Art. 16 Disposizioni transitorie 1. Ai corsi di archivistica, paleografia e diplomatica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi, sino alla loro conclusione, la normativa gia' vigente fino alla medesima data. 2. Le Scuole organizzano, entro un anno dalla conclusione dell'ultimo dei corsi di cui al comma 1, una sessione di esame suppletiva per il conseguimento del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. I diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono equipollenti a quelli conseguiti in applicazione del presente regolamento.