Art. 36 
 
Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia  di
  sistema europeo per lo scambio di quote  di  emissione  dei  gas  a
  effetto serra. 
 
  1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 37 e' abrogato; 
    b)  alla  rubrica  dell'allegato  I,  le  parole:  «la   presente
direttiva» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  presente  decreto
legislativo». 
 
          Note all'art. 36: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del   decreto
          legislativo n. 47/2020  (Attuazione  della  direttiva  (UE)
          2018/410 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  14
          marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva  2003/87/CE  per
          sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto
          il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore  di
          basse emissioni  di  carbonio,  nonche'  adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla
          decisione (UE)  2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e  al
          funzionamento di una riserva stabilizzatrice del  mercato),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2020, n. 146. 
                «Art. 37 (Uso di  crediti,  utilizzabili  nell'ambito
          del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di  un
          accordo internazionale sui cambiamenti climatici). - 1.  Ai
          fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione  per  il
          periodo 2021-2030,  i  gestori  degli  impianti  esistenti,
          degli  impianti  nuovi  entranti  e  gli  operatori   aerei
          amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti  CERs
          ed  ERUs  che  rispettano  i  criteri  qualitativi  sanciti
          dall'art. 11-bis, paragrafi  da  2  a  4,  della  direttiva
          2003/87/CE e fino alla  quantita'  stabilita  dal  Comitato
          sulla base di quanto stabilito dallo stesso art. 11-bis  e,
          in particolare, dalle  misure  adottate  dalla  Commissione
          europea ai sensi dello stesso articolo.». 
              - Il testo della rubrica  dell'Allegato  I  del  citato
          decreto  legislativo  n.  47/2020,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Allegato I. Categorie di attivita' cui si applica il
          presente decreto legislativo.».