Art. 34 bis
Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento
nell'ambito dell'attuazione del PNRR
1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse
del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli
incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto
puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante
contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,
per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie
oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50(Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da
altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni
al fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e
la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non
sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell'attivita' del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il
progettista puo' affidare a terzi attivita' di consulenza
specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale,
acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline
dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo
ferma la responsabilita' del progettista anche ai fini di
tali attivita'. Resta, comunque, ferma la responsabilita'
esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita'
organizzativa competente in relazione all'intervento,
individua preventivamente le modalita' organizzative e
gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante
sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore
dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche'
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a
tutte le misure mitigative e compensative, alle
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,
costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano
della performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione
dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta
attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli
incentivi di cui all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».