
prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del
solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
con la sola formula «non idoneo».
6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura,
terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono
nominati componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una
o di entrambe le sottocommissioni, se formate,
limitatamente alle prove orali relative alla lingua
straniera della quale sono docenti.
7. Nulla e' innovato in ordine agli specifici
requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato
nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che
la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del
presente articolo deve essere diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.»
«Art. 2 (Requisiti per l'ammissione al concorso per
esami). - 1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai
fini dell'anzianita' minima di servizio necessaria per
l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in
piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica
dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni
dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque
anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito
il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di
seconda laurea, al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di
ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica
amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale
e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di
lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono
incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di
magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito al termine di un corso
universitario di durata prevista non inferiore a quattro
anni;
i) - l) (abrogate).
2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che
soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte
non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1,
comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle
leggi vigenti.
3.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non
ammette al concorso i candidati che, per le informazioni
raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora
non si provveda alla ammissione con riserva, il
provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati
almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova
scritta.
5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti
fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono
ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti
per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo,
anche coloro che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al
relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico
1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalita'
di cui al presente articolo.»
«Art. 5 (Commissione di concorso). - 1. La
commissione del concorso per esami e' nominata, nei
quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta,
con decreto del Ministro della giustizia, adottato a
seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della
magistratura.
1-bis. La commissione del concorso e' composta da un
magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalita', che la presiede, da venti magistrati
che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di
ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame, nominati su proposta del Consiglio universitario
nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei
patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati
su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono
essere nominati componenti della commissione di concorso i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi
titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di
preparazione al concorso per magistrato ordinario.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti della commissione, il Consiglio
superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati
che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle
funzioni. Non possono essere nominati i componenti che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
tre concorsi.
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, la commissione definisce i criteri per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
la valutazione delle prove orali sono definiti prima
dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione
dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti
della commissione, salvi i casi di forza maggiore e
legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al
Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata
partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di
tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il
Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del
componente e la sua sostituzione con le modalita' previste
dal comma 1.
4. Il presidente della commissione e gli altri
componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari
a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della
cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti
per la nomina.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente
della commissione, le relative funzioni sono svolte dal
magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in
ciascuna seduta.
6. Se i candidati che hanno portato a termine la
prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo
aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati
in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a
ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di
almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal
magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti,
prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della
medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni
candidato.
7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le
disposizioni dettate per le sottocommissioni e la
commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La
commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono
all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del
punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della
magistratura contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
9.
10. Le attivita' di segreteria della commissione e
delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo di area C in servizio presso il Ministero
della giustizia, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e
sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero
della giustizia competente per il concorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis, del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 recante
misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di
risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in
materia di giustizia, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis (Misure urgenti in materia di concorso
per il reclutamento di magistrati ordinari). - 1. Il
Ministero della giustizia e' autorizzato a indire un
concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute
nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento
magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente
previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti vacanti
nell'organico della magistratura.
2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione
esaminatrice e' composta da un magistrato il quale abbia
conseguito la sesta valutazione di professionalita', che la
presiede, da ventitre' magistrati che abbiano conseguito
almeno la terza valutazione di professionalita', da sei
professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti
nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del
Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio
nazionale forense. Non possono essere nominati componenti
della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed
i professori universitari che nei dieci anni precedenti
abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo,
attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al
concorso per magistrato ordinario.
3. La prova scritta del concorso per magistrato
ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di
sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione
omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5,
comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006,
la commissione esaminatrice tiene conto della capacita' di
sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati
devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla
dettatura.
4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno
portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento,
il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di
almeno venti candidati in seduta plenaria con la
partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta
tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,
secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da
esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente
presiedute dal presidente e dai magistrati piu' anziani
presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o
impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e
assistite ciascuna da un segretario. La commissione
delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle
sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati
scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione
in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti,
presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano. In
caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede.
Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina
gli elaborati di una delle materie oggetto della prova
relativamente ad ogni candidato.
5. Per il concorso di cui al comma 1, nonche' per
quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29
ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie
speciale, n. 91 del 19 novembre 2019, per l'espletamento
della prova orale il presidente forma per ogni seduta due
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo
criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal
presidente e dal magistrato piu' anziano presente alla
seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o
impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e
assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni
procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione
del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo comma, e
16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi
2, 3, 4 e 5, allo svolgimento del concorso per magistrato
ordinario indetto ai sensi del comma 1 si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«E' loro consentito di consultare i semplici testi
dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi
preventivamente comunicati alla commissione, e da questa
posti a loro disposizione previa verifica, o in
alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto
ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e'
loro consentita la consultazione dei predetti testi
normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del
Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono
individuate le modalita' operative e tecniche della
consultazione di cui al periodo precedente».
8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Presentazione della domanda). - 1. La
domanda di partecipazione al concorso per esami per
magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore
della magistratura, e' inviata telematicamente, secondo
modalita' da determinare nel bando di concorso, entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario il candidato e' residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i
candidati le cui domande sono inviate in difformita' da
quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.
3. Per i candidati, cittadini italiani, non
residenti nel territorio dello Stato, la modalita'
telematica di trasmissione delle domande di partecipazione
prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma».
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, e in particolare per far fronte ai
maggiori oneri connessi alla gestione delle previste
procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro
5.962.281 per l'anno 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-95. Omissis
96. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico.
Omissis.».