Art. 34 
 
Designazione   dell'autorita'   competente   per   l'esecuzione   del
  regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
  del 14 giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera  di
  servizi di contenuti online nel mercato interno. 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio  1997,  n.
249, e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Per  l'esecuzione  del  regolamento  (UE)  2017/1128  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla
portabilita' transfrontaliera di  servizi  di  contenuti  online  nel
mercato interno, l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e'
designata quale autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  5  del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 dicembre 2017. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del
citato regolamento (UE) 2017/2394, con i  poteri  di  indagine  e  di
esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati
conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonche' con i
poteri previsti dalla presente legge e  dall'articolo  2,  comma  20,
della legge 14 novembre 1995, n. 481». 
 
          Note all'art. 34: 
              -  Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.   249/1997
          (Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo), pubblicata nella  Gazz.  Uff.  31  luglio
          1997, n. 177, S.O., come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art.   1   (Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni).  -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni,   di   seguito   denominata
          «Autorita'», la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza di giudizio e di valutazione. 
                2.  Ferme  restando  le  attribuzioni   di   cui   al
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  il
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  assume  la
          denominazione di «Ministero delle comunicazioni». 
                3.  Sono  organi  dell'Autorita'  il  presidente,  la
          commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
          per i  servizi  e  i  prodotti  e  il  consiglio.  Ciascuna
          commissione e' organo collegiale costituito dal  presidente
          dell'Autorita'  e  da  due  commissari.  Il  consiglio   e'
          costituito dal presidente  e  da  tutti  i  commissari.  Il
          Senato della Repubblica e la Camera dei  deputati  eleggono
          due commissari  ciascuno,  i  quali  vengono  nominati  con
          decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
          ciascun deputato esprime il voto  indicando  un  nominativo
          per il consiglio. In caso di  morte,  di  dimissioni  o  di
          impedimento di un commissario, la Camera competente procede
          all'elezione di un nuovo commissario che  resta  in  carica
          fino alla scadenza ordinaria  del  mandato  dei  componenti
          l'Autorita'. Al commissario  che  subentri  quando  mancano
          meno di tre anni alla predetta scadenza  ordinaria  non  si
          applica il divieto di conferma di cui all'art. 2, comma  8,
          della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.  Il  presidente
          dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della
          Repubblica su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
          La   designazione    del    nominativo    del    presidente
          dell'Autorita' e' previamente sottoposta  al  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari ai  sensi  dell'art.  2
          della legge 14 novembre 1995, n. 481. I  commissari  ed  il
          presidente  sono  scelti  sulla  base  del  merito,   delle
          competenze e dalla conoscenza del settore, tra  persone  di
          riconosciuta  levatura  ed  esperienza  professionale,  che
          abbiano manifestato  e  motivato  il  proprio  interesse  a
          ricoprire tali  ruoli  ed  inviato  il  proprio  curriculum
          professionale. Prima della elezione  dei  commissari  e  la
          designazione  del  presidente,  i  curricula  ricevuti  dal
          Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri, entro  i  termini  e
          secondo le modalita' da questi fissati, sono pubblicati sui
          rispettivi siti istituzionali. 
                4.  La  Commissione  parlamentare   per   l'indirizzo
          generale  e  la  vigilanza  dei   servizi   radiotelevisivi
          verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli  1
          e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103  ,  dalla  legge  25
          giugno 1993, n. 206 , e dall'art. 1  del  decreto-legge  23
          ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 dicembre 1996, n. 650. 
                5.  Ai  componenti  dell'Autorita'  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11,  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481. 
                6.   Le   competenze   dell'Autorita'   sono    cosi'
          individuate: 
                  a) la commissione per le infrastrutture e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                    1)   esprime   parere    al    Ministero    delle
          comunicazioni  sullo  schema   del   piano   nazionale   di
          ripartizione delle frequenze da approvare con  decreto  del
          Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di  cui
          al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990,  n.  223,
          indicando le frequenze destinate al servizio di  protezione
          civile,   in   particolare   per   quanto    riguarda    le
          organizzazioni di volontariato e  il  Corpo  nazionale  del
          soccorso alpino; 
                    2) elabora, avvalendosi anche  degli  organi  del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'art.  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in  particolare  per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
                    3)  definisce,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art. 15 della legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  le
          misure  di  sicurezza  delle   comunicazioni   e   promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per l'eliminazione  delle  interferenze  elettromagnetiche,
          anche attraverso la modificazione di  impianti,  sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
                    4)  sentito  il  parere   del   Ministero   delle
          comunicazioni e nel rispetto della  normativa  comunitaria,
          determina gli standard per  i  decodificatori  in  modo  da
          favorire la fruibilita' del servizio; 
                    5) cura la tenuta del registro degli operatori di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi, i fornitori di servizi  di  intermediazione  on
          line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
          che offrono servizi in Italia, i fornitori  di  servizi  di
          piattaforma per  la  condivisione  di  video  di  cui  alle
          disposizioni attuative della  direttiva  (UE)  1808/2018  i
          prestatori di  servizi  della  societa'  dell'informazione,
          comprese le imprese di media monitoring e rassegne  stampa,
          nonche' quelle operanti nel settore del  video  on  demand,
          nonche' le imprese  editrici  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici o riviste e le agenzie  di  stampa  di  carattere
          nazionale,  nonche'  le  imprese  fornitrici   di   servizi
          telematici e di telecomunicazioni ivi  compresa  l'editoria
          elettronica e digitale; nel registro sono altresi'  censite
          le infrastrutture di  diffusione  operanti  nel  territorio
          nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito  regolamento  per
          l'organizzazione  e  la  tenuta  del  registro  e  per   la
          definizione dei  criteri  di  individuazione  dei  soggetti
          tenuti all'iscrizione diversi da quelli  gia'  iscritti  al
          registro alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                    6)  dalla  data  di   entrata   in   vigore   del
          regolamento di cui al numero  5)  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni concernenti la tenuta e  l'organizzazione  del
          Registro nazionale della stampa e  del  Registro  nazionale
          delle  imprese  radiotelevisive  contenute  nella  legge  5
          agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni,  e  nella
          legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonche'  nei  regolamenti  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
          1982, n. 268 , al decreto del Presidente  della  Repubblica
          15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della
          Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 .  Gli  atti  relativi  ai
          registri  di  cui  al  presente  numero  esistenti   presso
          l'ufficio del Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria
          sono trasferiti all'Autorita' ai fini  di  quanto  previsto
          dal numero 5); 
                    7) definisce  criteri  obiettivi  e  trasparenti,
          anche   con   riferimento   alle   tariffe   massime,   per
          l'interconnessione e per l'accesso alle  infrastrutture  di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 
                    8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
          delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che  i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio; 
                    9)  sentite  le  parti  interessate,  dirime   le
          controversie in tema di  interconnessione  e  accesso  alle
          infrastrutture di telecomunicazione  entro  novanta  giorni
          dalla notifica della controversia; 
                    10)  riceve  periodicamente  un'informativa   dai
          gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
          di  interruzione  del  servizio  agli  utenti,   formulando
          eventuali indirizzi sulle modalita'  di  interruzione.  Gli
          utenti interessati possono proporre  ricorso  all'Autorita'
          avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti  da
          un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
                    11)  individua,  in  conformita'  alla  normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo  e
          soggettivo degli eventuali obblighi di servizio  universale
          e  le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione   del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 
                    12)  promuove  l'interconnessione   dei   sistemi
          nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
                    13) determina, sentiti i soggetti interessati che
          ne facciano richiesta, i criteri di definizione  dei  piani
          di numerazione  nazionale  delle  reti  e  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
                    14)  interviene  nelle  controversie  tra  l'ente
          gestore del servizio  di  telecomunicazioni  e  gli  utenti
          privati; 
                    15)   vigila   sui   tetti   di    radiofrequenze
          compatibili con la salute umana e verifica che tali  tetti,
          anche   per   effetto   congiunto   di    piu'    emissioni
          elettromagnetiche, non vengano superati, anche  avvalendosi
          degli organi periferici del Ministero delle  comunicazioni.
          Il  rispetto  di   tali   indici   rappresenta   condizione
          obbligatoria   per   le   licenze    o    le    concessioni
          all'installazione     di     apparati     con     emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
                  b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
                    1) vigila  sulla  conformita'  alle  prescrizioni
          della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
                    2) emana direttive concernenti i livelli generali
          di qualita' dei servizi  e  per  l'adozione,  da  parte  di
          ciascun  gestore,  di  una  carta  del   servizio   recante
          l'indicazione di  standard  minimi  per  ogni  comparto  di
          attivita'; 
                    3) vigila sulle modalita'  di  distribuzione  dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma diffusa, fatte salve le competenze  attribuite  dalla
          legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,  nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle relazioni tra  gestori  di  reti  fisse  e  mobili  e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni; 
                    4) assicura il rispetto dei  periodi  minimi  che
          debbono  trascorrere  per   l'utilizzazione   delle   opere
          audiovisive da parte dei diversi servizi  a  partire  dalla
          data di edizione di ciascuna  opera,  in  osservanza  della
          normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali  diversi
          accordi tra produttori; 
                    4-bis)  svolge  i  compiti  attribuiti  dall'art.
          182-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e  successive
          modificazioni; 
                    5) in  materia  di  pubblicita'  sotto  qualsiasi
          forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
                    6)   verifica    il    rispetto    nel    settore
          radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori
          anche tenendo  conto  dei  codici  di  autoregolamentazione
          relativi al rapporto  tra  televisione  e  minori  e  degli
          indirizzi della Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
          generale e la vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi.  In
          caso di inosservanza delle norme in materia di  tutela  dei
          minori,  ivi  comprese  quelle  previste  dal   Codice   di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge  6  agosto
          1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche  se  il  fatto
          costituisce reato e indipendentemente  dall'azione  penale.
          Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal  Comitato
          di applicazione del Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
          minori viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei  notiziari  diffusi  in
          ore di massimo o di buon ascolto; 
                    7)  vigila  sul  rispetto  della   tutela   delle
          minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore
          delle comunicazioni di massa; 
                    8)   verifica    il    rispetto    nel    settore
          radiotelevisivo  delle  norme  in  materia  di  diritto  di
          rettifica; 
                    9) garantisce l'applicazione  delle  disposizioni
          vigenti   sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'    e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in materia di  equita'  di  trattamento  e  di  parita'  di
          accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella   trasmissione   di
          informazione e di propaganda elettorale ed emana  le  norme
          di attuazione; 
                    10) propone al Ministero delle  comunicazioni  lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio pubblico radiotelevisivo e  verifica  l'attuazione
          degli obblighi previsti nella  suddetta  convenzione  e  in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi   esprime   parere
          obbligatorio  entro   trenta   giorni   sullo   schema   di
          convenzione  e   sul   contratto   di   servizio   con   la
          concessionaria del servizio pubblico;  inoltre,  vigila  in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico; 
                    11) garantisce, anche alla luce dei  processi  di
          convergenza multimediale, che le rilevazioni  degli  indici
          di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione,
          su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di  diffusione,
          si  conformino  a  criteri  di  correttezza   metodologica,
          trasparenza, verificabilita' e certificazione da  parte  di
          soggetti  indipendenti  e  siano  realizzate  da  organismi
          dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore
          di riferimento. L'Autorita' emana le  direttive  necessarie
          ad assicurare il rispetto dei citati criteri e  principi  e
          vigila sulla loro attuazione. Qualora  l'Autorita'  accerti
          il mancato rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
          numero,  previa  diffida,   puo'   irrogare   al   soggetto
          inadempiente  una  sanzione  fino  all'1  per   cento   del
          fatturato  dell'anno  precedente  a  quello   in   cui   e'
          effettuata la  contestazione.  La  manipolazione  dei  dati
          tramite metodologie consapevolmente errate  ovvero  tramite
          la consapevole utilizzazione di dati  falsi  e'  punita  ai
          sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; 
                    12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
          dei sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa  siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
                    13) effettua il monitoraggio  delle  trasmissioni
          radiotelevisive,  anche   avvalendosi   degli   ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni; 
                    14) applica le  sanzioni  previste  dall'art.  31
          della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
                    15) favorisce l'integrazione delle  tecnologie  e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
                  c) il consiglio: 
                    1)   segnala   al   Governo   l'opportunita'   di
          interventi,   anche   legislativi,   in   relazione    alle
          innovazioni  tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul   piano
          interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; 
                    2)   garantisce   l'applicazione   delle    norme
          legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture  di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
                    3)  promuove  ricerche  e  studi  in  materia  di
          innovazione tecnologica e di  sviluppo  nel  settore  delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni,  che  viene  riordinato   in   «Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
          b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
                    4) adotta i regolamenti di cui al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
                    5)   adotta   le   disposizioni   attuative   del
          regolamento di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge
          23 ottobre 1996, n. 545 ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri  e  sulle
          modalita'  per  il   rilascio   delle   licenze   e   delle
          autorizzazioni  e  per  la  determinazione   dei   relativi
          contributi, nonche' il  regolamento  sui  criteri  e  sulle
          modalita'   di   rilascio   delle   concessioni   e   delle
          autorizzazioni  in  materia  radiotelevisiva   e   per   la
          determinazione dei relativi canoni e contributi; 
                    6) propone al  Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
                    7) verifica i bilanci ed  i  dati  relativi  alle
          attivita' ed alla proprieta'  dei  soggetti  autorizzati  o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento; 
                    8) accerta la effettiva sussistenza di  posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
                    9) assume le funzioni e le  competenze  assegnate
          al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287  ,
          che e' abrogato; 
                    10) accerta la mancata osservanza, da parte della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile   1975,   n.   103,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
                    11) esprime, entro trenta giorni dal  ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990,  n.  287;  decorso  tale
          termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza  di
          detto parere; 
                    12) entro il 30 giugno di ogni anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
                    13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
                    14) esercita tutte le  altre  funzioni  e  poteri
          previsti nella legge 14  novembre  1995,  n.  481,  nonche'
          tutte le altre funzioni  dell'Autorita'  non  espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti; 
                    14-bis)   garantisce   l'adeguata   ed   efficace
          applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  promuove
          equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi
          di intermediazione on line, anche  mediante  l'adozione  di
          linee guida, la promozione  di  codici  di  condotta  e  la
          raccolta di informazioni pertinenti. 
                7. Le competenze indicate al comma 6  possono  essere
          ridistribuite  con   il   regolamento   di   organizzazione
          dell'Autorita' di cui al comma 9. 
                7-bis.  Per   l'esecuzione   del   regolamento   (UE)
          2017/1128 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera di
          servizi  di   contenuti   online   nel   mercato   interno,
          l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni   e'
          designata quale autorita' competente ai sensi  dell'art.  5
          del regolamento (UE) 2017/ 2394 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 12 dicembre  2017.  L'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni svolge le  relative  funzioni,
          ai sensi dell'art. 3, numero  6),  del  citato  regolamento
          (UE) 2017/ 2394, con i poteri di indagine e  di  esecuzione
          di cui all'art.  9  dello  stesso  regolamento,  esercitati
          conformemente all'art. 10 del medesimo regolamento, nonche'
          con i poteri previsti dalla presente legge e  dall'art.  2,
          comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
                8. La separazione  contabile  e  amministrativa,  cui
          sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
          concessioni    o    autorizzazioni,     deve     consentire
          l'evidenziazione  dei   corrispettivi   per   l'accesso   e
          l'interconnessione       alle       infrastrutture       di
          telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
          servizio   universale   e    quella    dell'attivita'    di
          installazione e gestione delle infrastrutture  separata  da
          quella  di   fornitura   del   servizio   e   la   verifica
          dell'insussistenza di  sussidi  incrociati  e  di  pratiche
          discriminatorie.  La  separazione  contabile  deve   essere
          attuata  nel  termine  previsto  dal  regolamento  di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.
          545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996,  n.  650.  Le  imprese  operanti  nel  settore  delle
          telecomunicazioni     pubblicano     entro     due     mesi
          dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
          dati di bilancio, con l'evidenziazione  degli  elementi  di
          cui al presente comma. 
                9.  L'Autorita',  entro  novanta  giorni  dal   primo
          insediamento,    adotta    un    regolamento    concernente
          l'organizzazione  e  il   funzionamento,   i   bilanci,   i
          rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga  alle
          disposizioni  sulla  contabilita'  generale  dello   Stato,
          nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
          addetto, sulla base della disciplina contenuta nella  legge
          14 novembre  1995,  n.  481,  prevedendo  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e le  procedure  per  l'immissione
          nel ruolo del  personale  assunto  con  contratto  a  tempo
          determinato ai sensi del  comma  18.  L'Autorita'  provvede
          all'autonoma  gestione   delle   spese   per   il   proprio
          funzionamento nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo
          nel bilancio dello Stato ed iscritto in  apposito  capitolo
          dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle  modalita'
          operative e comportamentali del personale, dei dirigenti  e
          dei componenti della Autorita' attraverso  l'emanazione  di
          un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere  ed  i
          regolamenti  di  cui  al  presente  comma   sono   adottati
          dall'Autorita' con il  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti. 
                10.  Qualunque  soggetto,  portatore   di   interessi
          pubblici  o  privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi
          diffusi costituiti in associazioni o  comitati,  cui  possa
          derivare un pregiudizio dal provvedimento,  hanno  facolta'
          di   denunziare   violazioni   di   norme   di   competenza
          dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti. 
                11. L'Autorita' disciplina con  propri  provvedimenti
          le modalita' per la  soluzione  non  giurisdizionale  delle
          controversie che possono insorgere fra utenti  o  categorie
          di utenti ed un  soggetto  autorizzato  o  destinatario  di
          licenze oppure tra soggetti autorizzati  o  destinatari  di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in sede giurisdizionale fino a che non sia  stato  esperito
          un tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare
          entro  trenta  giorni   dalla   proposizione   dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione. 
                12. I  provvedimenti  dell'Autorita'  definiscono  le
          procedure  relative  ai  criteri  minimi   adottati   dalle
          istituzioni dell'Unione  europea  per  la  regolamentazione
          delle  procedure   non   giurisdizionali   a   tutela   dei
          consumatori  e  degli   utenti.   I   criteri   individuati
          dall'Autorita' nella definizione delle  predette  procedure
          costituiscono   principi   per   la    definizione    delle
          controversie  che  le  parti  concordino  di  deferire   ad
          arbitri. 
                13. L'Autorita' si avvale degli organi del  Ministero
          delle  comunicazioni   e   degli   organi   del   Ministero
          dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
          di  telecomunicazioni  nonche'   degli   organi   e   delle
          istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,  secondo  le
          norme  vigenti,  il  Garante  per  la   radiodiffusione   e
          l'editoria. Riconoscendo le esigenze di  decentramento  sul
          territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni  di
          governo,  di  garanzia  e   di   controllo   in   tema   di
          comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita'  i
          comitati  regionali  per  le  comunicazioni,  che   possono
          istituirsi   con   leggi   regionali   entro    sei    mesi
          dall'insediamento, ai quali  sono  altresi'  attribuite  le
          competenze  attualmente  svolte  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  individua  gli
          indirizzi  generali  relativi  ai  requisiti  richiesti  ai
          componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
          modi organizzativi e di finanziamento dei  comitati.  Entro
          il  termine  di  cui  al  secondo  periodo  e  in  caso  di
          inadempienza le funzioni  dei  comitati  regionali  per  le
          comunicazioni  sono  assicurate  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi  operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          adotta un  regolamento  per  definire  le  materie  di  sua
          competenza  che  possono  essere   delegate   ai   comitati
          regionali per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione  delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la  consulenza  di
          soggetti  o  organismi  di  riconosciuta   indipendenza   e
          competenza. Le  comunicazioni  dirette  all'Autorita'  sono
          esenti da bollo. L'Autorita' si  coordina  con  i  preposti
          organi dei Ministeri della difesa e  dell'interno  per  gli
          aspetti di comune interesse. 
                14.  Il  reclutamento  del  personale  di  ruolo  dei
          comitati   regionali   per   le    comunicazioni    avviene
          prioritariamente  mediante  le   procedure   di   mobilita'
          previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12  maggio
          1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          luglio  1995,  n.  273,  per  il  personale  in  ruolo  del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  che,  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  risulti
          applicato al  relativo  ispettorato  territoriale.  Analoga
          priorita' e' riconosciuta  al  personale  in  posizione  di
          comando  dall'Ente  poste  italiane   presso   gli   stessi
          ispettorati  territoriali,  nei  limiti   della   dotazione
          organica del  Ministero,  stabilita  dal  decreto-legge  23
          ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti  salvi
          dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 
                15.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il  Ministro  delle  comunicazioni  e  con  il
          Ministro del tesoro,  sono  determinati  le  strutture,  il
          personale ed i mezzi  di  cui  si  avvale  il  servizio  di
          polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni
          organiche del personale del Ministero dell'interno e  degli
          stanziamenti  iscritti  nello  stato  di  previsione  dello
          stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica.  Con  decreto
          del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con  il
          Ministro del tesoro,  sono  determinati  le  strutture,  il
          personale e i mezzi della Guardia di finanza per i  compiti
          d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione  e
          dell'editoria. 
                16. 
                17. E' istituito  il  ruolo  organico  del  personale
          dipendente dell'Autorita' nel  limite  di  duecentosessanta
          unita'.  Alla  definitiva   determinazione   della   pianta
          organica  si  procede  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e  con
          il Ministro per la funzione pubblica,  su  parere  conforme
          dell'Autorita', in base alla  rilevazione  dei  carichi  di
          lavoro,  anche  mediante  il  ricorso  alle  procedure   di
          mobilita'    previste    dalla    normativa    vigente    e
          compatibilmente con gli stanziamenti ordinari  di  bilancio
          previsti per il funzionamento dell'Autorita'. 
                18. L'Autorita', in aggiunta al personale  di  ruolo,
          puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
          determinato, disciplinato dalle norme di  diritto  privato,
          in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
          previste dall'art. 2, comma 30,  della  legge  14  novembre
          1995, n. 481. 
                19.  L'Autorita'   puo'   avvalersi,   per   motivate
          esigenze,  di   dipendenti   dello   Stato   o   di   altre
          amministrazioni pubbliche o di enti pubblici  collocati  in
          posizione  di  fuori  ruolo  nelle   forme   previste   dai
          rispettivi ordinamenti,  ovvero  in  aspettativa  ai  sensi
          dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, in numero
          non superiore, complessivamente, a trenta unita' e per  non
          oltre  il  20  per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali,
          lasciando non coperto un corrispondente numero di posti  di
          ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
          l'indennita'  prevista  dall'art.  41   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231. 
                20. In sede di prima attuazione della presente  legge
          l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento  del  personale
          di ruolo, nella misura massima del 50 per cento  dei  posti
          disponibili  nella  pianta  organica,   mediante   apposita
          selezione   proporzionalmente   alle   funzioni   ed   alle
          competenze trasferite nell'ambito del personale  dipendente
          dal  Ministero  delle  comunicazioni  e  dall'Ufficio   del
          Garante per la  radiodiffusione  e  l'editoria  purche'  in
          possesso   delle   competenze   e    dei    requisiti    di
          professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
          delle singole funzioni. 
                21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 2 della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  non
          derogate  dalle  disposizioni  della  presente  legge.   Le
          disposizioni del comma 9, limitatamente  alla  deroga  alle
          norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche'  dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995,  n.
          481, senza oneri a carico dello Stato. 
                22. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  del
          regolamento di organizzazione  previsto  dal  comma  9  del
          presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5,  12
          e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
          il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981,  n.
          416. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
          norme di cui ai commi 11 e 12 del  presente  articolo  sono
          abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6  della  legge  6  agosto
          1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
          con le disposizioni della presente legge.  Dalla  data  del
          suo  insediamento  l'Autorita'  subentra  nei  procedimenti
          amministrativi e giurisdizionali e  nella  titolarita'  dei
          rapporti attivi e passivi facenti capo al  Garante  per  la
          radiodiffusione e l'editoria. 
                23. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
          comunicazioni, sono emanati  uno  o  piu'  regolamenti,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400 , per individuare le competenze trasferite,  coordinare
          le  funzioni  dell'Autorita'  con  quelle  delle  pubbliche
          amministrazioni   interessate    dal    trasferimento    di
          competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di  dette
          amministrazioni e rivedere le relative piante organiche.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti
          sono abrogate le disposizioni legislative  e  regolamentari
          che disciplinano  gli  uffici  soppressi  o  riorganizzati,
          indicate nei regolamenti stessi. 
                24. 
                25. Fino all'entrata in  funzione  dell'Autorita'  il
          Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
          all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
          al Garante per la radiodiffusione e  l'editoria,  anche  ai
          fini di quanto previsto dall'art. 1-bis  del  decreto-legge
          31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 
                26. La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
                27. 
                28. E'  istituito  presso  l'Autorita'  un  Consiglio
          nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
          associazioni rappresentative delle  varie  categorie  degli
          utenti dei servizi di telecomunicazioni  e  radiotelevisivi
          fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
          sociologico,   psicologico,   pedagogico,    educativo    e
          massmediale, che si sono distinte  nella  affermazione  dei
          diritti e della dignita' della persona o delle  particolari
          esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
          utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita',  al
          Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici  e
          privati, che hanno  competenza  in  materia  audiovisiva  o
          svolgono attivita' in questi settori su tutte le  questioni
          concernenti la salvaguardia  dei  diritti  e  le  legittime
          esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del  processo
          comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di  confronto
          e di dibattito  su  detti  temi.  Con  proprio  regolamento
          l'Autorita'  detta   i   criteri   per   la   designazione,
          l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
          degli utenti e fissa il  numero  dei  suoi  componenti,  il
          quale non deve essere superiore a undici.  I  pareri  e  le
          proposte che attengono  alla  tutela  dei  diritti  di  cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.  675,
          sono trasmessi  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
                29. I  soggetti  che  nelle  comunicazioni  richieste
          dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
          l'esercizio della  propria  attivita'  non  rispondenti  al
          vero, sono puniti con le pene previste dall'art.  2621  del
          codice civile. 
                30. I soggetti che non provvedono, nei termini e  con
          le modalita' prescritti, alla comunicazione dei  documenti,
          dei dati e  delle  notizie  richiesti  dall'Autorita'  sono
          puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
          milione a  lire  duecento  milioni  irrogata  dalla  stessa
          Autorita'. 
                31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
          diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi  della  presente
          legge,  sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  lire  venti  milioni  a  lire   cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni dominanti o in applicazione del regolamento  (UE)
          2019/1150 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato  una
          sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al  2  per
          cento  e  non  superiore  al  5  per  cento  del  fatturato
          realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo  esercizio
          chiuso    anteriormente    alla     notificazione     della
          contestazione.   Se   l'inottemperanza   riguarda    ordini
          impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue  funzioni
          di tutela del diritto d'autore e dei diritti  connessi,  si
          applica  a  ciascun  soggetto  interessato   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al  2  per
          cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
          anteriormente  alla  notifica   della   contestazione.   Le
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          comma sono irrogate dall'Autorita'. 
                32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e  31,  se  la
          violazione e' di particolare  gravita'  o  reiterata,  puo'
          essere disposta nei confronti del  titolare  di  licenza  o
          autorizzazione   o   concessione   anche   la   sospensione
          dell'attivita', per un periodo non superiore ai  sei  mesi,
          ovvero la revoca.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2017/1128  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio   relativo   alla   portabilita'
          transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato
          interno (Testo rilevante ai fini del  SEE),  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2017/2394  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorita'
          nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa  che
          tutela i consumatori e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27  dicembre  2017,
          n. L 345. 
              - Il testo dell'art. 2 della legge n.  481/1995  (Norme
          per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'), pubblicata nella Gazz.  Uff.
          18 novembre 1995, n. 270, S.O, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
          pubblica utilita'). - 1. Sono  istituite  le  Autorita'  di
          regolazione di servizi di  pubblica  utilita',  competenti,
          rispettivamente, per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
          sistema idrico e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del
          quadro  complessivo  del   sistema   delle   comunicazioni,
          all'Autorita'  per  le  telecomunicazioni  potranno  essere
          attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema. 
                2.   Le   disposizioni    del    presente    articolo
          costituiscono principi generali cui si ispira la  normativa
          relativa alle Autorita'. 
                3. 
                4.  La  disciplina  e  la  composizione  di  ciascuna
          Autorita'  sono  definite  da  normative  particolari   che
          tengono conto delle specificita' di ciascun  settore  sulla
          base  dei  principi  generali  del  presente  articolo.  La
          presente  legge   disciplina   nell'art.   3   il   settore
          dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno
          disciplinati con appositi provvedimenti legislativi. 
                5. Le Autorita' operano  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione;  esse  sono
          preposte alla regolazione e al  controllo  del  settore  di
          propria competenza. Per i settori dell'energia elettrica  e
          del gas,  al  fine  di  tutelare  i  clienti  finali  e  di
          garantire   mercati   effettivamente   concorrenziali,   le
          competenze ricomprendono tutte le attivita' della  relativa
          filiera. 
                6.  Le  Autorita',  in  quanto  autorita'   nazionali
          competenti per la  regolazione  e  il  controllo,  svolgono
          attivita' consultiva e di  segnalazione  al  Governo  nelle
          materie  di  propria  competenza  anche   ai   fini   della
          definizione,  del  recepimento  e  della  attuazione  della
          normativa comunitaria. 
                7. Ciascuna Autorita' e' organo collegiale costituito
          dal presidente e da due membri, nominati  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente.
          Le designazioni effettuate  dal  Governo  sono  previamente
          sottoposte   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. In  nessun  caso  le  nomine  possono  essere
          effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle
          predette  Commissioni  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
          componenti.  Le  medesime  Commissioni  possono   procedere
          all'audizione delle persone designate.  In  sede  di  prima
          attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari
          si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
          parere; decorso tale termine il  parere  viene  espresso  a
          maggioranza assoluta. 
                8. I componenti di ciascuna Autorita' sono scelti fra
          persone dotate di alta e  riconosciuta  professionalita'  e
          competenza nel settore; durano in carica sette anni  e  non
          possono essere confermati. A pena  di  decadenza  essi  non
          possono esercitare, direttamente o  indirettamente,  alcuna
          attivita'   professionale   o   di    consulenza,    essere
          amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o  privati
          ne' ricoprire altri uffici pubblici  di  qualsiasi  natura,
          ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
          partiti politici ne' avere interessi  diretti  o  indiretti
          nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della
          medesima  Autorita'.  I  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche sono collocati fuori ruolo  per  l'intera  durata
          dell'incarico. 
                9. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico
          i componenti e i  dirigenti  delle  Autorita'  non  possono
          intrattenere, direttamente o  indirettamente,  rapporti  di
          collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese
          operanti nel settore di competenza; la violazione  di  tale
          divieto e' punita, salvo che il  fatto  costituisca  reato,
          con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
          somma tra 50 milioni di lire e l'importo del  corrispettivo
          percepito e, nel  massimo,  alla  maggiore  somma  tra  500
          milioni di lire e l'importo  del  corrispettivo  percepito.
          All'imprenditore che abbia violato tale divieto si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  allo  0,5  per
          cento del  fatturato  e,  comunque,  non  inferiore  a  300
          milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire,  e,
          nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito  sia
          stato  reiterato,  la   revoca   dell'atto   concessivo   o
          autorizzativo. I valori di tali  sanzioni  sono  rivalutati
          secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al  consumo
          per le famiglie di operai e impiegati rilevato  dall'ISTAT.
          Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano  ai
          dirigenti che negli ultimi quattro anni  di  servizio  sono
          stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. 
                10. I componenti  e  i  funzionari  delle  Autorita',
          nell'esercizio delle funzioni, sono  pubblici  ufficiali  e
          sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta  salva  la  riserva
          all'organo collegiale di  adottare  i  provvedimenti  nelle
          materie  di   cui   al   comma   12,   per   garantire   la
          responsabilita'  e  l'autonomia  nello  svolgimento   delle
          procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n.  241  ,  e  successive  modificazioni,  e  del   decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni,  si   applicano   i   principi   riguardanti
          l'individuazione  e  le  funzioni  del   responsabile   del
          procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione  tra
          funzioni di indirizzo e controllo, attribuite  agli  organi
          di vertice, e quelli concernenti le  funzioni  di  gestione
          attribuite ai dirigenti. 
                11.  Le  indennita'  spettanti   ai   componenti   le
          Autorita' sono determinate con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  del
          tesoro. 
                12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
          cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni: 
                  a) formula osservazioni e proposte  da  trasmettere
          al Governo e al Parlamento sui servizi  da  assoggettare  a
          regime di concessione o di autorizzazione e sulle  relative
          forme  di  mercato,  nei  limiti  delle  leggi   esistenti,
          proponendo   al   Governo   le   modifiche   normative    e
          regolamentari  necessarie  in  relazione   alle   dinamiche
          tecnologiche, alle condizioni di mercato ed  all'evoluzione
          delle normative comunitarie; 
                  b) propone i Ministri competenti gli schemi per  il
          rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei  singoli  atti
          di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
          contratti di programma; 
                  c) controlla che le condizioni e  le  modalita'  di
          accesso  per  i  soggetti  esercenti  i  servizi,  comunque
          stabilite, siano attuate nel rispetto  dei  principi  della
          concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento  alle
          singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
          di prestare il servizio in condizioni  di  eguaglianza,  in
          modo che tutte le ragionevoli esigenze degli  utenti  siano
          soddisfatte,  ivi  comprese  quelle  degli  anziani  e  dei
          disabili, garantendo altresi' il  rispetto:  dell'ambiente,
          la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; 
                  d)  propone  la  modifica  delle   clausole   delle
          concessioni  e  delle  convenzioni,  ivi  comprese   quelle
          relative all'esercizio in esclusiva, delle  autorizzazioni,
          dei contratti di programma in essere e delle condizioni  di
          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto
          dall'andamento del mercato  o  dalle  ragionevoli  esigenze
          degli   utenti,   definendo    altresi'    le    condizioni
          tecnico-economiche di accesso e  di  interconnessione  alle
          reti, ove previsti dalla normativa vigente; 
                  e)   stabilisce   e    aggiorna,    in    relazione
          all'andamento del mercato, la tariffa base, i  parametri  e
          gli  altri  elementi  di  riferimento  per  determinare  le
          tariffe di cui ai commi 17,18 e 19,  nonche'  le  modalita'
          per  il  recupero   dei   costi   eventualmente   sostenuti
          nell'interesse generale in modo da assicurare la  qualita',
          l'efficienza  del  servizio  e  l'adeguata  diffusione  del
          medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione
          degli obiettivi generali di carattere  sociale,  di  tutela
          ambientale e di uso efficiente  delle  risorse  di  cui  al
          comma  1  dell'art.  1,  tenendo  separato  dalla   tariffa
          qualsiasi  tributo  od   onere   improprio;   verifica   la
          conformita' ai criteri di cui alla presente  lettera  delle
          proposte  di  aggiornamento   delle   tariffe   annualmente
          presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
          esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
          della proposta; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale  termine,   le   tariffe   si   intendono   verificate
          positivamente; 
                  f) emana le direttive per la separazione  contabile
          e  amministrativa  e  verifica  i   costi   delle   singole
          prestazioni per assicurare, tra l'altro, la  loro  corretta
          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
          geografica  e  per   categoria   di   utenza   evidenziando
          separatamente gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura  del
          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
          quindi al confronto tra essi e i costi  analoghi  in  altri
          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
                  g) controlla lo svolgimento dei servizi con  poteri
          di   ispezione,   di   accesso,   di   acquisizione   della
          documentazione e delle notizie utili, determinando altresi'
          i casi di  indennizzo  automatico  da  parte  del  soggetto
          esercente il servizio  nei  confronti  dell'utente  ove  il
          medesimo soggetto non rispetti le clausole  contrattuali  o
          eroghi il servizio  con  livelli  qualitativi  inferiori  a
          quelli stabiliti nel regolamento  di  servizio  di  cui  al
          comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi  della
          lettera h); 
                  h) emana le direttive concernenti la  produzione  e
          l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti  i
          servizi  medesimi,  definendo  in  particolare  i   livelli
          generali  di   qualita'   riferiti   al   complesso   delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i
          soggetti esercenti il servizio  e  i  rappresentanti  degli
          utenti e dei  consumatori,  eventualmente  differenziandoli
          per settore e  tipo  di  prestazione;  tali  determinazioni
          producono gli effetti di cui al comma 37; 
                  i)  assicura  la  piu'  ampia   pubblicita'   delle
          condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del  settore  e
          dei  singoli  servizi,  anche  per  modificare   condizioni
          tecniche,   giuridiche   ed   economiche   relative    allo
          svolgimento  o  all'erogazione   dei   medesimi;   promuove
          iniziative volte a migliorare le  modalita'  di  erogazione
          dei  servizi;  presenta  annualmente  al  Parlamento  e  al
          Presidente del Consiglio dei ministri una  relazione  sullo
          stato dei servizi e sull'attivita' svolta; 
                  l)  pubblicizza  e  diffonde  la  conoscenza  delle
          condizioni di svolgimento dei servizi al fine di  garantire
          la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
          la possibilita' di migliori scelte da  parte  degli  utenti
          intermedi o finali; 
                  m)   valuta   reclami,   istanze   e   segnalazioni
          presentate  dagli  utenti  o  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da parte dei soggetti esercenti il  servizio  nei
          confronti dei quali interviene  imponendo,  ove  opportuno,
          modifiche alle modalita' di esercizio degli  stessi  ovvero
          procedendo alla revisione del regolamento  di  servizio  di
          cui al comma 37; 
                  n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
          soggetti esercenti il servizio al  fine  di  assicurare  la
          parita'  di  trattamento  tra  gli  utenti,  garantire   la
          continuita'  della  prestazione  dei  servizi,   verificare
          periodicamente la qualita' e l'efficacia delle  prestazioni
          all'uopo acquisendo  anche  la  valutazione  degli  utenti,
          garantire  ogni  informazione   circa   le   modalita'   di
          prestazione dei servizi e i relativi  livelli  qualitativi,
          consentire a utenti e consumatori il piu'  agevole  accesso
          agli uffici aperti al pubblico,  ridurre  il  numero  degli
          adempimenti  richiesti   agli   utenti   semplificando   le
          procedure per  l'erogazione  del  servizio,  assicurare  la
          sollecita risposta a reclami, istanze  e  segnalazioni  nel
          rispetto dei livelli qualitativi e tariffari; 
                  o) propone al Ministro competente la sospensione  o
          la decadenza della concessione  per  i  casi  in  cui  tali
          provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento; 
                  p) controlla  che  ciascun  soggetto  esercente  il
          servizio  adotti,  in  base  alla  direttiva  sui  principi
          dell'erogazione dei servizi  pubblici  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  del  27  gennaio  1994,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22  febbraio  1994,  una
          carta di servizio pubblico con indicazione di standard  dei
          singoli servizi e ne verifica il rispetto. 
                13. Il Ministro competente, se respinge  le  proposte
          di cui alle lettere b),  d)  e  o)  del  comma  12,  chiede
          all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente  i
          principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali
          attenersi. Il  Ministro  competente,  qualora  non  intenda
          accogliere la seconda proposta dell'Autorita',  propone  al
          Presidente del Consiglio dei ministri di  decidere,  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri,  in  difformita'
          esclusivamente per gravi e  rilevanti  motivi  di  utilita'
          generale. 
                14. A ciascuna Autorita'  sono  trasferite  tutte  le
          funzioni amministrative esercitate da organi statali  e  da
          altri enti e amministrazioni pubblici, anche a  ordinamento
          autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di
          entrata in vigore dei regolamenti di cui al  comma  28,  il
          Ministro competente  continua  comunque  ad  esercitare  le
          funzioni in precedenza ad esso attribuite  dalla  normativa
          vigente. Sono fatte salve  le  funzioni  di  indirizzo  nel
          settore spettanti al Governo e  le  attribuzioni  riservate
          alle autonomie locali. 
                15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si
          applicano gli articoli 12 e 13 del  testo  unico  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n. 670, e le relative norme  di  attuazione  contenute  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.
          381 , e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          marzo 1977, n. 235 . 
                16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme
          contenute negli  articoli  7,  8,  9  e  10  dello  statuto
          speciale, approvato con legge  costituzionale  26  febbraio
          1948, n. 4. 
                17. Ai fini della presente  legge  si  intendono  per
          tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
          imposte. 
                18. Salvo quanto previsto dall'art. 3 e unitamente ad
          altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di  cui
          al comma 12, lettera  e),  che  l'Autorita'  fissa  per  la
          determinazione della tariffa con il metodo  del  price-cap,
          inteso come  limite  massimo  della  variazione  di  prezzo
          vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti: 
                  a) tasso di  variazione  medio  annuo  riferito  ai
          dodici  mesi  precedenti  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT; 
                  b) obiettivo di variazione  del  tasso  annuale  di
          produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale. 
                19. Ai fini  di  cui  al  comma  18  si  fa  altresi'
          riferimento ai seguenti elementi: 
                  a) recupero di qualita'  del  servizio  rispetto  a
          standard prefissati per un periodo almeno triennale; 
                  b)  costi  derivanti  da  eventi  imprevedibili  ed
          eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  o  dalla
          variazione degli obblighi relativi al servizio universale; 
                  c)  costi  derivanti  dall'adozione  di  interventi
          volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso
          l'uso efficiente delle risorse. 
                20.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie   funzioni,
          ciascuna Autorita': 
                  a) richiede, ai  soggetti  esercenti  il  servizio,
          informazioni e documenti sulle loro attivita'; 
                  b) effettua controlli in ordine al  rispetto  degli
          atti di cui ai commi 36 e 37; 
                  c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
          caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso  di
          mancata ottemperanza da parte  dei  soggetti  esercenti  il
          servizio,  alle  richieste  di  informazioni  o  a   quelle
          connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero  nel  caso
          in cui le informazioni e i documenti  acquisiti  non  siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a  lire
          300 miliardi; in caso di reiterazione delle  violazioni  ha
          la facolta', qualora cio' non  comprometta  la  fruibilita'
          del  servizio  da  parte  degli   utenti,   di   sospendere
          l'attivita' di impresa fino a 6  mesi  ovvero  proporre  al
          Ministro competente la sospensione  o  la  decadenza  della
          concessione; 
                  d) ordina al  soggetto  esercente  il  servizio  la
          cessazione  di  comportamenti  lesivi  dei  diritti   degli
          utenti, imponendo, ai  sensi  del  comma  12,  lettera  g),
          l'obbligo di corrispondere un indennizzo; 
                  e) puo' adottare, nell'ambito  della  procedura  di
          conciliazione  o  di  arbitrato,  provvedimenti  temporanei
          diretti a  garantire  la  continuita'  dell'erogazione  del
          servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
          funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio. 
                21.  Il  Governo,  nell'ambito   del   documento   di
          programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorita'
          il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi  di  pubblica
          utilita' che  corrispondono  agli  interessi  generali  del
          Paese. 
                22. Le pubbliche amministrazioni e  le  imprese  sono
          tenute  a  fornire  alle  Autorita',  oltre  a  notizie   e
          informazioni, la  collaborazione  per  l'adempimento  delle
          loro funzioni. 
                23. Le Autorita' disciplinano, ai sensi del capo  III
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento,
          da adottare  entro  novanta  giorni  dall'avvenuta  nomina,
          audizioni periodiche  delle  formazioni  associative  nelle
          quali i consumatori e gli  utenti  siano  organizzati.  Nel
          medesimo regolamento sono altresi'  disciplinati  audizioni
          periodiche   delle   associazioni   ambientaliste,    delle
          associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e  lo
          svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti
          e sull'efficacia dei servizi. 
                24. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  uno  o  piu'  regolamenti
          emanati ai sensi dell'art. 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono definiti: 
                  a) le  procedure  relative  alle  attivita'  svolte
          dalle Autorita' idonee  a  garantire  agli  interessati  la
          piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio,
          in forma scritta e orale, e la verbalizzazione; 
                  b)  i  criteri,  le  condizioni,  i  termini  e  le
          modalita' per l'esperimento di procedure di conciliazione o
          di arbitrato in contraddittorio  presso  le  Autorita'  nei
          casi  di  controversie  insorte  tra  utenti   e   soggetti
          esercenti il servizio, prevedendo altresi' i  casi  in  cui
          tali procedure di  conciliazione  o  di  arbitrato  possano
          essere rimesse in prima istanza alle commissioni  arbitrali
          e conciliative istituite presso  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.  Fino  alla  scadenza
          del termine fissato per la presentazione delle  istanze  di
          conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i
          termini per il ricorso  in  sede  giurisdizionale  che,  se
          proposto, e' improcedibile. Il verbale di  conciliazione  o
          la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo. 
                25. La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
                26. La  pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle
          Autorita'  e'  assicurata  anche  attraverso  un   apposito
          bollettino pubblicato dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                27. Ciascuna Autorita'  ha  autonomia  organizzativa,
          contabile e amministrativa. Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto della  gestione,  soggetto  al  controllo  della
          Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
                28.  Ciascuna  Autorita',  con  propri   regolamenti,
          definisce, entro trenta giorni dalla sua  costituzione,  le
          norme   concernenti   l'organizzazione   interna    e    il
          funzionamento, la pianta organica del personale  di  ruolo,
          che non puo' eccedere le centoventi  unita',  l'ordinamento
          delle carriere, nonche', in base  ai  criteri  fissati  dal
          contratto collettivo di lavoro in  vigore  per  l'Autorita'
          garante della concorrenza e  del  mercato  e  tenuto  conto
          delle specifiche esigenze funzionali  e  organizzative,  il
          trattamento giuridico  ed  economico  del  personale.  Alle
          Autorita' non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,  fatto
          salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo. 
                29. Il regolamento del personale  di  ruolo  previsto
          nella  pianta  organica  di  ciascuna   Autorita'   avviene
          mediante pubblico concorso, ad  eccezione  delle  categorie
          per le quali sono previste assunzioni in base  all'art.  16
          della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,   e   successive
          modificazioni. In sede di prima attuazione  della  presente
          legge  ciascuna  Autorita'   provvede   mediante   apposita
          selezione anche nell'ambito  del  personale  dipendente  da
          pubbliche amministrazioni in possesso  delle  competenze  e
          dei requisiti di professionalita' ed  esperienza  richiesti
          per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale   da
          garantire la massima neutralita' e  imparzialita'  comunque
          nella misura massima del 50 per cento  dei  posti  previsti
          nella pianta organica. 
                30. Ciascuna autorita' puo' assumere, in  numero  non
          superiore a sessanta unita',  dipendenti  con  contratto  a
          tempo determinato  di  durata  non  superiore  a  due  anni
          nonche' esperti e  collaboratori  esterni,  in  numero  non
          superiore a dieci,  per  specifici  obiettivi  e  contenuti
          professionali, con contratti a tempo determinato di  durata
          non superiore a due anni che possono essere  rinnovati  per
          non piu' di due volte. 
                31. Il personale  dipendente  in  servizio  anche  in
          forza di contratto a tempo determinato presso le  Autorita'
          non puo' assumere altro impiego o incarico  ne'  esercitare
          altra  attivita'  professionale,  anche  se   a   carattere
          occasionale.  Esso,  inoltre,  non  puo'  avere   interessi
          diretti  o  indiretti  nelle  imprese   del   settore.   La
          violazione di tali divieti costituisce causa  di  decadenza
          dall'impiego ed e' punita, ove  il  fatto  non  costituisca
          reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel
          minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo,  alla  maggior
          somma tra 50 milioni di lire e l'importo del  corrispettivo
          percepito. 
                32. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sono  emanati,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          uno o piu' regolamenti  volti  a  trasferire  le  ulteriori
          competenze connesse  a  quelle  attribuite  alle  Autorita'
          dalla presente legge nonche' a riorganizzare o a sopprimere
          gli  uffici  e  a  rivedere  le  piante   organiche   delle
          amministrazioni pubbliche  interessate  dalla  applicazione
          della presente legge e cessano le competenze esercitate  in
          materia   dal    Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata
          in vigore dei regolamenti di cui  al  presente  comma  sono
          abrogate le disposizioni legislative  e  regolamentari  che
          disciplinano  gli   uffici   soppressi   riorganizzati.   I
          regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi  del
          precedente periodo. 
                33. Le Autorita', con  riferimento  agli  atti  e  ai
          comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti
          al loro controllo, segnalano  all'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato  la  sussistenza  di  ipotesi  di
          violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre  1990,
          n. 287. 
                34.  Per  le  materie  attinenti  alla  tutela  della
          concorrenza, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di  30
          giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in  ordine
          alla  definizione  delle  concessioni,  dei  contratti   di
          servizio   e   degli   altri   strumenti   di   regolazione
          dell'esercizio dei servizi nazionali. 
                35. Le concessioni rilasciate nei settori di  cui  al
          comma 1, la cui durata non puo' essere  superiore  ad  anni
          quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste
          dalla normativa vigente. 
                36.  L'esercizio  del  servizio  in  concessione   e'
          disciplinato  da  convenzioni  ed  eventuali  contratti  di
          programma stipulati tra l'amministrazione concedente  e  il
          soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in
          particolare, l'indicazione degli obiettivi generali,  degli
          scopi specifici e degli obblighi  reciproci  da  perseguire
          nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e
          le sanzioni in caso di inadempimento;  le  modalita'  e  le
          procedure di indennizzo automatico nonche' le modalita'  di
          aggiornamento,  revisione  e  rinnovo  del   contratto   di
          programma o della convenzione. 
                37. Il soggetto esercente il servizio  predispone  un
          regolamento di servizio nel rispetto dei  principi  di  cui
          alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui
          al comma 36. Le determinazioni delle Autorita'  di  cui  al
          comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione
          del regolamento di servizio. 
                38.  All'onere  derivante  dall'istituzione   e   dal
          funzionamento  delle  Autorita',  determinato  in  lire   3
          miliardi per il 1995 e in lire 20  miliardi,  per  ciascuna
          Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede: 
                  a) per il 1995, mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                  b) a decorrere dal  1996,  mediante  contributo  di
          importo  non  superiore  all'uno  per  mille   dei   ricavi
          dell'ultimo esercizio, versato dai  soggetti  esercenti  il
          servizio stesso; il  contributo  e'  versato  entro  il  31
          luglio di ogni anno nella misura  e  secondo  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                39. [Il Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
          adeguare il contributo a carico dei soggetti  esercenti  il
          servizio  in  relazione  agli  oneri  atti  a  coprire   le
          effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorita']. 
                40.  Le  somme  di  cui  al  comma  38,  lettera  b),
          afferenti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
          e all'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  sono
          versate direttamente ai bilanci dei predetti enti. 
                41.  Il  Ministro  del  tesoro  e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.».