Art. 15 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.