Art. 16 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Ai corsi di archivistica, paleografia e diplomatica in corso  di
svolgimento alla data di entrata in vigore del  presente  regolamento
continua ad applicarsi, sino alla loro conclusione, la normativa gia'
vigente fino alla medesima data. 
  2.  Le  Scuole  organizzano,  entro  un  anno   dalla   conclusione
dell'ultimo dei corsi di cui  al  comma  1,  una  sessione  di  esame
suppletiva  per  il  conseguimento  del  diploma   di   archivistica,
paleografia e diplomatica ai sensi delle  disposizioni  vigenti  fino
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  3. I diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica  conseguiti
ai sensi delle disposizioni vigenti fino  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento sono equipollenti a quelli conseguiti
in applicazione del presente regolamento.