Art. 34
Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR in favore delle
farmacie rurali sussidiate
1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle
farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo
1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato
con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale
n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub
investimento 1.2, puo' essere concesso anche alle farmacie rurali
sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del
perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027
di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento e'
concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalita' previsti
dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la
coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 8
marzo 1968, n. 221(Provvidenze a favore dei farmacisti
rurali):
«Art. 2. - L'accordo collettivo nazionale di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per la
determinazione dell'indennita' di residenza prevista
dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie
approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in
favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti
criteri tengono conto della popolazione della localita' o
agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche'
di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla
localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del
territorio servito.
Fino a quando non viene stipulato l'accordo
collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di
residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali
continua ad essere determinata sulla base delle norme
preesistenti.
Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le
norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo
a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita'
stabilita' ai commi precedenti a favore dei farmacisti
rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino
a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta'
di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova
istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma
dell'articolo 1, i locali idonei.».
- Il decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione
territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5,
Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, e'
pubblicato sul sito della dell'Agenzia per la coesione
territoriale.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023":
«1.-176. Omissis
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
Omissis.».