Art. 37 Designazione delle autorita' competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi. 1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 27: 1) al comma 1, le parole: «regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004»; 2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»; b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «e' designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorita' competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorita'»; c) all'articolo 66, comma 4, le parole: «ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017»; d) all'articolo 144-bis: 1) al comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita' di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformita' all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti»; 3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»; 4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394»; 5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «e' designata autorita' competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-octies del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorita' competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206». 3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE) 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394». 4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».
Note all'art. 37: - Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla coopera-zione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge. 1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorita' di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorita' di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. 2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento (UE) 2017/2394 anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita' a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita' pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro. 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'art. 20, comma 3. 6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo' ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. 8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro. 10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'. 14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.». - Il testo dell'art. 37-bis del citato decreto legislativo n. 206/2005, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorita' competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'art. 27 del presente codice. L'Autorita', sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e' diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellare preventivamente l'Autorita' in merito alla vessatorieta' delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei consumatori. 4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno. 5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorita' disciplina le modalita' di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonche' la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo' sentire le autorita' di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonche' le camere di commercio interessate o le loro unioni. 6. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.». - Il regolamento 2017/2394/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regola mento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2017, n. L 345. - La direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 aprile 1993, n. L 95. - Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 206/2005, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice. 2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo nonche' dell'art. 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del presente Codice. 4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo. 5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.». - Il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364. - Il testo dell'art. 144-bis del citato decreto legislativo n. 206/2005, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorita' nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del medesimo art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, in materia di: a) - b); c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I; d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I; e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II; f) - g); h) contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorita' competenti ai sensi dell'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'art. 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'art. 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita' di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'art. 9 del citato regolamento, in conformita' all'art. 10 del medesimo regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'art. 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 137. 4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'art. 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo' avvalersi, in particolare, dei comuni. 5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonche' relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonche' nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 4. 7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 12. 8. Ai sensi degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorita' competente attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'art. 27. 9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394. 9-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata quale organismo responsabile ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302. In relazione al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata autorita' competente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) 2018/302, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del presente codice. 9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) e' designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le finalita' di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.». - Il testo dell'art. 51-octies del decreto legislativo n. 79/2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 51-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative). - 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 1-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorita' competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». - La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2015, n. L 326. - La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304. - La direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 giugno 1990, n. 158. - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 169/2014 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2014, n. 271, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 3 (Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento). - 1. L'organismo responsabile di cui all'art. 28 del regolamento e' individuato nell'Autorita' e svolge le seguenti funzioni: a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto; b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'art. 1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto; c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. 2. L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e puo' effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni. 4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attivita' espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'art. 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. 5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore, trascorsi novanta giorni dalla presentazione puo' presentare un reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorita', adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta, a norma dell'art. 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione. 6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. 7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, ai fini della designazione prevista all'art. 12 del regolamento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilita' e a mobilita' ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e le modalita' in base ai quali sono designate dette stazioni. 8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e 2, all'Autorita' sono assegnate ulteriori dieci unita' di personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalita' previste dall'art. 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, gia' previste a legislazione vigente, di cui al medesimo art. 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.». - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 129/2015 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 2015, n. 191, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 3 (Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento). - 1. L'organismo responsabile di cui all'art. 25 del regolamento e' individuato nell'Autorita' di regolazione dei trasporti e svolge le seguenti funzioni: a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto; b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento; c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. 2. L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) n. 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e puo' effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali. 4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attivita' espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'art. 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. 5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento puo' inoltrare un reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorita', adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta, a norma dell'art. 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione. 6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.».