Art. 37 
 
Designazione  delle  autorita'  competenti   per   l'esecuzione   del
  regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
  del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
  responsabili  dell'esecuzione  della   normativa   che   tutela   i
  consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004,  e  loro
  poteri minimi. 
 
  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 27: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «regolamento  2006/2004/CE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  ottobre  2004,  sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione
della normativa che  tutela  i  consumatori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004»; 
      2) al comma  2,  le  parole:  «regolamento  2006/2004/CE»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»; 
    b) all'articolo 37-bis, comma 1,  dopo  le  parole:  «L'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato» sono inserite  le  seguenti:
«e' designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE)   2017/2394,    quale    autorita'    competente    responsabile
dell'applicazione della direttiva  93/13/CEE  del  Consiglio,  del  5
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti  stipulati
con i consumatori. In materia di accertamento  e  di  sanzione  delle
violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27
del presente codice. L'Autorita'»; 
    c) all'articolo 66, comma 4, le parole: «ai  sensi  dell'articolo
3, lettera c), del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento  (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12  dicembre
2017»; 
    d) all'articolo 144-bis: 
      1) al comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 3, lettera c),
del regolamento (CE)  n.  2006/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche' le disposizioni vigenti nelle
ulteriori materie per le quali e' prevista  la  competenza  di  altre
autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita'  competente,  ai
sensi del medesimo articolo 3, lettera  c),  del  citato  regolamento
(CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  3,
numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni  vigenti
nelle ulteriori materie per le quali e'  prevista  la  competenza  di
altre  autorita'  nazionali,  svolge   le   funzioni   di   autorita'
competente,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  3,  numero  6),  del
regolamento (UE) 2017/2394»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  le   altre
autorita'  competenti  ai  sensi  dell'articolo  3,  numero  6),  del
regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i  poteri  minimi
di cui all'articolo  9  dello  stesso  regolamento  e  li  esercitano
conformemente all'articolo 10 del  medesimo  regolamento,  conservano
gli ulteriori e piu' ampi  poteri  loro  attribuiti  dalla  normativa
vigente. Con  riferimento  alle  infrazioni  lesive  degli  interessi
collettivi   dei   consumatori   in   ambito    nazionale,    escluse
dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita'
di cui al primo  periodo  del  presente  comma,  fermi  restando  gli
ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente,
esercitano i medesimi poteri di  indagine  e  di  esecuzione  di  cui
all'articolo 9 del citato regolamento, in conformita' all'articolo 10
del medesimo regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti
appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le  notizie  e  le
informazioni secondo le  competenze  e  le  modalita'  stabilite  dai
rispettivi regolamenti»; 
      3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE)  n.  2006/2004»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»; 
      4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera c),  e  4,
del citato regolamento  (CE)  n.  2006/2004»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9  e  10  del  regolamento
(UE) 2017/2394»; 
      5) al comma 9-bis,  secondo  periodo,  le  parole:  «svolge  le
funzioni di autorita' competente ai sensi  dell'articolo  3,  lettera
c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «e' designata  autorita'
competente ai sensi dell'articolo 5,  paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) 2017/2394». 
  2. Dopo  il  comma  1  dell'articolo  51-octies  del  codice  della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato  del  turismo,  di
cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.
79, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e'
designata, ai sensi dell'articolo 5,  paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) 2017/2394  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12
dicembre    2017,    quale    autorita'    competente    responsabile
dell'applicazione  della  direttiva  (UE)  2015/2302  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai  pacchetti
turistici  e  ai  servizi  turistici  collegati,  che   modifica   il
regolamento  (CE)  n.  2006/2004  e  la  direttiva   2011/83/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento  e  di  sanzione
delle violazioni della citata direttiva (UE)  2015/2302,  si  applica
l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206». 
  3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto  legislativo  4  novembre
2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE) 2006/2004» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394». 
  4. Al comma 2 dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  29  luglio
2015, n.  129,  le  parole:  «regolamento  (CE)  n.  2006/2004»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Il testo dell'art.  27  del  decreto  legislativo  n.
          206/2005 (Codice del consumo, a  norma  dell'art.  7  della
          legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazz.  Uff.
          8  ottobre  2005,  n.  235,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
          1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  di
          seguito denominata "Autorita'",  esercita  le  attribuzioni
          disciplinate dal presente articolo  anche  quale  autorita'
          competente  per   l'applicazione   del   regolamento   (UE)
          2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          dicembre  2017,  sulla  coopera-zione  tra   le   autorita'
          nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa  che
          tutela i consumatori e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge. 
                1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'art.
          19, comma 3, la competenza  ad  intervenire  nei  confronti
          delle condotte dei professionisti che integrano una pratica
          commerciale scorretta, fermo  restando  il  rispetto  della
          regolazione   vigente,   spetta,    in    via    esclusiva,
          all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  che
          la esercita in base ai poteri di cui al presente  articolo,
          acquisito   il   parere   dell'Autorita'   di   regolazione
          competente. Resta ferma la competenza  delle  Autorita'  di
          regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi  di
          violazione della regolazione che non integrino gli  estremi
          di una pratica commerciale scorretta. Le Autorita'  possono
          disciplinare  con  protocolli   di   intesa   gli   aspetti
          applicativi    e     procedimentali     della     reciproca
          collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. 
                2.  L'Autorita',  d'ufficio  o  su  istanza  di  ogni
          soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,  inibisce
          la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e  ne
          elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
          poteri  investigativi  ed  esecutivi  di  cui   al   citato
          regolamento  (UE)  2017/2394  anche   in   relazione   alle
          infrazioni non transfrontaliere.  Per  lo  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi  della
          Guardia  di  finanza  che  agisce  con  i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto   e   dell'imposta   sui   redditi.   L'intervento
          dell'Autorita' e'  indipendente  dalla  circostanza  che  i
          consumatori interessati si  trovino  nel  territorio  dello
          Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in  un
          altro Stato membro. 
                3.  L'Autorita'  puo'  disporre,  con   provvedimento
          motivato,  la  sospensione   provvisoria   delle   pratiche
          commerciali   scorrette,   laddove   sussiste   particolare
          urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
          al professionista e, se il committente non  e'  conosciuto,
          puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
          pratica   commerciale   ogni   informazione    idonea    ad
          identificarlo. L'Autorita'  puo',  altresi',  richiedere  a
          imprese, enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso  le
          informazioni   ed   i   documenti   rilevanti    al    fine
          dell'accertamento   dell'infrazione.   Si   applicano    le
          disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e  4,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
                3-bis. L'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, in conformita' a quanto disposto dall'art.  9  del
          regolamento (UE) 2017/2394 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo'  ordinare,  anche  in
          via cautelare, ai fornitori  di  servizi  di  connettivita'
          alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche  o
          di  telecomunicazione  nonche'  agli   operatori   che   in
          relazione  ad  esse  forniscono  servizi  telematici  o  di
          telecomunicazione la rimozione di  iniziative  o  attivita'
          destinate ai consumatori italiani e diffuse  attraverso  le
          reti telematiche o di telecomunicazione che  integrano  gli
          estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari
          dei predetti ordini, disposti ai sensi del  primo  periodo,
          hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle
          quali sono gestori o in  relazione  alle  quali  forniscono
          servizi, al fine di evitare  la  protrazione  di  attivita'
          pregiudizievoli per i consumatori  e  poste  in  essere  in
          violazione del presente codice. In caso di  inottemperanza,
          senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato ai sensi del  primo
          periodo  del  presente  comma,  l'Autorita'   stessa   puo'
          applicare una sanzione amministrativa fino a  5.000.000  di
          euro. 
                4. In  caso  di  inottemperanza,  senza  giustificato
          motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art.
          14,  comma  2,  della  legge  10  ottobre  1990,  n.   287,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le  informazioni
          o  la   documentazione   fornite   non   siano   veritiere,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
                5. L'Autorita' puo' disporre  che  il  professionista
          fornisca prove sull'esattezza dei dati  di  fatto  connessi
          alla pratica commerciale se, tenuto  conto  dei  diritti  o
          degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
          altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti
          giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se
          tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
          di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni  caso,
          al  professionista  l'onere  di  provare,  con  allegazioni
          fattuali, che egli  non  poteva  ragionevolmente  prevedere
          l'impatto della pratica  commerciale  sui  consumatori,  ai
          sensi dell'art. 20, comma 3. 
                6. Quando la pratica  commerciale  e'  stata  o  deve
          essere diffusa attraverso la stampa periodica o  quotidiana
          ovvero per via radiofonica o televisiva o  altro  mezzo  di
          telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere,
          richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. 
                7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza  e
          gravita'  della  pratica  commerciale,   l'Autorita'   puo'
          ottenere  dal  professionista   responsabile   l'assunzione
          dell'impegno di  porre  fine  all'infrazione,  cessando  la
          diffusione  della  stessa  o  modificandola  in   modo   da
          eliminare i profili  di  illegittimita'.  L'Autorita'  puo'
          disporre la pubblicazione della dichiarazione  dell'impegno
          in questione a cura e spese  del  professionista.  In  tali
          ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
          puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire
          il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento
          dell'infrazione. 
                8. L'Autorita', se  ritiene  la  pratica  commerciale
          scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora  portata
          a conoscenza del pubblico, o la continuazione,  qualora  la
          pratica sia gia' iniziata. Con  il  medesimo  provvedimento
          puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
          pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
          un'apposita  dichiarazione  rettificativa,   in   modo   da
          impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
          produrre effetti. 
                9.  Con  il  provvedimento  che  vieta   la   pratica
          commerciale   scorretta,   l'Autorita'   dispone    inoltre
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravita'
          e della durata  della  violazione.  Nel  caso  di  pratiche
          commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi 3  e  4,
          la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro. 
                10. Nei casi  riguardanti  comunicazioni  commerciali
          inserite  sulle  confezioni   di   prodotti,   l'Autorita',
          nell'adottare i provvedimenti indicati nei  commi  3  e  8,
          assegna per la loro esecuzione un termine che  tenga  conto
          dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
                11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato, con proprio regolamento, disciplina  la  procedura
          istruttoria, in modo da garantire  il  contraddittorio,  la
          piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
                12.  In  caso  di  inottemperanza  ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a
          5.000.000  euro.  Nei  casi  di  reiterata   inottemperanza
          l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
                13.  Per  le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          conseguenti  alle  violazioni  del  presente   decreto   si
          osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
          nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative
          di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro
          trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento
          dell'Autorita'. 
                14. Ove la pratica commerciale  sia  stata  assentita
          con provvedimento amministrativo,  preordinato  anche  alla
          verifica del  carattere  non  scorretto  della  stessa,  la
          tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano
          interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
          al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto
          provvedimento. 
                15. E' comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
          a norma dell'art. 2598  del  codice  civile,  nonche',  per
          quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di
          atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto
          d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
          norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e
          successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di
          origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.». 
              -  Il  testo  dell'art.  37-bis  del   citato   decreto
          legislativo n. 206/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art.  37-bis  (Tutela   amministrativa   contro   le
          clausole  vessatorie).  -  1.  L'Autorita'  garante   della
          concorrenza e del mercato e' designata, ai sensi  dell'art.
          5, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2017/2394,  quale
          autorita' competente responsabile  dell'applicazione  della
          direttiva 93/13/CEE  del  Consiglio,  del  5  aprile  1993,
          concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
          i consumatori. In materia di  accertamento  e  di  sanzione
          delle  violazioni  della  citata  direttiva  93/13/CEE,  si
          applica l'art. 27 del presente codice. L'Autorita', sentite
          le associazioni  di  categoria  rappresentative  a  livello
          nazionale d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di  cui  ai
          commi successivi, dichiara la vessatorieta' delle  clausole
          inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che
          si concludono mediante adesione a  condizioni  generali  di
          contratto o con la  sottoscrizione  di  moduli,  modelli  o
          formulari. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,
          secondo le modalita' previste dal  regolamento  di  cui  al
          comma 5. In  caso  di  inottemperanza,  a  quanto  disposto
          dall'Autorita' ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
          10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  2.000  euro  a  20.000  euro.
          Qualora le informazioni o  la  documentazione  fornite  non
          siano   veritiere,   l'Autorita'   applica   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
                2. Il  provvedimento  che  accerta  la  vessatorieta'
          della clausola  e'  diffuso  anche  per  estratto  mediante
          pubblicazione  su  apposita  sezione  del   sito   internet
          istituzionale dell'Autorita', sul sito  dell'operatore  che
          adotta la clausola  ritenuta  vessatoria  e  mediante  ogni
          altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di
          informare  compiutamente  i  consumatori  a  cura  e  spese
          dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni
          di cui al presente comma, l'Autorita' applica una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
                3.  Le  imprese   interessate   hanno   facolta'   di
          interpellare preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alla
          vessatorieta' delle clausole che intendono  utilizzare  nei
          rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalita'
          previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorita'  si
          pronuncia sull'interpello entro il  termine  di  centoventi
          giorni dalla richiesta, salvo che le  informazioni  fornite
          risultino gravemente inesatte, incomplete o non  veritiere.
          Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello
          non possono essere successivamente valutate  dall'Autorita'
          per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma
          la responsabilita' dei  professionisti  nei  confronti  dei
          consumatori. 
                4. In materia di tutela giurisdizionale,  contro  gli
          atti dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente
          articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta
          salva  la  giurisdizione  del   giudice   ordinario   sulla
          validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento  del
          danno. 
                5. L'Autorita', con proprio  regolamento,  disciplina
          la  procedura  istruttoria  in   modo   da   garantire   il
          contraddittorio e l'accesso agli  atti,  nel  rispetto  dei
          legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento
          l'Autorita' disciplina le modalita' di consultazione con le
          associazioni  di  categoria   rappresentative   a   livello
          nazionale e con le camere di commercio interessate  o  loro
          unioni attraverso l'apposita sezione del sito  internet  di
          cui  al  comma  2  nonche'  la  procedura  di   interpello.
          Nell'esercizio  delle  competenze  di   cui   al   presente
          articolo,  l'Autorita'  puo'  sentire   le   autorita'   di
          regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti
          interessati  operano,  nonche'  le  camere   di   commercio
          interessate o le loro unioni. 
                6. Le attivita' di  cui  al  presente  articolo  sono
          svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il regolamento 2017/2394/UE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
          responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
          consumatori e che abroga il regola mento (CE) n. 2006/2004,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2017, n. L 345. 
              - La direttiva n. 93/13/CEE del  Consiglio  concernente
          le  clausole  abusive  nei  contratti   stipulati   con   i
          consumatori e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 aprile 1993, n.
          L 95. 
              - Il testo dell'art. 66 del citato decreto  legislativo
          n. 206/2005, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
          1. Al fine di  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nelle Sezioni da I a  IV  del  presente  Capo  da
          parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni
          di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e  144  del
          presente Codice. 
                2.  L'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e   del
          Mercato,  d'ufficio  o  su  istanza  di  ogni  soggetto   o
          organizzazione  che  ne   abbia   interesse,   accerta   le
          violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I  a  IV  del
          presente Capo nonche' dell'art. 141-sexies, commi 1, 2 e 3,
          ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 
                3.  In  materia  di  accertamento  e  sanzione  delle
          violazioni, si applica l'art. 27, commi  da  2  a  15,  del
          presente Codice. 
                4.  L'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e   del
          Mercato svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi
          dell'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2017,
          nelle materie di cui alle Sezioni da I a  IV  del  presente
          Capo. 
                5. E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario. E' altresi' fatta salva la  possibilita'
          di  promuovere   la   risoluzione   extragiudiziale   delle
          controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie
          di cui alle sezioni da I a IV del presente  capo,  mediante
          il ricorso alle procedure  di  cui  alla  parte  V,  titolo
          II-bis, del presente codice.». 
              - Il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  sulla  cooperazione  tra  le  autorita'
          nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa  che
          tutela i consumatori («Regolamento sulla  cooperazione  per
          la tutela dei consumatori»), pubblicato  nella  G.U.U.E.  9
          dicembre 2004, n. L 364. 
              -  Il  testo  dell'art.  144-bis  del  citato   decreto
          legislativo n. 206/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art.  144-bis   (Cooperazione   tra   le   autorita'
          nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero
          dello sviluppo economico, salve le disposizioni in  materia
          bancaria,  finanziaria,  assicurativa  e  di   sistemi   di
          pagamento e le competenze delle autorita'  indipendenti  di
          settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita'
          competente ai sensi dell'art. 3, numero 6), del regolamento
          (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 dicembre 2017, nonche'  le  disposizioni  vigenti  nelle
          ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di
          altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di  autorita'
          competente, ai sensi del medesimo art. 3,  numero  6),  del
          regolamento (UE) 2017/2394, in materia di: 
                  a) - b); 
                  c) garanzia nella vendita dei beni di  consumo,  di
          cui alla parte IV, titolo III, capo I; 
                  d) credito al  consumo,  di  cui  alla  parte  III,
          titolo II, capo II, sezione I; 
                  e) commercio elettronico, di cui  alla  parte  III,
          titolo III, capo II; 
                  f) - g); 
                  h) contratti di multiproprieta', contratti relativi
          ai prodotti per le vacanze di lungo termine,  contratti  di
          rivendita e di scambio, di cui alla parte III,  titolo  IV,
          capo I. 
                2. Il Ministero dello sviluppo economico e  le  altre
          autorita' competenti ai sensi dell'art. 3, numero  6),  del
          regolamento (UE)  2017/2394,  che  dispongono  di  tutti  i
          poteri minimi di cui all'art. 9 dello stesso regolamento  e
          li  esercitano  conformemente  all'art.  10  del   medesimo
          regolamento, conservano gli ulteriori e  piu'  ampi  poteri
          loro attribuiti dalla normativa  vigente.  Con  riferimento
          alle  infrazioni  lesive  degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori in ambito nazionale, escluse  dall'applicazione
          del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita' di  cui
          al primo periodo del presente  comma,  fermi  restando  gli
          ulteriori  e  piu'  ampi  poteri  loro   attribuiti   dalla
          normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine
          e di esecuzione di cui all'art. 9 del  citato  regolamento,
          in conformita' all'art. 10 del  medesimo  regolamento,  con
          facolta'  di  avvalersi  anche  di  soggetti  appositamente
          incaricati, che  acquisiscono  i  dati,  le  notizie  e  le
          informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite
          dai rispettivi regolamenti. 
                3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e
          2, il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, nonche' del Corpo della Guardia di finanza che
          agisce con i poteri ad esso attribuiti  per  l'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione  con
          altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di
          cui all'art. 139, puo'  avvalersi  delle  associazioni  dei
          consumatori e degli utenti di cui all'art. 137. 
                4. Ferme  restando  la  disciplina  sanzionatoria  in
          materia di indicazione dei prezzi di cui  all'art.  17  del
          presente codice e le disposizioni di cui all'art. 22, comma
          3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  ai  fini
          dell'applicazione  del  regolamento   (UE)   2017/2394   il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  per  lo  svolgimento
          delle funzioni di  cui  al  comma  1,  puo'  avvalersi,  in
          particolare, dei comuni. 
                5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui
          al comma 2, nonche'  relativamente  all'applicazione  delle
          sanzioni di  cui  ai  commi  6  e  7,  sono  stabilite  con
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera
          d), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  in  modo  da
          garantire il contraddittorio,  la  piena  cognizione  degli
          atti e la verbalizzazione. 
                6. Nei casi di rifiuto, omissione  o  ritardo,  senza
          giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le
          informazioni   richieste,   nell'ambito    delle    proprie
          competenze,  dal  Ministero   dello   sviluppo   economico,
          riguardanti   fattispecie   di   infrazioni   nazionali   o
          intracomunitarie, nonche' nel caso  in  cui  siano  esibiti
          documenti  o  fornite  informazioni   non   veritiere,   si
          applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 4. 
                7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti  nei
          confronti  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   dai
          soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali
          o  intracomunitarie,  si  applicano  le  sanzioni  di   cui
          all'art. 27, comma 12. 
                8. Ai sensi degli articoli 3, numero 6), 5,  9  e  10
          del regolamento (UE)  2017/2394,  in  materia  di  pratiche
          commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III,  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 27, commi 1 e  2,
          in  relazione  alle  funzioni   di   autorita'   competente
          attribuite all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato. Per  i  profili  sanzionatori,  nell'ambito  delle
          proprie competenze, l'Autorita' garante della concorrenza e
          del mercato provvede ai sensi dell'art. 27. 
                9. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  designa
          l'ufficio    unico     di     collegamento     responsabile
          dell'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394. 
                9-bis. L'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato e' designata quale organismo responsabile ai  sensi
          dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302. In
          relazione al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorita' garante
          della concorrenza e  del  mercato  e'  designata  autorita'
          competente  ai  sensi  dell'art.  5,   paragrafo   1,   del
          regolamento (UE) 2017/2394. In materia  di  accertamento  e
          sanzione delle violazioni  del  medesimo  regolamento  (UE)
          2018/302, si applica l'art.  27,  commi  da  2  a  15,  del
          presente codice. 
                9-ter. Il Centro nazionale della rete europea  per  i
          consumatori  (ECC-NET)   e'   designato   quale   organismo
          competente a fornire assistenza ai consumatori in  caso  di
          controversia tra un  consumatore  e  un  professionista  ai
          sensi dell'art. 8 del regolamento  (UE)  2018/302.  Per  le
          finalita' di cui al primo periodo si applica  la  procedura
          di cui all'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26
          marzo 2010, n. 59.». 
              - Il testo dell'art. 51-octies del decreto  legislativo
          n. 79/2011 (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
          ordinamento e mercato del turismo,  a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n.  246,  nonche'  attuazione
          della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
          multiproprieta', contratti  relativi  ai  prodotti  per  le
          vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di
          scambio), pubblicato nella Gazz. Uff.  6  giugno  2011,  n.
          129, S.O., come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «Art.   51-octies   (Applicazione   delle    sanzioni
          amministrative). - 1. Fermo restando quanto  previsto  agli
          articoli 51-septies,  comma  1,  e  51-novies,  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del  mercato,  d'ufficio  o  su
          istanza di ogni soggetto  o  organizzazione  che  ne  abbia
          interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di  cui
          all'art. 51-septies, ne  inibisce  la  continuazione  e  ne
          elimina  gli  effetti,  avvalendosi  a   tal   fine   degli
          strumenti,  anche  sanzionatori,   previsti   dal   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
                1-bis. L'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato e' designata, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  1,
          del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorita' competente
          responsabile   dell'applicazione   della   direttiva   (UE)
          2015/2302 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25
          novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi
          turistici collegati, che modifica il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio e che abroga la  direttiva  90/314/CEE  del
          Consiglio. In materia di accertamento e di  sanzione  delle
          violazioni  della  citata  direttiva  (UE)  2015/2302,   si
          applica l'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». 
              - La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai  pacchetti
          turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
          regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          direttiva 90/314/CEE del  Consiglio,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 11 dicembre 2015, n. L 326. 
              - La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sui diritti  dei  consumatori,  recante  modifica
          della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e  della  direttiva
          1999/44/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che
          abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva
          97/7/CE  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304. 
              - La direttiva 90/314/CEE del Consiglio  concernente  i
          viaggi, le vacanze  ed  i  circuiti  "tutto  compreso",  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 23 giugno 1990, n. 158. 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
          169/2014 (Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle
          disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica
          il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai  diritti  dei
          passeggeri   nel   trasporto   effettuato   con   autobus),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2014, n. 271,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.    3    (Organismo    nazionale    responsabile
          dell'applicazione  del  regolamento).  -   1.   L'organismo
          responsabile  di  cui  all'art.  28  del   regolamento   e'
          individuato nell'Autorita' e svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  vigilare  sulla   corretta   applicazione   del
          regolamento   ed   effettuare   monitoraggi   e    indagini
          conoscitive sui servizi di cui al regolamento  stesso,  per
          quanto ivi previsto; 
                  b) istruire e valutare  i  reclami,  presentati  ai
          sensi  dell'art.  28,  paragrafo  3,  secondo  comma,   del
          regolamento, ai  fini  dell'accertamento  delle  infrazioni
          degli obblighi previsti dal regolamento,  relativamente  ai
          servizi regolari, di cui all'art. 1, commi 3, 4, e  5,  del
          presente decreto; 
                  c) accertare le violazioni delle  disposizioni  del
          regolamento ed irrogare le sanzioni previste  dal  presente
          decreto. 
                2.    L'Autorita'    e'     altresi'     responsabile
          dell'applicazione   del   regolamento    (UE)    2017/2394,
          relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. 
                3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai  commi
          1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire dai vettori,  dagli  enti
          di gestione delle stazioni o da  qualsiasi  altro  soggetto
          interessato informazioni e documentazione e puo' effettuare
          verifiche e ispezioni  presso  i  vettori  e  gli  enti  di
          gestione delle stazioni. 
                4. L'Autorita'  riferisce  al  Parlamento  in  ordine
          all'applicazione del regolamento e all'attivita'  espletata
          con  riferimento  all'anno  solare  precedente  nell'ambito
          della relazione di cui all'art. 37, comma 5, primo periodo,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive  modificazioni.  Ogni  volta  che   lo   ritenga
          necessario, l'Autorita' puo' avanzare al  Parlamento  e  al
          Governo proposte di modifica del  presente  decreto,  anche
          con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. 
                5. Ogni passeggero, dopo aver presentato  un  reclamo
          al vettore, trascorsi novanta  giorni  dalla  presentazione
          puo'  presentare  un  reclamo  all'Autorita'  per  presunte
          infrazioni al regolamento, anche avvalendosi  di  strumenti
          telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche
          stabilite  con  provvedimento  della  medesima   Autorita',
          adottato entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
          presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta,  a  norma
          dell'art. 4, i reclami pervenuti ai fini  dell'accertamento
          dell'infrazione. 
                6. Per i servizi regolari di competenza  regionale  e
          locale  i  reclami  possono  essere  inoltrati  anche  alle
          competenti   strutture   regionali   che    provvedono    a
          trasmetterli, unitamente ad ogni  elemento  utile  ai  fini
          della definizione del  procedimento  per  l'accertamento  e
          l'irrogazione   delle   sanzioni   di   cui   all'art.   4,
          all'Autorita' con periodicita'  mensile.  Con  decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sono
          individuate le  predette  strutture  regionali  sulla  base
          delle indicazioni fornite dalle singole regioni. 
                7.  Fermo  restando  quanto  previsto  nel   presente
          articolo  in   ordine   ai   compiti   ed   alle   funzioni
          dell'Autorita', le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano
          le stazioni di autobus che forniscono assistenza a  persone
          con disabilita'  o  a  mobilita'  ridotta,  ai  fini  della
          designazione  prevista  all'art.  12  del  regolamento  cui
          provvede il Ministero.  Al  fine  di  garantire  la  tutela
          uniforme dei diritti delle  persone  con  disabilita'  e  a
          mobilita'  ridotta,   con   decreto   non   avente   natura
          regolamentare  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i
          criteri e le modalita' in  base  ai  quali  sono  designate
          dette stazioni. 
                8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e
          2, all'Autorita' sono assegnate ulteriori dieci  unita'  di
          personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente
          da pubbliche amministrazioni,  con  le  modalita'  previste
          dall'art. 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
          Alla copertura del relativo onere si  provvede  nell'ambito
          delle risorse, gia' previste a legislazione vigente, di cui
          al medesimo art.  37,  comma  6,  lettera  b),  del  citato
          decreto-legge n.  201  del  2011  e  senza  incremento  del
          contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e  dei
          servizi regolati.». 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
          129/2015 (Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle
          disposizioni  del  Regolamento  (UE)  n.   1177/2010,   che
          modifica il Regolamento  (CE)  n.  2006/2004,  relativo  ai
          diritti dei passeggeri che viaggiano via  mare  e  per  vie
          navigabili interne), pubblicato nella Gazz. Uff. 19  agosto
          2015, n. 191, come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «Art.    3    (Organismo    nazionale    responsabile
          dell'applicazione  del  regolamento).  -   1.   L'organismo
          responsabile  di  cui  all'art.  25  del   regolamento   e'
          individuato nell'Autorita' di regolazione dei  trasporti  e
          svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  vigilare  sulla   corretta   applicazione   del
          regolamento   ed   effettuare   monitoraggi   e    indagini
          conoscitive sui servizi di cui al regolamento  stesso,  per
          quanto ivi previsto; 
                  b) istruire e valutare  i  reclami,  presentati  ai
          sensi  dell'art.  25,  paragrafo   3,   lettera   b),   del
          regolamento  ai  fini  dell'accertamento  delle  infrazioni
          degli obblighi previsti dal regolamento; 
                  c) accertare le violazioni delle  disposizioni  del
          regolamento ed irrogare le sanzioni previste  dal  presente
          decreto. 
                2.    L'Autorita'    e'     altresi'     responsabile
          dell'applicazione  del  regolamento  (UE)   n.   2017/2394,
          relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. 
                3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai  commi
          1  e  2,  l'Autorita'   puo'   acquisire   informazioni   e
          documentazione dai vettori,  dagli  enti  di  gestione  dei
          porti  e  dei  terminali  portuali  o  da  qualsiasi  altro
          soggetto  interessato  e  puo'   effettuare   verifiche   e
          ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti
          e dei terminali portuali. 
                4. L'Autorita'  riferisce  al  Parlamento  in  ordine
          all'applicazione del regolamento e all'attivita'  espletata
          con  riferimento  all'anno  solare  precedente  nell'ambito
          della relazione di cui all'art. 37, comma 5, primo periodo,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive  modificazioni.  Ogni  volta  che   lo   ritenga
          necessario, l'Autorita' puo' avanzare al  Parlamento  e  al
          Governo proposte di modifica del  presente  decreto,  anche
          con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. 
                5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un  reclamo,
          ai sensi dell'art. 24, paragrafo  2,  del  regolamento,  al
          vettore o all'operatore del terminale,  trascorsi  sessanta
          giorni  dal   ricevimento   puo'   inoltrare   un   reclamo
          all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche
          avvalendosi di strumenti telematici e  di  semplificazione,
          secondo  modalita'  tecniche  stabilite  con  provvedimento
          della medesima Autorita', adottato  entro  sessanta  giorni
          dalla  pubblicazione  del  presente  decreto.   L'Autorita'
          istruisce  e  valuta,  a  norma  dell'art.  4,  i   reclami
          pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione. 
                6. Per i servizi regolari di competenza  regionale  e
          locale  i  reclami  possono  essere  inoltrati  anche  alle
          competenti   strutture   regionali   che    provvedono    a
          trasmetterli, unitamente ad ogni  elemento  utile  ai  fini
          della definizione del  procedimento  per  l'accertamento  e
          l'irrogazione   delle   sanzioni   di   cui   all'art.   4,
          all'Autorita' con periodicita'  mensile.  Con  decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sono
          individuate le  predette  strutture  regionali  sulla  base
          delle indicazioni fornite dalle singole regioni.».