Art. 34 
 
Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR  in  favore  delle
                     farmacie rurali sussidiate 
 
  1. Allo scopo di completare il programma  di  consolidamento  delle
farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo
1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso  pubblico  approvato
con decreto del direttore dell'Agenzia per la  coesione  territoriale
n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3,  Investimento  1,  sub
investimento 1.2, puo' essere concesso  anche  alle  farmacie  rurali
sussidiate che operano in  Comuni,  centri  abitati  o  frazioni  con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del
perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027
di cui all'accordo di partenariato  2021/2027.  Il  finanziamento  e'
concesso alle condizioni, nei limiti  e  con  le  modalita'  previsti
dall'avviso pubblico di cui al primo periodo. 
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
28 milioni di euro per l'anno 2022  in  favore  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse  del  Fondo
per  lo  sviluppo  e  la  coesione-programmazione  2021-2027  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  della  legge  8
          marzo 1968, n.  221(Provvidenze  a  favore  dei  farmacisti
          rurali): 
                «Art. 2. -  L'accordo  collettivo  nazionale  di  cui
          all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre  1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni,
          stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e
          delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  la
          determinazione  dell'indennita'   di   residenza   prevista
          dall'articolo 115 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie
          approvate con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  in
          favore dei  titolari  delle  farmacie  rurali.  I  predetti
          criteri tengono conto della popolazione della  localita'  o
          agglomerato rurale in cui e' ubicata la  farmacia,  nonche'
          di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla
          localizzazione delle  farmacie,  nonche'  all'ampiezza  del
          territorio servito. 
                Fino  a  quando   non   viene   stipulato   l'accordo
          collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di
          residenza in favore  dei  titolari  delle  farmacie  rurali
          continua ad  essere  determinata  sulla  base  delle  norme
          preesistenti. 
                Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo  le
          norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
          ed in base alla presente legge, spetta un contributo  annuo
          a carico  dello  Stato  pari  alla  misura  dell'indennita'
          stabilita' ai commi  precedenti  a  favore  dei  farmacisti
          rurali, ridotta della quota dovuta dal comune. 
                Per i comuni e i centri abitati con popolazione  fino
          a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta'
          di concedere ai titolari delle  farmacie  rurali  di  nuova
          istituzione, nonche' ai dispensari di cui  al  terzo  comma
          dell'articolo 1, i locali idonei.». 
              - Il decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione
          territoriale, n. 305 del 28 dicembre  2021,  attuativo  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5,
          Componente 3, Investimento  1,  sub  investimento  1.2,  e'
          pubblicato sul sito  della  dell'Agenzia  per  la  coesione
          territoriale. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  "Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023": 
                «1.-176. Omissis 
                177. In attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
                Omissis.».