Art. 35 
 
Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
  66, in materia di emissioni di gas  ad  effetto  serra.  Caso  ARES
  (2019) 7142023. 
 
  1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 66, le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricita'  fornita
nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di  riferimento
e dell'elettricita' fornita nell'anno di riferimento». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Il testo dell'art. 7-bis del decreto  legislativo  n.
          66/2005 (Attuazione  della  direttiva  2003/17/CE  relativa
          alla qualita' della benzina  e  del  combustibile  diesel),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005,  n.  96,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 7-bis (Obblighi di riduzione delle emissioni di
          gas serra). - 1.  I  fornitori  devono  assicurare  che  le
          emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo
          di vita per unita' di energia dei combustibili per i  quali
          hanno  assolto  l'accisa   nell'anno   di   riferimento   e
          dell'elettricita' fornita nell'anno  di  riferimento  siano
          inferiori almeno del 6 per  cento  rispetto  al  valore  di
          riferimento  per  i  carburanti   stabilito   nell'allegato
          V-bis.2. 
                1-bis. Ai fini della quantificazione  dell'intensita'
          delle emissioni di gas  ad  effetto  serra  per  unita'  di
          energia  prodotte  durante  il  ciclo  di  vita  dovute  ai
          carburanti e all'elettricita', i  fornitori  utilizzano  il
          metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I  fornitori
          che sono PMI utilizzano il metodo di  calcolo  semplificato
          di cui all'allegato V-bis.1. 
                2. A decorrere dal  1°  gennaio  2012,  entro  il  31
          gennaio  di   ciascun   anno,   i   fornitori   trasmettono
          annualmente al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  per  il  tramite  del  GSE,  una
          relazione, con valore di autocertificazione  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, e successive modificazioni, sulle emissioni dei gas
          a effetto serra dei combustibili per i quali hanno  assolto
          l'accisa  e  dell'elettricita'   fornita,   in   cui   sono
          specificate almeno le seguenti informazioni: 
                  a)  il  quantitativo  totale  di  ciascun  tipo  di
          combustibile o di elettricita' forniti  con  l'indicazione,
          ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine; 
                  b) le relative emissioni di gas  ad  effetto  serra
          prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia. 
                3.  La  relazione  di  cui  al  comma  2  e'  redatta
          utilizzando le definizioni e il metodo di  calcolo  di  cui
          all'allegato V-bis.1. 
                4.  La  relazione  di  cui  al  comma  2  e'  redatta
          utilizzando  il  formato  di  cui  all'allegato  IV   della
          direttiva  (UE)  2015/652  secondo  lo  standard  elaborato
          dall'AEA. Il formato e le modalita' di  trasmissione  della
          relazione sono pubblicati sul sito del GSE. 
                5. Nel caso in cui i  combustibili  per  i  quali  il
          fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti,  le
          loro emissioni di gas serra prodotte durante  il  ciclo  di
          vita per unita' di energia possono  essere  conteggiate  ai
          fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove  per  gli  stessi  sia
          stato accertato, ai sensi dell'art. 7-quater,  il  rispetto
          dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter,  commi
          da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui  all'art.
          7-quater, comma 5.  A  tal  fine  gli  operatori  economici
          rilasciano al fornitore, al momento della cessione di  ogni
          partita  di  biocarburante,  copia  di  un  certificato  di
          sostenibilita' rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale
          di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti di
          cui all'art. 7-quater, comma 1, ovvero di un accordo  o  di
          un sistema oggetto di  una  decisione  ai  sensi  dell'art.
          7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto
          dall'art.  1  della  direttiva  2009/30/CE,   nonche'   una
          dichiarazione, con valore di  autocertificazione  ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000,  n.  445,  e   successive   modificazioni,   relativa
          all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni  di  gas
          ad effetto serra prodotte durante il  ciclo  di  vita,  per
          unita' di energia, della stessa partita. 
                5-bis. A partire dal 1° gennaio  2018,  il  fornitore
          che immette  al  consumo  biocarburanti  anche  in  miscele
          utilizzati nel settore dell'aviazione  puo'  conteggiare  i
          biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo  di
          riduzione di cui al comma 1, solo ove per  gli  stessi  sia
          stato accertato, ai sensi dell'art. 7-quater,  il  rispetto
          dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter,  commi
          da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui  all'art.
          7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del  territorio  e  del  mare,  adottato  di
          concerto con il Ministero dello  sviluppo  economico,  sono
          definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti  ad
          uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo  di
          riduzione di cui al comma 1. 
                6. Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
          emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il  ciclo
          di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente alla
          metodologia indicata all'art. 7-quinquies. Le emissioni  di
          gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo  vita  degli
          altri  tipi  di  combustibili  e   dell'elettricita'   sono
          calcolate   conformemente   alla   metodologia    stabilita
          nell'allegato   V-bis.1.   Con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          adottato  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, sono definite disposizioni ai fini  del  calcolo
          dell'elettricita'  fornita  in   termini   quantitativi   e
          dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra. 
                7.   Il    fornitore    mantiene    a    disposizione
          dell'autorita' preposta agli accertamenti di  cui  all'art.
          8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi  al  pagamento
          dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai  quali
          sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del
          comma 2. 
                8.  L'operatore  economico  mantiene  a  disposizione
          dell'autorita' preposta agli accertamenti di  cui  all'art.
          8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi alla  cessione
          al   fornitore   della   partita   di   biocarburante,   la
          documentazione contenente i dati sulla base  dei  quali  ha
          prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5. 
                9. 
                10.  Un  gruppo  di  fornitori  puo'   scegliere   di
          ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui al comma 1.
          In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico.
          Le  modalita'  di  applicazione  delle   disposizioni   del
          presente comma sono stabilite  ai  sensi  dell'art.  7-bis,
          paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art.
          1 della direttiva 2009/30/CE. 
                11.   I   fornitori    trasmettono    al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          entro il 1° gennaio 2013, una  relazione  che  illustri  la
          possibilita' di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a
          quelle indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei
          seguenti metodi: 
                  a) la fornitura di energia elettrica per  qualsiasi
          tipo di veicolo stradale,  macchina  mobile  non  stradale,
          comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore
          agricolo o forestale o imbarcazione da diporto; 
                  b)  l'uso  di  qualsiasi  tecnologia,  compresi  la
          cattura  e  lo  stoccaggio  del  carbonio,  secondo  quanto
          stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
          successive modificazioni; 
                  c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del
          meccanismo di sviluppo  pulito  del  protocollo  di  Kyoto,
          secondo quanto stabilito nel decreto legislativo  4  aprile
          2006, n. 216, e successive modificazioni. 
                12. Il GSE redige e trasmette annualmente,  entro  il
          trenta maggio, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per conoscenza, ad  ISPRA,  un
          rapporto  sulla  esattezza,  sulla  completezza   e   sulla
          conformita' alle disposizioni  di  cui  al  comma  6  della
          relazione prevista al comma  2,  nonche'  sull'accertamento
          delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8.  Il
          GSE provvede ad assicurare  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare  l'accesso  alle
          informazioni  contenute  nella  banca  dati   relativa   ai
          biocarburanti    al    fine    di    garantire    ulteriori
          approfondimenti.».